Regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione del 13 giugno 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 18/06/1988 pag. 0023 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0214
Regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione del 13 giugno 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1471/88 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, [1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. [2] GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, gli adeguamenti di carattere tecnico degli atti comunitari che riprendono la nomenclatura combinata sono apportati dalla Commissione; che numerosi regolamenti nel settore dello zucchero devono essere adeguati sul piano tecnico a causa dell'uso della nomenclatura combinata; considerando che, tenuto conto del numero e del tenore dei testi per i quali è necessario tale adeguamento, occorre raggruppare in un unico regolamento tutti gli adeguamenti che devono essere effettuati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77 [4], è modificato come segue: [3] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. [4] GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6. All'articolo 13, paragrafo 3, i termini « della voce 17.01 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « del codice NC 17.01 ». Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 825/75 della Commissione, del 25 marzo 1975, recante modalità particolari di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1499/76 [6], è modificato come segue: [5] GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17. [6] GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 29. 1. L'allegato I è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> » 2. L'allegato II è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> » 3. L'allegato III è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> » « ALLEGATO IV >SPAZIO PER TABELLA> » Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 [8], è modificato come segue: [7] GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13. [8] GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 Lo zucchero preferenziale greggio compreso nei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90 e su cui non può essere riscosso il contributo differenziale è soggetto a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offre garanzie equivalenti, sino a che venga stabilito che esso non può essere raffinato ». Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 [9], è modificato come segue: [9] GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 L'elemento fisso di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è uguale a quello preso in considerazione per fissare il prelievo all'importazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91 ». Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 89/87 [11], è modificato come segue: [10] GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5. [11] GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 10. 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: « - la cui attività consiste nel produrre, con zucchero allo stato naturale, unicamente zuccheri dei codici NC 1701 e 1702, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10, che presentano caratteristiche fisiche diverse da quelle dello zucchero utilizzato ». 2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Per "sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido" si intendono gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 successivamente trasformati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero ». 3) All'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), i termini « nella voce 17.01 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « nel codice NC 1701 ». Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione o di esportazione nel settore dello zucchero [12], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3677/86 [13], è modificato come segue: [12] GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16. [13] GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. 1) All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 ammonta, per 100 kg netti di prodotti e per 100 kg di isoglucosio espresso in sostanza secca: a) nel caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione, a: - 0,25 ECU per i prodotti dei codici NC 1701, 1702 e 2106, escluse le sottovoci 1702 50 00 e 1702 90 10, - 0,05 ECU per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 92 00 e 1703. Tuttavia, il tasso della cauzione per i titoli d'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio per i quali, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, il periodo di validità è limitato a 30 giorni, è di 3,50 ECU; b) nel caso dei titoli d'esportazione relativi allo zucchero C e all'isoglocosio C, a 0,25 ECU; c) nel caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo o eventualmente della sovvenzione, fatti salvi i tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a: - 3,00 ECU per i prodotti del codice NC 1701, - 0,75 ECU per i prodotti del codice NC 1703, purché il prelievo non sia uguale a zero, - 0,15 ECU per i prodotti del codice NC 1703, purché il prelievo sia uguale a zero; d) nel caso di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione o del prelievo, fatti salvi altri tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a: - 9,00 ECU per i prodotti del codice NC 1701, - 0,75 ECU per i prodotti del codice NC 1703, - 3,50 ECU per i prodotti dei codici NC 1702 20, 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90 e 2106 90 59, - 3,50 ECU per i prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30; e) nel caso di titoli d'importazione di cui all'articolo 6, a 0,25 ECU ». 2) All'articolo 8, paragrafo 2, i termini « della voce tariffaria 17.01 » sono sostituiti dai termini « del codice 1701 ». 3) All'articolo 9, paragrafo 1, i termini « della voce tariffaria 17.01 » sono sostituiti dai termini « del codice NC 1701 ». 4) All'articolo 10, paragrafo 1, i termini « di zucchero bianco della voce tariffaria 17.01 faccia seguito un'importazione di zucchero greggio della voce tariffaria 17.01 » sono sostituiti dai termini « di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 faccia seguito un'importazione di zucchero greggio dei codici 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 ». 5) L'allegato è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO Calcolo della cauzione di cui all'articolo 10 (ECU per 100 kg netti) >SPAZIO PER TABELLA> » Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero [14], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2561/85 [15], è modificato come segue: [14] GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14. [15] GU n. L 244 del 12. 9. 1985, pag. 23. 1) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio, non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 o sotto forma di isoglucosio come tale ». 2) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, i termini « alla voce 17.01 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini al codice NC 1701. Articolo 8 Il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero [16], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2126/87 [17], è modificato come segue: [16] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27. [17] GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 24. 1) All'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 e 2106 90 59 aventi una purezza inferiore all'85 % nonché per lo zucchero d'acero del codice NC 1702 20 non si applica alcun importo compensativo adesione. 2. Per gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 e 2106 90 59 a) aventi una purezza non inferiore al 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di saccarosio dello sciroppo in questione; b) aventi una purezza uguale o superiore all'85 % ma inferiore al 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di zucchero estraibile, constatato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82. 2) L'allegato è sostituito dal seguente: « ALLEGATO Importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna e il Portogallo >SPAZIO PER TABELLA> APPENDICE DELL'ALLEGATO CODICI ADDIZIONALI TABELLA 3 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 4 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 5 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 8 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 9 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 10 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 6 >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 9 Il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [18], è modificato come segue: [18] GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « della sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « dei codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 ». 2) L'allegato è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI >SPAZIO PER TABELLA> » Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente