31988D0246

88/246/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0035 - 0035


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(88/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia la produzione di sementi di frumento duro corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica francese, fino al 30 aprile 1988, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro, soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado ri rifornire la Repubblica francese con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere fino al 30 aprile 1988 la commercializzazione, nel proprio territorio, di un massimo di 5 000 t di sementi di frumento duro (Triticum durum Desf), appartenenti alla categoria « sementi certificate », che non presentino i requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure;

b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:

- « facoltà germinativa minima 80 % »,

- « destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 2

Gli altri altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 5 000 t di sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormete al 30 giugno 1988, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.