31988D0243

88/243/CECA: Decisione della Commissione del 21 marzo 1988 che autorizza gli aiuti della Francia ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/1988 pag. 0031 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1988

che autorizza gli aiuti della Francia ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/243/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue:

I

Il governo francese, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione, con lettera del 29 dicembre 1987, gli interventi che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore della produzione corrente dell'industria carboniera nell'anno 1988; gli aiuti sottoindicati sono stati notificati alla Commissione per autorizzazione conformemente alla predetta decisione:

1.2 // // (milioni di FF) // - aiuti per la copertura delle perdite di esercizio: // 1 661,0 // - aiuti a favore del « Centre d'études et de recherche des charbonnages de France » (CERCHAR): // 80,0

Gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (1 661 000 000 di FF) serviranno a coprire la differenza tra i costi medi prevedibili e i ricavi medi prevedibili per ogni tonnellata estratta e per ogni regione essi copriranno soltanto il 51 % degli oneri effettivi; tali aiuti sono pertanto conformi al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione.

Gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio servono a scaglionare la chiusura di certe sedi estrattive e contribuiscono quindi a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

Il governo della Repubblica francese ha inoltre previsto per il 1988 di concedere un aiuto a CERCHAR per appoggiare la ricerca tecnica nel settore minerario. L'importo dell'aiuto, che viene concesso già da diversi anni e che è già stato autorizzato a suo tempo dalla Commissione come intervento generale in base all'articolo 67 del trattato CECA, è di 80 milioni di FF. Le condizioni della concessione dell'aiuto restano immutate.

II

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si constata quanto segue:

- data la situazione delle scorte di carbone e di coke non sono previste difficoltà di approvvigionamento nel 1988,

- le consegne di carbone francese ad altri paesi comunitari sono molto ridotte,

- nel 1988 non avranno luogo con tutta probabilità allineamenti di prezzi sui listini di altri produttori comunitari,

- i prezzi del carbone francese non si risolveranno nel 1988 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali.

Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti previsti dal governo francese a favore della produzione corrente dell'industria carboniera per il 1988 sono compatibili con il buon fuzionamento del mercato comune.

III

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 3 a 6 di detta decisione; in particolare la Commissione dovrà essere informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concedere all'industria francese del carbon fossile a partire dal 1o gennaio 1988 per l'anno civile 1988 aiuti per un importo di 1 741 000 000 di FF. Questo totale si ripartisce come segue:

1. un massimo di 1 661 000 000 di FF a copertura delle perdite di esercizio,

2. un massimo di 80 000 000 di FF a favore del « Centre d'études et de recherche des charbonnages de France (CERCHAR) ».

Articolo 2

Il governo francese comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1989 gli importi effettivamente versati nel 1988.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1988.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.