Regolamento (CEE) n. 1384/88 della Commissione del 20 maggio 1988 recante ventiseiesima modifica del regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 21/05/1988 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0183
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/88 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1988 recante ventiseiesima modifica del regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2931/87 (4), il latte scremato in polvere è venduto per quantitativi uguali o superiori a 10 t; che, nel caso in cui il quantitativo disponibile in deposito fosse inferiore a 10 t, si deve prevedere la possibilità che il contratto di vendita riguardi tale quantitativo disponibile; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2213/76, è aggiunto il seguente comma: « Nel caso in cui il quantitativo disponibile in deposito sia inferiore a 10 t, il contratto di vendita può essere concluso per tale quantitativo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 44.