Direttiva 88/302/CEE della Commissione del 18 novembre 1987 recante nono adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 30/05/1988 pag. 0001 - 0127
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 14 pag. 0003
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1987 recante nono adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (87/302/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata per la sesta volta dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 19, considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE stabilisce che le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze e dei preparati sono determinate conformemente ai metodi previsti all'allegato V; considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE stabilisce che la valutazione del pericolo di una sostanza o di un preparato per l'ambiente, sia pure in forma potenziale, è effettuata in funzione delle caratteristiche enumerate negli allegati VII e VIII; considerando che l'allegato V introdotto dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (3) comprende attualmente soltanto i metodi di prova che corrispondono alle caratteristiche enumerate nell'allegato VII, e che è necessario quindi prevedere metodi di prova corrispondenti alle caratteristiche enumerate nell'allegato VIII; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'allegato della presente direttiva è aggiunto all'allegato V della direttiva 67/548/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 1988, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le presenti disposizioni entro e non oltre il 30 giugno 1989. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1987. Per la Commissione Stanley CLINTON DAVIS Membro della Commissione (1) GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10. (3) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1. ALLEGATO I metodi di prova descritti servono alla determinazione di alcune proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche enumerate nell'allegato VIII della direttiva 79/831/CEE del Consiglio. Sono descritti i metodi di prova adatti al livello 1 e al livello 2 dell'allegato VIII, ma le prove non sono suddivise in funzione dei diversi livelli.