31988R1406

REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/88 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1988 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi -

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 25/05/1988 pag. 0015 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1988

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire del 14 maggio 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1988.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 14 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.