31988D0247

88/247/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0036 - 0036


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

(88/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione di sementi di piante oleose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16,

viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che in Belgio, in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di lino tessile che soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile sopperire a questo fabbisogno in modo soddisfacente mediante sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, la commercializzazione di sementi di lino tessile soggette a requisiti ridotti;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi in sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi, purché siano destinate a detti Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile (Linum usitatissimum L.) delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione », « sementi certificate di seconda riproduzione » o « sementi certificate di terza riproduzione », che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima. Tale massimo si applica a tutti e quattro gli Stati membri considerati nel loro insieme.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa minima: 88 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

- « facoltà germinativa minima: 88 % »,

- « destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile, purché siano destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni previste all'articolo 1, secondo comma, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione alla fine di ciascun mese fino al 31 maggio 1988 i quantitativi di sementi certificate e commercializzate sul loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.