31988R1645

Regolamento (CEE) n. 1645/88 della Commissione del 13 giugno 1988 che ripristina la riscossione del dazi doganali applicabili alla biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d' ordine 40.0200) e ai tessuti di fibre artificali in fiocco della categoria di prodotti n. 37 (numero d' ordine 40.0370), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/1988 pag. 0053 - 0054


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che ripristina la riscossione del dazi doganali applicabili alla biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e ai tessuti di fibre artificali in fiocco della categoria di prodotti n. 37 (numero d'ordine 40.0370), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per la biancheria da letto, esclusa quella a maglia della categoria di prodotti 20 (numero d'ordine 40.0200) e i tessuti di fibre artificiali in fiocco della categoria di prodotti 37 (numero d'ordine 40.0370), il massimale è fissato rispettivamente a 118 e 254 t; che, alla data del 2 giugno 1988, le imputazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0200 // 20 (tonnellate) // 6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90 // Biancheria da letto, esclusa quella a maglia // 40.0370 // 37 (tonnellate) // 5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70 // Tessuti di fibre artificiali in fiocco // del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente // // //

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367