REGOLAMENTO (CEE) N. 367/88 DELLA COMMISSIONE dell' 8 febbraio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 90) originari dell' Ungheria -
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/1988 pag. 0005 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 367/88 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 90) originari dell'Ungheria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 90) elencati in allegato, originari dell'Ungheria, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'Ungheria, in data 28 gennaio 1988, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto all'Ungheria di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 90, in Francia, a 50 t; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ad un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Ungheria tra il 28 gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Ungheria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Francia di prodotti originari dell'Ungheria della categoria riportata in allegato è soggetta ad un limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Ungheria verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Ungheria verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti spediti dall'Ungheria a decorrere dal 28 gennaio 1988 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Ungheria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 27 aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. ALLEGATO 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Categoria // Codice NC // Designazione delle merci // Paese terzo // Unità // Stati membri // Limite quantitativo dal 28 gennaio al 27 aprile 1988 // // // // // // // // 90 // 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 // Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate // Ungheria // tonnellate // F // 50 // // // // // // //