31988D0305

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1988 che accetta gli impegni assunti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di camere d' aria e coperture nuove per biciclette originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan e chiude l' inchiesta (88/305/CEE) (88/305/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 31/05/1988 pag. 0061 - 0063


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di camere d'aria e coperture nuove per biciclette originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan e chiude l'inchiesta

(88/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni con il comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel gennaio 1980, la Commissione ha chiuso (3) la procedura antidumping relativa alle importazioni di camere d'aria e coperture nuove dei tipi per velocipedi originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, poiché gli esportatori di detti prodotti avevano offerto impegni ritenuti accettabili dalla Commissione stesssa.

Nell'aprile 1985 la Commissione ha pubblicato, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84, un avviso (4) di imminente scadenza dei suddetti impegni.

(2) Dopo la pubblicazione di detto avviso, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame dal Bureau de Liaison des industries du Caoutchouc de la Communauté Européenne (BLIC) a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto in questione.

Nel maggio 1986, dopo aver stabilito che gli elementi di prova erano sufficienti per giustificare un riesame, la Commissione ha pubblicato (5) un avviso di riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni dalla Repubblica di Corea e di Taiwan di camere d'aria e coperture nuove per biciclette e di tubolari per biciclette da corsa di cui alla sottovoce 40.11 B II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 40.11-21, 40.11-45 e 40.11-52 e ha iniziato un'inchiesta.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori nonché i produttori comunitari e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.

(4) Non sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari di camere d'aria e coperture nuove.

(5) La Commissione ha proceduto, in misura adeguata, a delle verifiche presso le parti interessate; essa ha richiesto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie presso le seguenti imprese:

Produttori comunitari

- Hutchinson Snc, 59 rue Marius Aufan, Levallois-Perret, Francia

- Michelin et Cie, Clermont Ferrand, Francia

- Wolber, 17 rue de Villeneuve, Saissons, Francia

- Continental Gummi-Werke AG, 1 Konigsworther Platz, Hannover, RF di Germania

- Gommitalia Spa, via Nerviane 31, Lainate, Italia

- Michelin Italiana Spa, corso Sempione 66, Milano, Italia

- Pirelli Coordinamento Pneumatic Spa, piazzale Cadorna 5, Milano, Italia

- Vredestein Doetinchem BV, Broekweg, Doetinchem, Paesi Bassi

- Companhia Naciojnal de Pneus Lda, Rua de S. Roque de Lameira, Porto, Portogallo

- Fabrica Portuense de Borracha Lda, 64 Rua Domingos Machado, Porto, Portogallo

- Fabrica de Borrachas das Beiras Lda, Vale de St. Domingo, Vizeu, Portogallo

- España de Neumáticos Michelin SA, Calle María de Molina 7, Valladolid, Spagna

- Firestone Hispania SA, Ramírez de Arellano 29, Madrid, Spagna

Produttori/esportatori del paese d'origine

Repubblica di Corea:

- Hung-A Industrial Co. Ltd, Busan

- Shin Hung Rubber Co. Ltd, Jinju City

Taiwan:

- Cheng Shin Rubber Industrial Co. Ltd, Yuanlin

- Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd, Changhua Hsien

- Kenda Rubber Industrial Co. Ltd, Yanimin, Changhua Hsien

- Li Hsin Rubber Industrial Co. Ltd, Changhua

- San Jung Rubber Industrial Co. Ltd, Tao-yuan

- Seven Stars Rubber Co. Ltd, Changhua Hsien

- Shya Hwa Rubber Industrial Co. Ltd, Tapei

- Tali Yung Rubber Works Co. Ltd, Tapei

- Union Rubber Industrial Co. Ltd, Changhua Hsien

Impartatori nella Comunità

- Ralfe Bohle & Co. GmbH, Bergneustadt, RF di Germania

- Hans Helming GmbH, Colonia, RF di Germania

- Rodolf Messingschlager, Baunach, RF di Germania

- Pneuservice, Firenze, Italia

- Anglo-Dutch Export Company, Hoofddorp, Paesi Bassi

- Ti Raleigh Ltd, Nottingham, Regno Unito

(6) L'inchiesta relativa alla pratiche di dumping riguarda il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1985.

B. Valore normale

(7) a) Repubblica di Corea

Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai due produttori che hanno effettuato esportazioni verso la Comunità, oppure sulla base del valore costruito, per modelli la cui vendita sul mercato interno non è stata sufficiente a fornire una valida base di confronto.

b) Taiwan

Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno da tre dei nove produttori ed esportatori interessati, i cui prezzi sono stati giudicati rappresentativi dalla Taiwanese Rubber Association, e i quali esportano oltre l'80 % delle camere d'aria e delle coperture nuove destinate alla Comunità. Si tratta delle seguenti imprese:

- Cheng Shin Rubber Industrial Co. Ltd

- Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd

- Kenda Rubber Industrial Co. Ltd

Per uno dei produttori interessati il valore normale di alcuni modelli, le cui vendite sul mercato interno non sono state sufficienti per fornire un valido elemento di confronto, è stato provvisoriamente determinato in base al valore costruito.

C. Prezzo all'esportazione

(8) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi che sono stati realmente pagati o dovevano essere pagati dagli importatori indipendenti per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

(9) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quali trasporto, nolo, costi finanziari e commissioni. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini

(10) Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(11) L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, del tipo e delle dimensioni del prodotto in questione e dello Stato membro importatore; la media ponderata del margine è la seguente:

%

Repubblica di Corea

- Hung-A Industrial Co. Ltd 5,4

- Shin Hung Rubber Co. Ltd 5,1

Taiwan

- Tutti gli esportatori interessati 15,0

F. Pregiudizio

(12) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, da elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che tra il 1982 e il 1986 le importazioni di camere d'aria dalla Corea e da Taiwan nella Comunità sono passate da 9,4 a 17,2 milioni di unità, con un conseguente aumento della quota di mercato dal 20,8 % al 32,6 %. Inoltre nello stesso periodo le importazioni di coperture nuove da questi paesi sono passate da 12,5 a 18,2 milioni di unità con un aumento della quota sul mercato comunitario dal 27,6 % al 35,7 %.

(13) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta anche che, per i principali tipi di camere d'aria e coperture nuove importati dalla Corea e da Taiwan, nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita di queste importazioni sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari in una misura compresa tra il 6 % e il 26 %, a seconda del tipo e delle dimensioni del prodotto e a seconda dello Stato membro interessato.

(14) La conseguente ripercussione sull'industria comunitaria è stata un calo delle vendite poiché, tra il 1982 e il 1986, la quota di mercato per le camere d'aria è scesa dell'11,9 % mentre quella delle coperture nuove è diminuita del 14,9 %. Inoltre, tra il 1984 e il 1986, i produttori comunitari hanno risentito di una contrazione dei prezzi dato che il prezzo medio delle camere d'aria praticato dai produttori più competitivi è aumentato soltanto del 6 % mentre nello stesso periodo i costi sono saliti del 13 %. Analogamente il prezzo medio delle coperture nuove praticato dagli stessi produttori è aumentato soltanto del 2 % rispetto ad un incremento dei costi del 9 %. Di conseguenza l'industria comunitaria attraversa un periodo caratterizzato da una produzione in ribasso, da uno sfruttamento delle capacità e da profitti minori se non addirittura da perdite. Inoltre, tra il 1982 e il 1986, in Francia, in Germania, in Italia e nel Regno Unito sono state chiuse alcune fabbriche.

(15) La Commissione ha esaminato anche se le importazioni in dumping avrebbero causato un pregiudzio maggiore qualora non fossero state applicate contromisure. A questo proposito è stato dimostrato che i produttori di entrambi i paesi hanno la capacità di aumentare la produzione, se necessario, e che sono già fortemente orientati verso l'esportazione; il loro principale mercato di vendita è quello americano. Dato l'attuale e prevedibile ribasso del valore del dollaro, è molto probabile che le successive esportazioni di questi paesi saranno convogliate verso la Comunità se verrano sospese le misure attualmente in vigore; poiché nel periodo 1982-1986 le importazioni hanno rivelato una tendenza all'aumento, si ritiene che il pericolo di un pregiudizio maggiore sia imminente.

(16) La Commissione ha verificato anche se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori quali valore e prezzi di importazioni da altre fonti. È risultato che nel 1985 e nel 1986 dall'Indonesia e dalla Tailandia sono state importate a basso prezzo camere d'aria e coperture nuove, ma che la loro quota del mercato comunitario non è significativa rispetto a quelle delle esportazioni dalla Corea e da Taiwan e che in ogni caso le importazioni di camere d'aria dalla Tailandia sono diminuite nel 1986.

G. Interesse Comunitario

(17) Data la situazione particolarmente grave in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre protrarre le misure di salvaguardia.

H. Impegni

(18) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta e hanno presentato le loro osservazioni in merito. A nome degli esportatori coreani, è stato affermato che i tubolari per le biciclette da corsa non erano inclusi nelle misure in esame. La Commissione ne ha dato conferma. Per gli altri tipi di camere d'aria e coperture nuove tutti gli esportatori hanno offerto impegni di prezzo che elimineranno i margini di dumping provvisoriamente accertati. Secondo la Commissione questi impegni sono accettabili e la procedura può pertanto essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di un dazio antidumping.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,

DECIDE:

Articolo 1

Gli impegni assunti dai seguenti esportatori:

Hung-A Industrial Co. (Corea)

Shin Hung Rubber Co. (corea)

Cheng Shin Rubber Industrial Co. (Taiwan)

Hwa Fong Rubber Industrial Co. (Taiwan)

Kenda Rubber Industrial (Taiwan)

Li Hsin Rubber Industrial Co. (Taiwan)

San Jung Rubber Industrial Co. (Taiwan)

Seven Stars Rubber Co. (Taiwan)

Shya Hwa Rubber Industrial Co. (Taiwan)

Tai Yung Rubber Works Co. (Taiwan)

Union Rubber Industrial Co. (Taiwan)

nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di camere d'aria e coperture nuove originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, di cui ai codici NC 4011 50 90 e 4013 20 00, sono accettati.

Articolo 2

L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(3) GU n. C 15 del 19. 1. 1980, pag. 27.

(4) GU n. C 106 del 27. 4. 1985, pag. 2.

(5) GU n. C 132 del 30. 5. 1986, pag. 5.