31988R0761

Regolamento (CEE) n. 761/88 della Commissione del 23 marzo 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 24/03/1988 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 761/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 443/88 (4), la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, a richiesta; che in tal caso l'esportazione fuori della Comunità è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (6);

considerando che per ragioni di bilancio occorre limitare l'ulteriore concessione di restituzioni all'esportazione di semola di frumento duro per il resto della campagna 1987/1988; che per la gestione del rilascio delle restituzioni occorre prevedere che i titoli relativi al'esportazione dei citati prodotti, con fissazione anticipata della restituzione, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente con la fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti, prevedendo la possibilità, per l'operatore, di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione della percentuale di riduzione qualora non ritenesse più interessante il quantitativo assegnatogli; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2042/75 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 9 sixties

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i titoli di esportazione per i prodotti di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati, fino al 30 giugno 1988, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

2. Se le domande di titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 superano i quantitativi che possono essere esportati nel corso della campagna 1987/1988 col beneficio di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi stessi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.

3. La durata di validità del titolo di esportazione rilasciato a norma del paragrafo 1 si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 27.

(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.