31988R0211

Regolamento (CEE) n. 211/88 della Commissione del 26 gennaio 1988 che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all' esportazione per ceneri, residui, cascami e rottami di rame

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1988 pag. 0009 - 0010


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 211/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1988

che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per ceneri, residui, cascami e rottami di rame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativo al regime di esportazione di alcuni cascami e rottami di metalli non ferrosi (2), ha fissato contingenti quantitativi comunitari all'esportazione di residui e ceneri, nonché di cascami e rottami di rame per il 1988;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del succitato regolamento (CEE) n. 3951/87, è opportuno tener conto, per ripartire i contingenti, del fabbisogno stimato, nonché delle possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione;

considerando la necessità di introdurre un metodo di gestione elastico e flessibile per la riserva comunitaria, che consenta di garantire pari e continuo accesso di tutti gli esportatori ai contingenti sino a esaurimento;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che quindi tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione aperti dal regolamento (CEE) n. 3951/87 per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1988 vengono ripartiti tra gli Stati membri come segue, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativi // // // // // // // ex 2620 // Ceneri e residui di rame e leghe di rame // Germania 12 000 Francia 3 300 Italia 2 350 Benelux 850 Regno Unito 1 600 Danimarca 1 400 Irlanda - Grecia 700 Spagna 200 Portogallo 100 + riserva comunitaria 6 000 // ex 7404 00 // Cascami e rottami di rame e leghe di rame // Germania 16 240 Francia 4 000 Italia 1 000 Benelux 4 960 Regno Unito 2 200 Danimarca 1 000 Irlanda 680 Grecia 200 Spagna 200 Portogallo 100 + riserva 30. 12. 1987, pag. 6.

Articolo 2

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 4, è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 3

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 4

Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1988, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 1 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 7

Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione comunitaria 5 700 // // //

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 371 del