31988R1600

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1600/88 del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica provvisoria del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 10/06/1988 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0036


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REGOLAMENTO (CECA, CEE, Euratom) N. 1600/88 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

recante modifica provvisoria del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che il regolamento finanziario (4) deve riflettere la trasformazione del meccanismo degli « anticipi » del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione « garanzia » in un sistema di « anticipi su assunzioni a carico », per tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 98 del regolamento finanziario sono aggiunti i commi seguenti:

« Tuttavia, durante il periodo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3183/87 (*), le spese sono assunte a carico a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 nel corso del periodo che intercorre tra il 1o novembre dell'esercizio precedente e il 31 ottobre dell'esercizio in corso, a condizione che l'impegno e l'ordine di pagamento relativi siano pervenuti al contabile entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Per quanto riguarda le spese effettuate nel novembre e nel dicembre 1987, queste sono assunte a carico a titolo:

- dell'esercizio 1987, se si tratta di pagamenti effettuati entro il limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio generale delle Comunità;

- dell'esercizio 1988, se si tratta di pagamenti effettuati con i mezzi finanziari mobilitati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70.

(*) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 298 del 7. 11. 1987, pag. 5.

(2) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 167.

(3) GU n. C 337 del 16. 12. 1987, pag. 10.

(4) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(6) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.