31988D0255

88/255/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di talune calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0045 - 0045


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di talune calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/88 (2), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni nella Repubblica italiana di talune calzature, originarie della Corea del Sud e di Taiwan;

considerando che tra la Repubblica italiana e gli altri Stati membri sussistono disparità nelle condizioni di importazione dei prodotti in oggetto e che dette disparità possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, al fine di individuare rapidamente le eventuali deviazioni del traffico, il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda per ottenere l'autorizzazione ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria preliminare nei confronti delle importazioni in oggetto, originarie della Corea del Sud e di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha esaminato se fosse o meno giustificato applicare misure di sorveglianza intracomunitaria alle importazioni in oggetto; che l'esame ha rivelato l'esistenza di deviazioni di traffico in passato, nonché il rischio che tornino a verificarsi mettendo in causa gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CEE) n. 561/88 e aggravando o protraendo le difficoltà economiche dell'industria interessata, messe in evidenza da detto regolamento;

considerando che di conseguenza conviene autorizzare la Repubblica italiana ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria nei confronti dei prodotti in questione originari della Corea del Sud e di Taiwan e immessi in libera pratica negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1990, in conformità dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE sopracitata, a una sorveglianza intracomunitaria nei confronti dei prodotti elencati originari della Corea del Sud e di Taiwan e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // da 6401 92 a 6401 99 90 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6402 19 00 6402 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // 6403 19 00 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili // 6405 // Altre calzature // //

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

(2) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.