31988R1227

Regolamento (CEE) n. 1227/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 che proroga la data di validità del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1988 pag. 0001 - 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1227/88 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

che proroga la data di validità del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (1), completato dal regolamento (CEE) n. 1568/84 (2), in particolare l'articolo 16, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 è applicabile dal 1o luglio 1985; che, conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento, entro tre anni dalla data succitata la Commissione deve presentare al Consiglio, in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di circolazione intracomunitario;

considerando che in base a tale relazione, che la Commissione ha presentato al Consiglio il 16 marzo 1988 la Commissione ha espresso la propria intenzione di presentare al Consiglio una proposta allo scopo di estendere le facilitazioni concesse dal regolamento (CEE) n. 3/84; che, in attesa dell'adozione di questa proposta, pare opportuno prorogare la data di validità del predetto regolamento fino al 30 giugno 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3/84 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 5.