31988D0516

88/516/CEE: Decisione della Commissione del 27 settembre 1988 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Regno Unito, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 18/10/1988 pag. 0031 - 0031


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1988

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Regno Unito, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), in particolare l'articolo 25, para- grafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, in data 25 aprile 1988 il governo del Regno Unito ha notificato le disposizioni regolamentari ed amministrative seguenti:

- The Environmentally Sensitive Areas (Mourne Mountains and Slieve Croob) Designation Order (Northern Ireland) 1988;

considerando che il governo del Regno Unito ha altresì trasmesso alcuni contratti-tipo da concludere con gli agricoltori;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle sunnominate disposizioni alle norme del regolamento suddetto e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste riguardano la delimitazione delle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente; che esse definiscono in misura sufficiente le condizioni in materia di pratica colturale compatibili con le esigenze di protezione di tali zone e che l'importo dell'aiuto è fissato in funzione degli impegni assunti dagli agricoltori e delle perdite di reddito che ne derivano; che esse rispondono pertanto alle condizioni ed agli obiettivi del titolo V del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli « Statutory Rules of Northern Ireland 1988 n. 91 Environmentally Sensitive Areas (Mourne Mountains and Slieve Croob) Designation Order (Northern Ireland) 1988 », notificati dal governo del Regno Unito conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, soddisfano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione di cui al titolo V di detto regolamento.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.