31988R2024

Regolamento (CEE) n. 2024/88 del Consiglio del 23 giugno 1988 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/1988 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0106


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2024/88 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 1988

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento devono venire stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1555/88 (3), stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche esistenti nelle acque comunitarie;

considerando che la selezione degli scampi catturati con attrezzi da traino non è precisa e copre varie lunghezze; che è quindi opportuno ridurre le dimensioni minime degli scampi che possono essere sbarcati di modo che venga tenuto a bordo il 25 % degli scampi che incappano negli attrezzi da traino nella regione 2, tranne Skagerrak e Kattegat, dove le dimensioni minime per lo sbarco sono stabilite mediante consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia, e tranne il Mare del Nord; che le dimensioni minime in vigore per gli scampi nella regione 3 corrispondono al criterio suddetto, essendo già stata aumentata la dimensione minima delle maglie, e non devono pertanto essere modificate;

considerando che, alle luce del più recente parere scientifico, è possibile ottenere una gestione più razionale degli stock di scampi e di merluzzi bianchi nel Mare d'Irlanda riducendo al minimo la predazione che i merluzzi bianchi effettuano sugli scampi; che non è più opportuno quindi mantenere una dimensione minima di 45 cm per i merluzzi bianchi catturati nel Mare d'Irlanda nell'ultimo trimestre dell'anno;

considerando che è necessario chiarire le disposizioni concernenti la non applicazione di dimensioni minime per gli sbarchi di specie protette catturate con reti a maglie piccole e non sottoposte a cernita;

considerando che occorre modificare le denominazioni scientifiche di alcune specie in conformità della nomenclatura scientifica più recente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 9 è soppresso;

2) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) alle catture di specie protette effettuate entro il limite fissato nell'articolo 2, paragrafo 1 che non sono state separate dalle specie bersaglio autorizzate e che non sono state vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano, »;

3) negli allegati I e II, la denominazione scientifica « Solea solea » è sostituita da « Solea vulgaris »;

Nell'allegato I, la denominazione scientifica « Clupea sprattus » è sostituita da « Sprattus sprattus » e quella di « Leander adspersus » da « Palaemon adspersus »;

4) nell'allegato II la nota (1) a piè di pagina è soppressa;

5) nell'allegato III, le voci concernenti gli scampi (Nephrops norvegicus) e le code di scampi sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. von GELDERN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 140 del 7. 6. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4 // // // // // Scampi interi (Nephrops norvegicus) // 2 // Unicamente Skagerrak e Kattegat // 40 mm di lunghezza del carapace 130 mm di lunghezza totale // // // // // // 2 // Eccetto la Scozia occidentale e il Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) e Skagerrak e Kattegat // 25 mm di lunghezza del carapace 85 mm di lunghezza totale // // // // // // 2 // Scozia occidentale e Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) // 20 mm di lunghezza del carapace 70 mm di lunghezza totale // // // // // // 3 // // 20 mm di lunghezza del carapace 70 mm di lunghezza totale // // // // // Code di scampi // 2 // Unicamente Skagerrak e Kattegat // 72 mm // // // // // // 2 // Eccetto la Scozia occidentale e il Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) e Skagerrak e Kattegat // 46 mm // // // // // // 2 // Scozia occidentale e Mare d'Irlanda (CIEM divisioni VI a e VII a) // 37 mm // // // // // // 3 // // 37 mm