31988L0664

Direttiva 88/664/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0041 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0007


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (88/664/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 7 ter, paragrafo 4 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/198/CEE (5), prescrivono che ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987 il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2 di detti articoli, in modo da mantenere il loro valore reale;

considerando che, secondo l'inchiesta effettuata dalla Commissione, la media ponderata dell'aumento dell'indice dei prezzi negli Stati membri è dell'11,3 % per il periodo dal 1o ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

considerando che è opportuno arrotondare le cifre che ne risultano;

considerando che, qualora l'adeguamento della franchigia comunitaria comporti una modifica inferiore al 5 % della franchigia espressa in moneta nazionale o una diminuzione di tale franchigia, occorre consentire allo Stato membro in questione di mantenere l'importo, in moneta nazionale, che precede tale modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2:

a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentonovanta ECU»,

b) nel paragrafo 2, l'espressione «novanta ECU» è sostituita da acento EGV».

2) All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri possono mantenere delle franchigie in vigore se la conversione degli importi delle franchigie espresse in ecu adottati in occasione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 6 e all'articolo 7 ter, paragrafo 4 risulta in una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % o in una diminuzione di tale franchigia»,

3) All'articolo 7 ter:

a) nel paragrafo 1, lettera a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «trecentodieci ECU»,

b) nel paragrafo 1, lettera b), l'espressione «77 ECU» è sostituita da «ottantacinque ECU»,

c) nel paragrafo 2, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «ottantacinque ECU». Articolo 2 I. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1989.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

(1) GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 4 e GU n. C 272 del 21. 10. 1988, pag. 6.

(2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 138.

(3) GU n. C 95 deli'11. 4. 1988, pag. 11.

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 53.