Regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione del 16 giugno 1988 che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi all' importazione di panelli
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 17/06/1988 pag. 0035 - 0035
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/88 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1988 che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi all'importazione di panelli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4, considerando che a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a) dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, alla riduzione dei dazi doganali applicabili ai semi e ai frutti oleosi e ai prodotti da essi derivati; considerando che il regolamento (CEE) n. 566/87 della Commissione (1) ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che obiettivo di detto provvedimento era agevolare l'approvvigionamento in panelli dell'industria portoghese di alimenti per animali; che restano tuttora validi i fattori che hanno giustificato questa disposizione e che il Portogallo ha chiesto in data 12 aprile 1988 di poter procedere alla sospensione parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli a norma del citato articolo 243; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il Protogallo è autorizzato a procedere alla sospensione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli provenienti sia dai paesi terzi che dagli altri Stati membri, nonché ad applicare il seguente dazio fino al 31 dicembre 1988: 1.2.3 // Codice NC // Designazione delle merci // Dazio doganale // // // // 2304 00 00 // Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia // 2,8 % // 2305 00 00 // Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide // 2,8 % // 2306 // Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: // // 2306 10 00 // di cotone // 2,8 % // 2306 20 00 // di lino // 2,8 % // 2306 30 00 // di girasole // 2,8 % // 2306 40 00 // di ravizzone o di colza // 2,8 % // 2306 50 00 // di noce di cocco o di copra // 2,8 % // 2306 60 00 // di noci o di mandorle di palmisti // 2,8 % // 2306 90 91 // di germi di granturco // 2,8 % // 2306 90 93 // di sesamo // 2,8 % // 2306 90 99 // altri // 2,8 % // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 17.