31988R1866

Regolamento (CEE) n. 1866/88 della Commissione del 30 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1988 pag. 0027 - 0027


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/86 (4), disciplina la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari;

considerando che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo oggetto di notifica pubblica prima che sia presentata la domanda di fissazione anticipata; che lo schema di smantellamento dei divari monetari negativi, di recente creazione, permette di conoscere i nuovi tassi di conversione agricoli derivanti dal regime di smantellamento automatico previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che è opportuno estendere l'applicazione delle norme relative al succitato adeguamento agli importi compensativi monetari fissati in anticipo dopo la notifica pubblica dello schema di smantellamento in funzione del ritmo di smantellamento previsto; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3155/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

« Ai fini del presente articolo, per nuovo tasso di conversione agricolo si intendono:

- il tasso di conversione agricolo risultante dall'applicazione del regime di smantellamento previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

- gli altri tassi di conversione agricoli. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.