31988R1629

Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio del 27 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/1988 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/88 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è opportuno aggiornare le disposizioni relative al modo di trasporto figuranti nel regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/85 (5) istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione corrispondenti al modello di formulario stabilito dal regolamento (CEE) n. 679/85 (6); che tale modello prevede la menzione di dati relativi al modo di trasporto tali da soddisfare le disposizioni previste in materia dal presente regolamento; che i due regolamenti sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1988; che appare quindi opportuno attenersi a tale data nell'estendere al modo di trasporto le rilevazioni statistiche del commercio estero della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La data a partire dalla quale i dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), devono essere menzionati è determinata in conformità all'articolo 41. »

2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20

1. Si intende per modo di trasporto, all'esportazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui si presume che le merci lascino il territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie esportazioni e, all'importazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui le merci penetrano nel territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie importazioni.

2. Ai fini del presente regolamento, i modi di trasporto sono i seguenti:

1.2 // // // Codice // Denominazione // // // 1 // Navigazione marittima // 2 // Ferrovia // 3 // Strada // 4 // Via aerea // 5 // Spedizioni postali // 7 // Mezzi di trasporto fissi // 8 // Navigazione interna // 9 // Propulsione propria // //

3. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 2, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

4. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo quale è nota all'esportazione o all'importazione. »

3) All'articolo 22, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1o gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono a tali dati l'indicazione "modo di trasporto" prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j). »

4) All'articolo 38 sono aggiunti:

- al paragrafo 1, primo comma, seconda frase, dopo i termini « nell'articolo 22, paragrafo 1 », i termini « primo comma »;

- al paragrafo 2, primo trattino dopo i termini « ivi compresi », i termini « per i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, nonché ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. ADAM-SCHWAETZER

(1) GU n. C 298 del 7. 11. 1987, pag. 6.

(2) GU n. C 122 del 9. 5. 1988.

(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(4) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

(5) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.