31988D0311

88/311/CEE: Decisione del Consiglio del 31 maggio 1988 sull' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 07/06/1988 pag. 0013 - 0014


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1988

sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori

(88/311/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità beneficiano del diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori le persone che godono di tale tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, alle persone che non beneficiano della tutela in base alle suddette disposizioni;

considerando che l'estensione della tutela deve, per quanto possibile, venire decisa per la Comunità nel suo insieme;

considerando che attualmente appare opportuno estendere la tutela provvisoriamente per consentire che nel frattempo si creino le condizioni per una tutela reciproca illimitata;

considerando che la presente decisione si fonda tra l'altro sulla considerazione che i paesi o territori che dispongono di una legislazione adeguata continueranno a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla normativa nazionale ed estenderanno tale tutela alle persone degli Stati membri della Comunità le quali beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE;

considerando che la presente decisione si basa anche sulla considerazione che i paesi o i territori che ancora non dispongono di una legislazione adeguata l'avranno e la estenderanno quanto prima possibile alle persone degli Stati membri della Comunità le quali benficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche che siano cittadine di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato o che abbiano la propria residenza abituale nel territorio di uno di tali paesi o territori.

L'estensione vale anche per le società o altre persone giuridiche di un paese o di un territorio tra quelli elencati nell'allegato, le quali abbiano un insediamento industriale o commerciale effettivo in tale paese o territorio, purché le società o altre persone giuridiche di uno Stato membro le quali hanno il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE beneficino della tutela nel paese o territorio in questione.

La Commissione determina quali paesi e territori tra quelli elencati nell'allegato soddisfino la condizione di cui al secondo comma e ne informa gli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1988.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela in virtù della presente decisione alle persone specificate all'articolo 1 fino al 7 novembre 1990.

Tutti i diritti esclusivi acquisiti in virtù della presente decisione continuano a produrre i propri effetti per il periodo previsto dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KLEIN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

Austria

Finlandia

Polinesia francese

Territori meridionali e antartici francesi

Islanda

Giappone

Nuova Caledonia e dipendenze

Norvegia

Svezia

Svizzera

Collettività territoriale di Mayotte

Collettività territoriale di Saint-Pierre e Miquelon

Isole Wallis e Futuna