31988D0482

88/482/CEE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1988 relativa agli importi dei contributi del Fondo sociale europeo in materia di aiuti all' assunzione, all' insediamento ed all' occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 24/08/1988 pag. 0027 - 0027


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativa agli importi dei contributi del Fondo sociale europeo in materia di aiuti all'assunzione, all'insediamento ed all'occupazione

(88/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (1), modificata dalla decisione 85/568/CEE (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3824/85 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che spetta alla Commissione determinare gli importi dei contributi in materia di aiuti all'assunzione, all'insediamento ed all'occupazione applicabili all'esercizio finanziario 1989, di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2950/83,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi di contributi del Fondo sociale europeo, in materia di aiuti all'assunzione, all'insediamento ed all'occupazione per l'esercizio 1989 di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2950/83, sono fissati, per persona e per settimana, come segue:

1.2 // - Belgio: // 1 658 FB // - Danimarca: // 501 Dkr // - Germania: // 107 DM // - Grecia: // 2 920 Dra // - Spagna: // 5 708 Pta // - Francia: // 247 FF // - Irlanda: // 30 £ Irl // - Italia: // 54 100 Lit // - Lussemburgo: // 2 080 Flux // - Paesi Bassi: // 105 Fl // - Portogallo: // 2 198 Esc // - Regno Unito: // 28 £.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 concernono le azioni in materia di assunzione, insediamento e occupazione relative a posti di lavoro occupati a tempo pieno. In caso di posti di lavoro occupati a tempo parziale, gli importi sono calcolati in proporzione al numero di ore prestate, sulla base di 40 ore settimanali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40.

(3) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 25.