31988D0234

88/234/CEE: Decisione della Commissione del 3 marzo 1988 relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/1988 pag. 0015 - 0019


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1988

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5);

considerando che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio (esclusa l'Irlanda del Nord) ed ha fornito gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione differente dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora tale deroga sia giustificata dalla prassi commerciale o da esigenze tecniche;

considerando che, nel Regno Unito, la prassi commerciale non comporta la necessità di asportare la lingua dalla carcassa del suino; che occorre quindi tenerne conto nell'adeguamento del peso alla presentazione tipo;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 prevede, in deroga ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, che l'impiego di una tabella di riduzioni, basata su una detrazione del peso in valore assoluto, per calcolare il peso della carcassa fredda, è autorizzato sempreché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alla detrazione calcolata in percentuale; che il Regno Unito ha notificato alla Commissione di aver provveduto a stabilire detta tabella;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita; che, a tale fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84 nel Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- l'apparecchio denominato « Intrascope (Optical Probe) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 1 dell'allegato I;

- l'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato I;

- l'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP II) » e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 3 dell'allegato I.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate con la lingua prima della pesatura e della classificazione. Il peso a caldo constatato viene diminuito di 0,3 kg allo scopo di procedere alla quotazione del suino macellato su una base comparabile.

Articolo 3

In deroga ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85, il peso della carcassa fredda è calcolato

da una detrazione in valore assoluto del peso a caldo secondo la tabella che figura all'allegato II.

Articolo 4

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.

(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO I

Metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

PARTE 1

Intrascope (Optical Probe)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il metodo denominato « Intrascope (Optical Probe) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda esagonale di una larghezza massima di 12 mm (19 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda), avente un valore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

1.2 // y 1= // 64,8 0,69x1 + 0,095x2 0,42x3

oppure

1.2 // y 1= // 65,5 1,15x1 + 0,076x2

laddove

1.2 // y 1= // percentuale stimata di carna magra della carcassa, // x1 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola (misura chiamata « P2 »), // // oppure // // spessore medio in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato rispettivamente a 4 e 7,5 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola [misura chiamata « 1/2 (P1 + P3) »], // x2 = // peso in kg della carcassa fredda, // x3 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola (misura chiamata « lardo costale »).

Le due formule sono valide per le carcasse di peso tra 30 e 120 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

1.2 // y 1= // 59,0 0,58x1 0,32x3 + 0,18x4

laddove

1.2 // y 1= // percentuale stimata di carne magra della carcassa, // x1 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola (misura chiamata « P2 »), // // oppure // // spessore medio in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato rispettivamente a 4 e 7,5 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola (misura chiamata « 1/2 (P1 + P3) »], // x3 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola (misura chiamata « lardo costale »), // x4 = // spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x3 (misura chiamata «muscolo costale »).

La formula è valida per le carcasse di peso tra 30 e 120 kg. PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP II)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP II) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP II nonché di un ordinatore ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

1.2 // y 1= // 62,5 0,62x1 0,46x3 + 0,16x4

laddove

1.2 // y 1= // percentuale stimata di carna magra della carcassa, // x1 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola (misura chiamata « P2 »), // // oppure // // spessore medio in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato rispettivamente a 4 e 7,5 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola [misura chiamata « 1/2 (P1 + P3) »], // x3 = // spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola (misura chiamata « lardo costale »), // x4 = // spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x3 (misura chiamata «muscolo costale »).

La formula è valida per le carcasse di peso tra 30 e 120 kg.

ALLEGATO II

Tabella di riduzione del peso da applicare alla carcassa calda del suino nel Regno Unito

(in kg)

1.2,5 // // // Categoria di peso delle carcasse (peso a caldo) // Riduzione da applicare rispettando il periodo tra la giugulazione e la pesatura della carcassa // // // 1.2.3.4.5 // // 0-45 min // 46-180 min // 181-330 min // > 330 min // // // // // // fino a 56 kg // 1,0 // 0,5 // 0,5 // 0 // 56,5-74,5 kg // 1,5 // 1,0 // 0,5 // 0 // 75 kg e più // 2,0 // 1,5 // 0,5 // 0 // // // // //