31988L0331

Direttiva 88/331/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 recante modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 17/06/1988 pag. 0079 - 0081
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0003


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(88/331/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni, fissato dalla direttiva 83/181/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/346/CEE (4), tende ad un'unità quanto più stretta possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto; che con il regolamento (CEE) n. 1315/88 (5) il Consiglio ha adottato modifiche del regime doganale; che conviene apportare talune di queste modifiche anche alla direttiva 83/181/CEE, nella misura in cui esse corrispondono agli obiettivi dell'armonizzazione fiscale;

considerando che la direttiva 83/181/CEE determina non soltanto il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 84/386/CEE (7), ma è intesa anche a stabilire norme fiscali comunitarie in materia di esenzione dall'IVA all'importazione definitiva di beni, al di là del campo di applicazione di detto articolo; che conviene modificare o completare tali norme in modo da raggiungere un'applicazione più uniforme sul piano comunitario;

considerando che, ai fini della chiarezza giuridica, conviene precisare il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 83/181/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese situato fuori della Comunità. L'esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un esonero superiore a 200 ECU purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 ECU »;

2) il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 22

Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 ECU. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 ECU.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'esenzione di cui al primo comma, prima frase i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza »;

3) all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino i termini « articolo 60, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituiti dai termini « articolo 60 »;

4) dopo l'articolo 38 è inserito il capitolo seguente:

«Capitolo II bis

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

Articolo 38 bis

Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia »;

5) all'articolo 56 è aggiunta la lettera seguente:

« d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese diverso dal paese d'importazione, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale. »;

6) il testo degli articoli 62 e 63 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 62

Fatto salvo l'articolo 63, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali, relativi a:

a) beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dello Stato membro d'importazione, o

b) servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, o

c) servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita in un paese terzo.

Articolo 63

L'esenzione di cui all'articolo 62 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell'impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;

b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia, le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell'esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg;

c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano agli stampati relativi a merci in vendita o da noleggiare oppure a servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, purché tali stampati siano stati importati per essere distribuiti gratuitamente. »;

7) all'articolo 79 è aggiunta la lettera seguente:

« s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell'autorità pubblica del paese di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d'origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese d'esportazione e non abbiano beneficiato d'esenzione dall'imposta all'esportazione. »;

8) il titolo del capitolo VI è sostituito dal testo seguente:

« Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali »;

9) il testo dell'articolo 82 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 82

1. Fatti salvi gli articoli 83, 84 e 85, sono ammessi in esenzione:

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,

- dei contenitori per usi speciali;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante;

2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intende:

a) per "autoveicolo commerciale" ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso: - di oltre nove persone, compreso il conducente,

- di merci,

nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;

b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c) per "serbatoi normali":

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili. »;

10) all'articolo 83 il primo comma è cosi modificato:

- nell'introduzione le parole « e dei contenitori per usi speciali » sono inserite dopo le parole « autoveicoli commerciali »;

- dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:

« c) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio. »;

11) all'articolo 90, paragrafo 3, in fine è aggiunto il testo seguente:

« . . . o a una riduzione di tale esenzione. »;

12) all'articolo 91, è aggiunta la lettera seguente:

« c) di esenzioni risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8a edizione - luglio 1980) ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

(1) GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 21.

(2) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 14.

(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

(4) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 21.

(5) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(7) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58.