Regolamento (CEE) n. 1117/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 28/04/1988 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0144
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88 (2), statuisce che, salvo proroga, le categorie di qualità III non possono più essere applicate oltre il quinto anno successivo alla data d'entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2764/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3975/86 (4), ha prorogato fino al 30 aprile 1988 la possibilità di autorizzare la commercializzazione dei prodotti di detta categoria; considerando che, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda e promuovere la qualità, la commercializzazione dei prodotti che possiedono i requisiti delle categorie di qualità III deve essere prevista soltanto in situazioni eccezionali di raccolto o nell'ipotesi di applicazione di nuove norme di qualità; considerando che, allo stesso scopo, è opportuno prevedere, in caso di produzione eccedente, la possibilità di modificare le caratteristiche di qualità o il calibro dei prodotti ammessi alla commercializzazione all'interno della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 I prodotti che possiedono i requisiti delle categorie di qualità III o di alcune delle loro specificazioni sono ammessi alla commercializzazione soltanto in situazioni eccezionali, in particolare in una situazione di penuria nella Comunità, o per tener conto della necessità dell'adattamento dei produttori ad una norma per un nuovo prodotto oppure per tener conto delle caratteristiche particolari di un prodotto durante parte della campagna o tutta la campagna di commercializzazione. L'applicazione di queste categorie di qualità o di alcune delle loro specificazioni è decisa conformemente alla procedura prevista all'articolo 33. »; 2) il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Qualora i quantitativi destinati ad essere commercializzati come prodotti freschi superino notevolmente il fabbisogno al consumo, si possono adottare misure relative ai prodotti delle categorie di qualità extra, I e II, per derogare temporaneamente all'applicazione di alcune caratteristiche di qualità o del calibro minimo, richieste per la commercializzazione all'interno della Comunità. Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria di qualità III, tali misure possono essere adottate unicamente a condizione che la commercializzazione di detta categoria non sia autorizzata. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 5. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 10.