88/517/CEE: Decisione della Commissione del 29 settembre 1988 recante terza modifica della decisione 87/361/CEE che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 18/10/1988 pag. 0032 - 0032
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1988 recante terza modifica della decisione 87/361/CEE che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (88/517/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (1), modificata da ultimo dalla decisione 87/487/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, vista la decisione 82/352/CEE della Commissione, del 10 maggio 1982, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Repubblica francese (3), considerando che l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria, per quanto riguarda tale malattia, ha indotto la Commissione ad adottare, in data 26 giugno 1987, la decisione 87/361/CEE (4) modificata da ultimo dalla decisione 88/343/CEE (5) che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese; considerando che anche altre regioni francesi rispondono attualmente ai requisiti fissati all'articolo 7 della decisione 80/1095/CEE e possono pertanto essere riconosciute ufficialemente indenni dalla peste suina; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato della decisione 87/361/CEE sono aggiunte le regioni seguenti: - Aube, - Marne, - Haute-Marne, - Haut-Rhin, - Paris, - Yvelines, - Essonne, - Hauts-de-Seine, - Seine-Saint-Denis, - Val-de-Marne, - Val d'Oise. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24. (3) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 27. (4) GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 31. (5) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 68.