Regolamento (CEE) n. 1045/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 22/04/1988 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/88 DEL CONSIGLIO del 18 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), ha stabilito una nomenclatura delle merci basata sul sistema armonizzato, qui di seguito denominata « nomenclatura combinata », per soddisfare nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità, fissando inoltre le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune; considerando che, nella trasposizione della tariffa doganale comune nel sistema armonizzato, per fissare l'aliquota del dazio convenzionale applicabile ai prodotti del codice 8527 32 00 della nomenclatura combinata si è tenuto conto soltanto delle radiosveglie per le quali in precedenza era prevista la franchigia dal dazio convenzionale nella sottovoce 85.15 A III b) 2 bb) 11 della tariffa doganale comune (3); che il codice 8527 32 00 della nomenclatura combinata comprende anche gli apparecchi per la registrazione e per la riproduzione del suono combinata con un apparecchio a orologeria, soggetti in precedenza al dazio convenzionale del 14 % nella sottovoce 85.15 A III b) 2 bb) 55 della tariffa doganale comune; considerando che, per correggere tale errore, è quindi necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, per tenere conto di quest'ultima aliquota di dazio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il codice 8527 32 00 della nomenclatura combinata è così sostituito: 1.2.3,4.5 // // // // // « Codice NC // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // Unità supplementare // 1.2.3.4.5 // // // autonomi (%) // convenzionali (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 8527 32 // non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria: // // // // 8527 32 10 // Radiosveglie // 22 // esenzione // p/st // 8527 32 90 // altri // 22 // 14 2. Le modifiche previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci della TARIC sino alla loro introduzione nella nomenclatura combinata, alle condizioni stabilite all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. STOLTENBERG // p/st » // // // // // (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 345 dell'8. 12. 1986, pag. 1.