31988R1102

REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia -

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/88 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che è opportuno rivedere il coefficiente istituito dall'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85 per calcolare la riduzione dell'importo dell'aiuto concesso ai semi di soia, quale risulta dall'applicazione del regime del quantitativo massimo garantito; che le regole di determinazione di detto coefficiente figurano nel regolamento (CEE) n. 2194/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2809/87 (5);

considerando che, in talune circostanze, l'importo dell'integrazione può essere calcolato soltanto su basi provvisorie; che, per il versamento dell'integrazione, occorre che tali importi provvisori siano sostituiti da importi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 bis è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1 bis Il coefficiente di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è pari:

- per la campagna di commercializzazione 1988/1989 allo 0,45 %,

- per le campagne di commercializzazione successive allo 0,50 % per ogni quota di produzione dell'1 % del quantitativo massimo garantito che, al di sopra di detto quantitativo massimo garantito, sia raggiunta dalla produzione stimata." 2) il testo dell'articolo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"L'integrazione è versata al primo acquirente quando il suo importo è definitivo e dopo che si sia provveduto ad accertare che:

a) qualora il primo acquirente sia anche il trasformatore, i semi di soia siano stati trasformati nella Comunità per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o degli animali,

oppure b) qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, i semi di soia siano stati venduti o consegnati a un trasformatore nella Comunità per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o degli animali." Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 14. (4) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 62.