31988R1644

Regolamento (CEE) n. 1644/88 della Commissione del 13 giugno 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d' ordine 40.0270) e ai cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d' ordine 40.0830), originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/1988 pag. 0051 - 0052


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1644/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d'ordine 40.0270) e ai cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d'ordine 40.0830), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite del volume fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le gonne per donna o per ragazza della categoria di prodotti 27 (numero d'ordine 40.0270) e i cappotti, giacche e altri vestiti a maglia della categoria di prodotti 83 (numero d'ordine 40.0830), il massimale è fissato rispettivamente a 592 000 pezzi e 39 t; che, alla data del 2 giugno 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 17 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782//87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0270 // 27 (1 000 pezzi) // 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 // Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza // // // 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 // // 40.0830 // 83 (tonnellate) // 6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 // Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 // // // 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 // // // // 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 // // // // ex 6112 20 00 // // // // 6113 00 90 // // // // 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 // // // del 28. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 13 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente // //

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367