31988D0389

88/389/CEE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1988 concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0067 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0083


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi

(88/389/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

considerando che il Consiglio ha adottato il 22 giugno 1988 la direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1);

considerando che è emersa l'utilità di procedere all'acquisizione di dati sulle sostanze e sui materiali di base impiegati per la preparazione di aromi, per poter valutare, da un lato, l'insieme dei problemi relativi agli aromi e ai materiali di base per la loro produzione e, dall'altro, la conseguente azione a livello comunitario;

considerando che l'acquisizione di tali dati può essere facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base in questione,

DECIDE:

Articolo unico

1. Entro un termine di 24 mesi dall'adozione della presente decisione, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, compila un inventario:

- delle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti;

- delle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

- delle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali, mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;

- delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti;

- delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali, non considerate normalmente come alimenti;

- delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino;

- dei materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura o di aromatizzanti di trasformazione, nonché delle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione.

2. La Commissione procede periodicamente all'aggiornamento dell'inventario di cui al paragrafo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.