31988R0361

Regolamento (CEE) n. 361/88 della Commissione dell' 8 febbraio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 09/02/1988 pag. 0015 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 361/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che l'attuale versione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2331/87 (4), comporta l'applicazione di importi compensativi monetari anche per azioni di distribuzione gratuita di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (5); che alla luce degli obiettivi perseguiti da questo tipo di azioni, una simile conseguenza appare indesiderabile; che è pertanto opportuno non subordinare dette azioni all'applicazione di importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85:

« 3. Alle azioni di distribuzione di derrate alimentati provenienti dalle scorte d'intervento e previste dal regolamento (CEE) n. 3730/87 non si applicano importi compensativi monetari (*).

(*) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 58.

(5) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.