31988R0561

Regolamento (CEE) n. 561/88 della Commissione del 29 febbraio 1988 che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1988 pag. 0059 - 0062


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REGOLAMENTO (CEE) N. 561/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1988

che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento succitato,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Il 17 luglio 1987 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le importazioni in Italia di scarpe originarie della Corea del Sud e di Taiwan erano aumentate e continuavano ad aumentare in misura e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio per l'industria nazionale.

2. La domanda italiana era corredata di elementi di prova riguardanti l'andamento delle importazioni e le condizioni in cui vengono effettuate, soprattutto in materia di prezzi. Sono state inoltre fornite indicazioni relative alle ripercussioni sull'industria calzaturiera.

3. Avendo deciso, previa consultazione che gli elementi di prova in suo possesso erano sufficienti per giustificare un'inchiesta, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di una procedura comunitaria relativa alle importazioni in Italia dei prodotti in oggetto originari della Corea del Sud e di Taiwan ed ha avviato l'inchiesta.

4. La Commissione ne ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti in causa la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere intese.

Sono state inoltre proposte alcune argomentazioni a nome dei produttori italiani da parte dell'Associazione nazionale calzaturifici italiana (ANCI) e della Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC). La Korean Footwear Exporters Federation (KFEA) e i principali importatori italiani hanno fornito alcune informazioni.

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha effettuato controlli in loco.

La commissione ha scelto i seguenti produttori, considerati più rappresentativi dei diversi tipi di calzature importate.

Produttori italiani:

- Calzaturificio Alba (Barletta),

- Calzaturificio B 2 SRL (Marlia),

- Bonis (Asolo),

- Canguro SpA (Verona),

- Cida SRL (Porto San Giorgio),

- Cofra SRL (Barletta),

- Lottini SRL (Ponte a Moriano),

- Giusfredi SRL (Segromigno in Monte),

- Calzaturificio Melania SpA (Montegiorgio),

- New Nices Shoes SAS (Barletta),

- Calzaturificio Pezzol SNC (Barletta),

- Calzaturificio Rogers SRL (Barletta),

- Master Sport SRL (Barletta),

- Rontani SpA (Monsagrati),

- Calzaturificio Valbrunella SpA (Giovanni Ilarione);

Importatori italiani:

- Cebo Italia SAS (Medole),

- De Fonseca Orient SpA (Torino),

- Dimex (Larciano),

- Canguro (Verona),

- New Games SRL (Roma),

- Con. Gro. C. (Verona).

6. Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in riferimento al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987.

B. PRODOTTI E INDUSTRIE PRODUTTRICI

INTERESSATI

7. I prodotti oggetto dell'inchiesta sono le calzature di cui alle voci da 6401 a 6404 della tariffa doganale comune, corrispondenti in particolare ai codici Nimexe da 64.01-11 a 64.04-90 e alle voci da 6401 10 a 6405 90 90 della nomenclatura combinata.

8. Dall'inchiesta svolta dalla Commissione è emerso che, date la composizione della nomenclatura combinata, l'intercambiabilità dei diversi tipi di calzature e le statistiche di produzione disponibili, era praticamente impossibile raggruppare in categorie distinte i diversi tipi di calzature oggetto dell'inchiesta al fine di determinare l'andamento delle esportazioni, il livello dei prezzi oppure l'incidenza sull'industria italiana. A causa di tale grave difficoltà, il pregiudizio è stato valutato in base ai dati globali relativi alla produzione. Date che le importazione originarie della Corea del Sud e di Taiwan riguardano determinati tipi di calzature, si può ritenere che il pregiudizio effettivo subito dai produttori italiani degli stessi tipi di calzature sia nettamente più grave di quanto non risulti dai dati globali indicati nei seguenti paragrafi.

9. Anche se non è stato possibile riunire, in base alle statistiche, in sottogruppi i vari tipi di calzature, dall'inchiesta presso i produttori e gli importatori è emerso che possono essere esclusi da eventuali misure di salvaguardia alcuni tipi di calzature originarie dei paesi in questione, importati o prodotti in Italia in quantitativi trascurabili.

C. CALZATURE

10. Le importazioni di calzature in Italia hanno seguito la seguente evoluzione:

(in milioni di paia)

1.2.3.4.5 // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // // // // // // Corea del Sud // 8,6 // 10,3 // 11,7 // 21,7 // Taiwan // 5,7 // 7,1 // 9,1 // 18,4 // // // // //

Tra il 1984 e il 1987 la quota di mercato delle esportazioni sudcoreane è passata dal 5,5 % al 12,7 %, mentre, nello stesso periodo, la quota di mercato delle esportazioni da Taiwan è aumentata dal 3,6 % al 10,8 %.

11. I prezzi di rivendita sul mercato italiano di alcuni tipi di calzature importate dalla Corea del Sud e da Taiwan sono stati inferiori ai prezzi dei produttori italiani rispettivamente del 70 % e del 76 % circa.

A causa della sottoquotazione, i produttori italiani sono stati costretti a vendere i loro prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione, perdendo quote di mercato a favore degli esportatori della Corea del Sud e di Taiwan. Ta il 1984 e il 1987 la quota di mercato dell'industria nazionale è scesa dal 65,9 % al 41,9 %. La situazione dei produttori comunitari si è quindi sensibilmente deteriorata, con gravi ripercussioni sui profitti per la maggior parte delle imprese interessate, che hanno subito perdite ulteriormente aggravatesi durante il periodo dell'inchiesta.

L'indice di sfruttamento delle capacità di produzione è sceso dal 77 % nel 1984 al 68 % nel 1987. Nello stesso periodo, il numero degli occupati è costantemente diminuito, passando da 134 317 unità a 122 000 unità.

Le iniziative di ristrutturazione attualmente in corso nel settore rischiano di essere gravemente compromesse a causa delle difficoltà provocate dalla concorrenza estremamente aggressiva delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan, in particolare a livello dei prezzi, che privano le imprese interessate della risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei loro obiettivi.

12. L'andamento delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan e i prezzi di vendita dei prodotti importati causano un pregiudizio sostanziale all'industria italiana del settore. Date le rilevanti capacità produttive in Corea del Sud e a Taiwan appare probabile che, in mancanza di adeguate misure di salvaguardia, l'incremento delle importazioni originarie dei paesi suddetti proseguirebbe con il ritmo attuale.

Per eliminare il pregiudizio e impedire che i produttori italiani subiscano un pregiudizio supplementare è opportuno adottare con urgenza misure di salvaguardia applicabili a tale mercato, aventi una durata di due anni e mezzo, dal 1o marzo 1988 al 30 giugno 1990, in modo da ostacolare il meno possibile l'armonioso sviluppo del commercio mondiale, pur permettendo alle imprese italiane di continuare le loro azioni di ammodernamento.

13. I limiti quantitativi applicabili alle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan sono fissati in riferimento alle importazioni in Italia effettuate nel periodo dal 1o luglio 1984 al 30 giugno 1987.

Affinché i limiti quantitativi siano correttamente applicati, le autorità italiane devono subordinare le importazioni dei prodotti in questione originari della Corea del Sud e di Taiwan ad una licenza d'importazione rilasciata entro i limiti quantitativi fissati dal presente regolamento.

14. Le autorità coreane, informate delle constatazioni fatte dalla Commissione, si sono impegnate, con lettera alla Commissione, a subordinare, a decorrere dal 1o marzo 1988, l'esportazione dei prodotti qui di seguito indicati ad un certificato d'esportazione, nonché a rilasciare detti certificati in modo da rispettare i seguenti limiti quantitativi per le esportazioni di tali prodotti in Italia, fino al 30 giugno 1990:

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // da 6401 92 a 6401 99 90 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6402 19 00, 6402 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // 6405 // Altre calzature // //

Periodo:

1.2.3 // Corea del Sud // 1988 (10 mesi) // 9 300 000 paia, // // 1989 // 13 230 000 paia, // // 1990 (6 mesi) // 6 946 000 paia.

15. Viste le misure prese dal governo sudcoreano, occorre prevedere, per quanto riguarda l'importazione in Italia dei prodotti interessati, le disposizioni necessarie onde verificare il corretto funzionamento del meccanismo di limitazione delle esportazioni instaurato dalle autorità sudcoreane.

16. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che la penetrazione delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan non è limitata al mercato italiano, ma si è manifestata sensibilmente anche su altri mercati comunitari, in particolare quello francese, per il quale è in corso un'inchiesta.

Data tuttavia la particolare gravità della situazione in Italia, per salvaguardare gli interessi comunitari è necessario adottare con urgenza misure applicabili a tale mercato. Tuttavia, alla luce dei risultati dell'inchiesta sul mercato francese e delle informazioni ottenute mediante la sorveglianza statistica comunitaria delle importazioni, la Commissione si riserva il diritto di effettuare successivamente un'esame della situazione globale dell'industria comunitaria, prendendo in considerazione, nella prospettiva del completamento del mercato interno, le divergenze tra i regimi all'importazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione in Italia dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Taiwan, è subordinata alla presentazione di una licenza rilasciata delle autorità italiane, entro i limiti qui di seguito fissati.

Periodo:

1.2.3 // Taiwan // 1988 (10 mesi) // 7 230 000 paia, // // 1989 // 10 290 000 paia, // // 1990 (6 mesi) // 5 402 000 paia.

2. Tali limiti si applicano ai seguenti prodotti:

1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // da 6401 92 a 6401 99 90 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // 6402 19 00, 6402 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // 6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // // 6405 // Altre calzature // // // //

3. La licenza d'importazione è valida unicamente in Italia. Ai limiti suddetti possono eventualmente essere aggiunti i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno precedente oppure da essi possono essere detratti i quantitativi utilizzati anticipatamente sui limiti quantitativi dell'anno successivo, sino a concorrenza del 6 % del massimale quantitativo per l'anno in corso.

4. La licenza d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'importatore a concorrenza dei contingenti annui fissati per l'Italia.

Articolo 2

1. L'importazione in Italia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità italiane, valida soltanto in Italia.

2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione dell'Italia.

Articolo 3

Il presente regolamento non osta all'importazione in Italia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud e di Taiwan che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, erano già avviati verso l'Italia, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione e che siano effettivamente accompagnati dal documento di importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 288/82 rilasciato dalle autorità italiane. A tale scopo fa fede la data che figura sulla polizza di carico.

Articolo 4

È chiusa la procedura comunitaria d'inchiesta relativa all'andamento delle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o marzo 1988 al 30 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

(3) GU n. C 217 del 15. 8. 1987, pag. 7.