31988R1249

Regolamento (CEE) n. 1249/88 della Commissione del 6 maggio 1988 che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero, detenuto dall' organismo di intervento tedesco, destinato ad essere trasformato in malto

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1988 pag. 0008 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1988

che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero, detenuto dall'organismo di intervento tedesco, destinato ad essere trasformato in malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (5), prevede all'articolo 4 la possibilità di limitare la gara a utilizzazioni e/o destinazioni prestabilite;

considerando che nell'attuale situazione del mercato, caratterizzato da una penuria di frumento tenero utilizzabile per la fabbricazione di malto, è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento tedesco, destinato ad essere trasformato in malto;

considerando inoltre che, in materia di controllo, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 727/88 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero destinato ad essere trasformato in malto.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:

- i concorrenti s'impegnano:

- a trasformare o a far trasformare in malto i quantitativi di frumento tenero entro il 30 giugno 1988. La trasformazione si considera effettuata quando il frumento tenero è stato sottoposto a macerazione, e

- a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino i quantitativi acquistati e la loro utilizzazione e, in caso di rivendita, il nome e l'indirizzo dell'acquirente e i quantitativi venduti;

- l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 15 ECU/t presso l'organismo di intervento tedesco a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo trattino. La cauzione dev'essere costituita al più tardi entro i due giorni feriali successivi alla data in cui è stata notificata la dichiarazione di aggiudicazione della gara.

Articolo 2

1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, sono considerati esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8). Essi si considerano soddisfatti solo se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato.

2. Per la presentazione della prova dell'avvenuta trasformazione in malto dei cereali di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Nell'allegato, parte II, « prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

« 48. Regolamento (CEE) n. 1249/88 della Commissione, del 5 maggio 1988, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento tedesco, destinato ad essere trasformato in malto (48).

Alla spedizione del frumento tenero

casella 104:

- Destinado a ser transformado en malta (apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1249/88).

- Bestemt til forarbejdning til malt (artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1249/88).

- Zur Verarbeitung zu Malz bestimmt (Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1249/88).

- Proorízetai na metapoiitheí se výni (árthro 1 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1249/88).

- For processing into malt (Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1249/88).

- Destiné à être transformé en malt (article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1249/88).

- Destinato ad essere trasformato in malto (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1249/88).

- Bestemd om tot mout te worden verwerkt (artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1249/88).

- Destinado a ser transformado em malte (nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1249/88).

(48) GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 8 »

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 maggio 1988.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 17 maggio 1988.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung BALM

Adickesallee 40,

D-6000 Frankfurt-am-Main

(Telex: 4-11475, 4-16044).

Articolo 5

L'organismo di intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(5) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

(6) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(7) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 64.

(8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.