31988R1432

Regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 27/05/1988 pag. 0037 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0189


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1988

recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede l'istituzione di un regime di prelievo di corresponsabilità applicabile ai cereali prodotti nella Comunità e immessi sul mercato; che l'articolo 4 ter dello stesso regolamento prevede l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità supplementare qualora la produzione cerealicola ecceda il quantitativo massimo garantito; che è opportuno adottare le modalità di applicazione per attuare tale regime;

considerando che le succitate modalità devono comprendere in particolare la definizione del concetto di immissione sul mercato; che questa definizione, pur rispecchiando sostanzialmente quella vigente per la campagna 1987/1988, deve comprendere le consegne effettuate nell'ambito di operazioni sul mercato a termine, onde garantire parità di trattamento a tutte le attività commerciali nel settore dei cereali; che tali modalità devono prevedere inoltre disposizioni atte a garantire il funzionamento del regime derogativo previsto per i cereali da semina;

considerando che occorre stabilire i termini per il versamento dei succitati prelievi, tenendo conto dei vincoli connessi alla gestione del mercato dei cereali nel periodo iniziale della campagna 1988/1989, nonché della particolare situazione delle imprese che trattano piccoli quantitativi di cereali; che è inoltre necessario prevedere le disposizioni relative al controllo dell'applicazione del regime dei prelievi di corresponsabilità e quelle relative al rimborso del prelievo supplementare qualora il superamento del quantitativo massimo garantito si riveli essere inferiore al 3 % di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 sostituisce il precendente regime di riscossione del prelievo di corresponsabilità che, per la maggior parte degli Stati membri, era prevista nella fase della prima trasformazione, dell'esportazione e dell'intervento; che occorre pertanto prevedere le misure transitorie necessarie, in particolare in materia di scorte di cereali detenute dagli operatori diversi dai produttori negli Stati membri interessati; che occorre del pari abrogare il regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2546/87 (4);

considerando inoltre che l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto disposizioni particolari per l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo in materia di applicazione del nuovo regime; che queste disposizioni richiedono l'adozione di misure transitorie particolari;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I produttori sono assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare di cui rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per i quantitativi di cereali previsti all'articolo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento, immessi sul mercato, ad esclusione dei quantitativi di cereali da semina che sono sottoposti a certificazione ai sensi della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (5) e venduti come sementi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

2. Ai fini del presente regolamento, per « immissione sul mercato » si intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) effettuate dai produttori alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all'organismo d'intervento.

Sono assimilate ad un'immissione sul mercato:

- la trasformazione di cereali che un produttore consegna o mette a disposizione di un'impresa (lavoro per conto terzi) allo scopo di utilizzarli successivamente nella propria azienda o di venderli. Ai sensi del presente comma, per trasformazione si intende qualsiasi trattamento dei granelli in virtù del quale il prodotto ottenuto non può più essere classificato nelle voci della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75,

esclusa la triturazione delle pannocchie di granturco raccolte per essere immediatamente insilate in un'azienda agricola;

- l'accettazione da parte di un produttore di una polizza di pegno (warrant) per i cereali consegnati ad un deposito riconosciuto nel quadro del mercato a termine (London Grain Futures Market).

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (1), il fatto generatore del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 1 si considera avvenuto all'atto:

- della consegna, nei casi d'immissione sul mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, all'interno di uno stesso Stato membro;

- della trasformazione, nel caso di lavoro per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, all'interno di uno stesso Stato membro;

- dell'accettazione della dichiarazione, rispettivamente, di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di spedizione verso un altro Stato membro, nel caso di un'esportazione o di una spedizione ad opera di un produttore;

- dell'accettazione della polizza di pegno (warrant) nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino.

Per quanto riguarda la dichiarazione di spedizione verso un altro Stato membro di cui al terzo trattino, il Benelux si considera come un unico Stato membro.

2. Per quanto riguarda la Spagna, la Grecia, l'Italia e il Portogallo, per tutti i cereali diversi dal granturco e dal sorgo, il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione del prelievo di corresponsabilità nel mese di giugno è quello valido il 1o luglio successivo.

Articolo 3

1. Dopo la constatazione di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, viene fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione suddetta.

Entro il 31 dicembre della campagna successiva, gli Stati membri rimborsano tale differenza al produttore, dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo di corresponsabilità supplementare. La differenza non viene tuttavia rimborsata se è inferiore a 0,5 ECU per tonnellata.

2. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Detto importo non può essere superiore a 25 ECU per produttore.

Articolo 4

1. I prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono riscossi dagli acquirenti e dalle imprese di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia, il produttore che procede ad una spedizione di cereali verso un altro Stato membro, ad un'esportazione di cereali verso un paese terzo o ad una consegna a depositi riconosciuti nel quadro del mercato a termine, è tenuto a versare i prelievi.

Detti prelievi sono versati alle autorità a tal fine designate da ciascuno Stato membro per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, effettuate nel corso di un periodo di tre mesi. Il versamento dei prelievi deve avere luogo entro la fine del mese successivo al suddetto periodo. Tuttavia, per la campagna 1988/1989, i prelievi riscossi a titolo di operazioni effettuate a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 agosto 1988 devono essere versati entro il 30 settembre 1988 e contabilizzati come intervento FEAOG entro il 15 ottobre 1988.

All'atto di ogni versamento occorre trasmettere all'autorità competente una dichiarazione scritta, conforme al modello riportato in allegato.

2. Gli acquirenti e le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 1, che durante una campagna trattano un quantitativo di cereali soggetto al prelievo di corresponsabilità inferiore a 250 tonnellate, possono essere autorizzati a versare il prelievo riscosso su detto quantitativo entro la fine del mese di luglio della campagna successiva.

3. Qualora un produttore venda i cereali all'intervento, la riscossione del prelievo di corresponsabilità è effettuata dall'organismo d'intervento all'atto del pagamento del prezzo d'acquisto.

Articolo 5

I prelievi di corresponsabilità possono essere riscossi una sola volta per uno stesso quantitativo di cereali.

Articolo 6

Gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano, tra l'altro, i seguenti dati:

a) nome e indirizzo dei produttori o operatori che hanno fornito loro cereali in chicchi;

b) i quantitativi oggetto delle consegne di cui sopra e relativa data;

c) importo del prelievo di corresponsabilità dedotto;

d) i quantitativi di cereali immessi sul mercato in esenzione dal prelievo;

e) i quantitativi per i quali il prelievo di corresponsabilità è già stato corrisposto in una fase anteriore.

Articolo 7

1. Le scorte di cereali detenute dagli operatori diversi dai produttori - salvo quelle detenute dagli operatori in Italia e in Francia - e appartenenti ai medesimi il giorno dell'applicabilità del presente regolamento, si considerano immesse sul mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. I detentori devono versare, entro la fine del mese di luglio del 1988, il prelievo di corresponsabilità applicabile il giorno che precede l'entrata in vigore del presente regolamento.

I certificati di esonero rilasciati a norma dei regolamento della Commissione (CEE) n. 1871/86 (1), n. 2040/86, n. 2096/86 (2) e n. 2529/87 (3) e a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino del presente regolamento si applicano alle scorte di cui al paragrafo 1.

2. Per garantire l'applicazione del presente articolo, gli Stati membri organizzano un censimento delle scorte presso i detentori considerati.

Articolo 8

1. Per il mese di giugno 1988, la Spagna, la Grecia e l'Italia applicano le seguenti misure transitorie:

- all'atto dell'immissione in consumo dei cereali diversi dal granturco e dal sorgo introdotti in questi tre Stati membri in provenienza dagli altri Stati membri, Portogallo escluso, viene riscosso il prelievo di corresponsabilità applicabile il 31 maggio 1988;

- all'atto della spedizione dei cereali diversi dal granturco e dal sorgo da uno di questi tre Stati membri verso un altro Stato membro e all'atto della successiva rispedizione, il documento che giustifica il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha rilasciato il documento:

- Cereales sometidos a la tasa de corresponsabilidad en virtud del Reglamento (CEE) no 1432/88

- Korn, der er omfattet af medansvarsafgiften i henhold til forordning (EOEF) nr. 1432/88

- Gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 1432/88 der Mitverantwortungsabgabe unterliegendes Getreide

- Sitirá poy ypókeintai stin eisforá synypefthynótitas sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 1432/88

- Cereals subject to the co-responsibility levy and covered by Regulation (EEC) No 1432/88

- Céréales assujetties au prélèvement de coresponsabilité conformément au règlement (CEE) no 1432/88

- Cereali soggetti all'obbligo del prelievo di corresponsabilità conformemente al regolamento (CEE) n. 1432/88

- Granen waarvoor de medeverantwoordelijkheidsheffing geldt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1432/88

- Cereais sujeitos à taxa de co-responsabilidade em conformidade com o Regulamento (CEE) nº 1432/88.

2. A decorrere dal 1o luglio 1988, tutti gli Stati membri applicano le seguenti misure transitorie:

- all'atto della spedizione di cereali non assoggettati al prelievo di corresponsabilità, per i quali le dichiarazioni di spedizione siano stato accettate entro il 30 giugno 1988 e all'atto della loro rispedizione successiva, il documento comprovante il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture:

- Declaración de expedición aceptada antes del 1 de julio de 1988 - Reglamento (CEE) no 1432/88

- Forsendelsesangivelse, der er antaget inden den 1. juli 1988 - forordning (EOEF) nr. 1432/88

- Vor dem 1. Juli 1988 angenommene Versanderklaerung - Verordnung (EWG) Nr. 1432/88

- Dílosi apostolís poy égine apodektí prin apó tin 1i Ioylíoy 1988 - Kanonismós (EOK) arith. 1432/88

- Declaration of consignment accepted before 1 July 1988 - Regulation (EEC) No 1432/88

- Déclaration d'expédition acceptée avant le 1er juillet 1988 - règlement (CEE) no 1432/88

- Dichiarazione di spedizione accettata anteriormente al 1o luglio 1988 - regolamento (CEE) n. 1432/88

- Aangifte tot verzending aanvaard vóór 1 juli 1988 - Verordening (EEG) nr. 1432/88

- Declaração de expedição admitida antes de 1 de Julho de 1988 - Regulamento (CEE) nº 1432/88;

- il prelievo di corresponsabilità in vigore il 30 giugno 1988 si applica all'atto dell'immissione in consumo dei cereali spediti dagli altri Stati membri, escluso il Portogallo, anteriormente al 1o luglio 1988 o per i quali è presentato il documento comprovante il carattere comunitario, corredato della dicitura di cui al primo trattino.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure complementari necessarie:

- per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità conformemente al presente regolamento, in particolare le misure di controllo. I controlli possono essere effettuati per sondaggio;

- per garantire l'applicazione del regime derogatorio per i cereali da semina di cui all'articolo 1, paragrafo 1; a tale scopo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione, a livello nazionale e per ciascun cereale, di un coefficiente corrispondente al rapporto tra il quantitativo di sementi certificate e vendute e il quantitativo di sementi acquistate mediante contratto di moltiplicazione. Essi possono altresì stabilire un livello minimo di certificazione al di sotto del quale i commercianti di sementi non possono più applicare il coefficiente forfettario di cui sopra. Nel caso in cui

venga applicato tale coefficiente, alla fine della campagna lo Stato membro interessato adegua il coefficiente da applicare durante la campagna successiva.

Essi possono altresì richiedere agli operatori informazioni complementari a quelle indicate in allegato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o agosto 1988, le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione si impegna a concertarsi preventivamente su tali misure con gli Stati membri che ne facciano richiesta.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è abrogato a decorrere dalla data di applicabilità del presente regolamento nei rispettivi Stati membri e per i vari prodotti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1o giugno 1988 in Italia, Grecia e Spagna per i cereali diversi dal granturco e dal sorgo;

- a decorrere dalla seconda tappa in Portogallo;

- a decorrere dal 1o luglio 1988 negli altri Stati membri, nonché negli Stati membri menzionati al primo trattino per il granturco e il sorgo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(4) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 18.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 18.

(2) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 13.

ALLEGATO

Nome:

Indirizzo:

dichiara di aver effettuato una delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (1) per i seguenti quantitativi di cereali nel mese di:

1.2.3 // // // // Quantitativo // Regime // Prelievo versato // // // // // Soggetto al prelievo di corresponsabilità // // // Esentato dal prelievo di corresponsabilità conformemente al regolamento (CEE) n. 1432/88 (attestato allegato) // 0 // // //

(1) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.