31988D0231

88/231/CEE: Decisione del Consiglio del 18 aprile 1988 che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (HELIOS)

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1988 pag. 0038 - 0044


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1988

che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (HELIOS)

(88/231/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare il decimo principio;

viste le proposte della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il decimo principio stabilito nella decisione 63/266/CEE dispone che si possano intraprendere azioni particolari per problemi speciali che interessino settori di attività o categorie di persone determinati;

considerando che i minorati hanno bisogni specifici nel settore della formazione e del riadattamento professionali e nel settore dell'integrazione economica e che essi costituiscono quindi una categoria particolare di persone ai fini dell'applicazione del principio sudetto;

considerando che l'aumento accelerato del tenore di vita è uno degli obiettivi della Comunità;

considerando che il presente programma ha per oggetto di contribuire alla realizzazione di tale obiettivo mediante l'attuazione di un certo numero di azioni specifiche miranti a promuovere l'integrazione sociale e la vita autonoma dei minorati;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (5), prevede tra l'altro la realizzazione di un programma per la reintegrazione professionale e sociale dei minorati;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che stabilisce il primo programma di azione comunitario per il riadattamento professionale dei minorati (6), definisce il riadattamento come « il complesso di misure inteso a stabilire e a mantenere rapporti il più possibile soddisfacenti tra una persona e il suo ambiente, dopo l'insorgere di una menomazione ovvero di una lesione o di una malattia generatrice di menomazione »;

considerando che il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 marzo 1981 (7) ha sottolineato la necessità di promuovere a livello comunitario la reintegrazione economica, sociale e professionale dei minorati;

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981, concernente l'integrazione sociale dei minorati (8), ha stabilito, per promuovere la suddetta integrazione, un primo programma d'azione che occorrerà poi prolungare e sviluppare;

considerando che la raccomandazione 86/379/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (1), riconosce che i minorati hanno lo stesso diritto di tutti gli altri lavoratori alla parità delle opportunità in materia di formazione e di occupazione e che sono necessarie misure speciali a livello sia comunitario sia nazionale perché possano pervenirvi; che il quadro di orientamento di azioni positive definito nell'allegato della raccomandazione 86/379/CEE sottolinea nella sezione II, paragrafo 1 che è necessario « garantire che i minorati vivano in un ambiente che permetta loro di beneficiare dell'istruzione e formazione continua e di contribuire pienamente allo sviluppo economico »;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1986 relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione (2), il Consiglio ha raccomandato misure di formazione speciali a favore delle persone svantaggiate e minorate;

considerando che la seconda risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa alla promozione della parità di trattamento per le donne (3) e le conclusioni del Consiglio dei ministri dell'istruzione, riunito in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative ad un programma di cooperazione europea in materia di integrazione scolastica dei minorati (4), impongono azioni coerenti;

considerando che il presente programma ha per oggetto di completare le azioni intraprese a livello nazionale, in particolare provvedendo al coordinamento di tali azioni ed agli scambi di esperienza al riguardo;

considerando che la responsabilità principale per quanto concerne l'integrazione sociale e la vita autonoma dei minorati spetta agli Stati membri, ma che le azioni di cooperazione a livello comunitario possono aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficacia dei provvedimenti da essi presi in questo settore;

considerando che, nei settori delle minorazioni, della formazione e dell'occupazione, le misure sono inefficaci se non sono completate con misure miranti ad assicurare il sostegno di cui necessita una vita autonoma;

considerando che talune attività nell'ambito del presente programma non dipendono dal Fondo sociale europeo, ma possono completare attività che possono beneficiare di un sostegno di tale Fondo e che riguardano la formazione ed il riadattamento professionali dei minorati;

considerando che il presente programma apporta a livello comunitario una risposta agli auspici espressi in particolare dal Parlamento europeo in merito ad iniziative comunitarie intese a soddisfare le esigenze, aspirazioni e potenzialità di più di 30 milioni di persone minorate nella Comunità, sotto forma di azioni che coprano il ventaglio di tutti i servizi richiedenti una piena integrazione e una vita autonoma;

considerando che il presente programma favorirà la presa di coscienza dell'importante contributo che le nuove tecnologie possono apportare al miglioramento della vita dei minorati e in particolare delle loro opportunità professionali; che esso contribuirà simultaneamente allo sviluppo del mercato degli opportuni prodotti delle nuove tecnologie, conformemente al libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno;

considerando che il presente programma ha per oggetto di garantire che la Comunità sia in grado di continuare a contribuire al programma di azione mondiale attuato dalle Nazioni Unite in questo settore; che esso dovrebbe inoltre sostenere i principi contenuti nella risoluzione AP(84) 3 del Consiglio d'Europa relativa ad una politica coerente in materia di riadattamento dei minorati;

considerando che occorre far ricorso nel contempo agli articoli 128 e 235 del trattato poiché la presente decisione riguarda, da un lato, principi relativi all'attuazione di una politica comune di formazione professionale per minorati e, dall'altro, misure - comprese quelle intese a promuovere l'integrazione sociale e la vita autonoma dei minorati - che devono essere adottate per realizzare uno degli scopi della Comunità senza che il trattato abbia previsto i poteri d'azione specifici richiesti;

considerando tuttavia che questi principi e queste misure concernono la stessa categoria di persone, cioè i minorati, e che essi hanno per fine comune di aiutare queste persone a vivere una vita normale e di migliorare la loro integrazione nella società; che occorre concepire questi principi e provvedimenti come un solo e unico programma e raggrupparli in una sola decisione,

DECIDE:

Articolo 1

È stabilito per il periodo dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1991 un programma di azione comunitario sulla promozione e della riabilitazione professionale, dell'integrazione economica, dell'integrazione sociale e della vita autonoma dei minorati (programma HELIOS), in appresso denominato « programma ».

Articolo 2

Ai fini del programma, si intendono per « minorati » tutte le persone che presentano serie minorazioni in conseguenza di menomazioni fisiche o psichiche.

Articolo 3

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

a) sviluppare, nei settori della formazione e della riabilitazione professionali, dell'integrazione economica, dell'integrazione sociale e della vita autonoma dei minorati, un'impostazione comunitaria che si basi sulle migliori esperienze innovatrici degli Stati membri;

b) sviluppare, nei settori di cui alla lettera a), attività di scambi e informazione che esulino dalla sfera d'azione del Fondo sociale europeo, ma che possano apportare un utile contributo in questi settori;

c) contribuire all'attuazione della raccomandazione 86/379/CEE e della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981;

d) proseguire e, se del caso, estendere il sostegno della Comunità a favore della cooperazione europea delle organizzazioni non governative nei settori di cui alla lettera a);

e) riservare un'adeguata attenzione:

- alle esigenze professionali e alla promozione dell'integrazione sociale e della vita autonoma delle donne minorate,

- alle persone aventi compiti specifici in materia di assistenza domiciliare di bambini o adulti minorati.

Articolo 4

1. Le azioni di ordine generale volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

a) coordinare ed intraprendere un certo numero di attività finalizzate a promuovere innovazioni, agevolare scambi di esperienze ed incoraggiare la diffusione delle esperienze positive.

Tali attività comporteranno la partecipazione diretta di esperti ufficiali, ricercatori, professionisti che operano direttamente sul campo, organizzazioni delle parti sociali, nonché dei minorati stessi, delle loro famiglie e dei loro rappresentanti;

b) predisporre un sistema, ricorrendo alle nuove tecnologie per la raccolta, l'aggiornamento e lo scambio di informazioni concernenti i settori di cui all'articolo 3, lettera a).

Il sistema sarà operativo a livello comunitario e basato sullo sviluppo dei sistemi d'informazione esistenti negli Stati membri;

c) garantire uno stretto coordinamento con i programmi comunitari relativi alle nuove tecnologie, per sostenere gli sforzi nazionali intesi a promuovere le nuove tecnologie nei settori di cui all'articolo 3, lettera a);

d) garantire uno stretto coordinamento con il programma comunitario a medio termine sulla parità di possibilità delle donne;

e) garantire uno stretto coordinamento con il programma di cooperazione europea in materia di integrazione scolastica dei minorati;

f) assicurare uno stretto coordinamento con le attività intraprese a livello internazionale nei settori di cui all'articolo 3.

2. Le azioni specifiche volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono elencate nell'allegato.

Articolo 5

La Commissione assicura l'attuazione del programma.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in seguito denominato « comitato », composto da due rappresentanti governativi per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, procedendo eventualmente ad una votazione.

Il parere è iscritto nel verbale. Inoltre ciascuno Stato membro può chiedere che la propria posizione figuri nel verbale stesso.

La Commissione tien conto al massimo del parere reso dal comitato. Essa comunica al comitato in che modo essa abbia tenuto conto del suo parere.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Prima di consultare il comitato, la Commissione sente il parere di un gruppo di collegamento presieduto dal rappresentante della Commissione indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e composto:

a) di rappresentanti governativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) di nove rappresentanti dei minorati o delle loro famiglie, nominati dalla Commissione in base a proposte provenienti da organizzazioni, preferibilmente a vocazione europea, invitate dalla Commissione a sottoporre proposte al riguardo; la Commissione si sforza di realizzare un'equa rappresentanza tra le diverse categorie di minorati e le diverse realtà nazionali;

c) di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ciascuno dei quali deve essere nominato dalla Commissione in base a proposte fatte dalle organizzazioni che rappresentano tali interessi a livello comunitario. 2. Il parere del gruppo di collegamento viene richiesto in particolare in merito alla priorità da dare a ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. L'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma è di 19 milioni di ECU.

2. La Commissione presenta anteriormente al 1o luglio 1990 una relazione interinale e sommaria al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma.

La Commissione presenta anteriormente al 1o luglio 1992 una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 257 del 28. 9. 1987, pag. 28 e 32.

(3) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 158.

(4) GU n. C 347 del 22. 12. 1987, pag. 12.

(5) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

(6) GU n. C 80 del 9. 7. 1974, pag. 30.

(7) GU n. C 77 del 6. 4. 1981, pag. 27.

(8) GU n. C 347 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(1) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

(2) GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2.

(3) GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.

(4) GU n. C 211 dell'8. 8. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

AZIONI SPECIFICHE INTESE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Le presenti azioni specifiche sono intraprese dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri, le associazioni dei minorati e delle loro famiglie, le parti sociali, gli organismi professionali e volontari operanti nel settore dell'aiuto ai minorati.

2. ELENCO DELLE AZIONI SPECIFICHE

a) Rete comunitaria di centri e di esperienze di formazione o di riabilitazione professionali

i) Ristrutturazione dell'attuale rete comunitaria di centri di formazione o di riabilitazione professionali per facilitare lo scambio di esperienze e per promuovere lo sviluppo di misure di formazione o di riadattamento professionali.

Devono restare o diventare membri della rete comunitaria solamente i centri disposti a fornire informazioni ad organismi con gli stessi obiettivi negli Stati membri e in grado di farlo o di stabilire contatti con detti organismi.

I centri sono designati e possono essere sostituiti come membri della rete dalla Commissione in base a proposte degli Stati membri.

I centri sono rappresentati alle riunioni della rete da professionisti preposti alla riabilitazione operanti a tempo pieno.

Il programma di attività della rete consiste in visite di studio di gruppi, in sessioni di formazione ed in seminari e conferenze.

La rete pubblica informazioni e relazioni ed elabora orientamenti professionali di cui assicura un'ampia diffusione.

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità alle attività approvate della rete: fino al 100 %.

b) Azione specifica imperniata sulla vita autonoma

i) Predisposizione di un programma speciale che sia destinato a promuovere la vita autonoma e che comprenda i settori seguenti:

- mobilità e trasporto;

- accesso agli edifici ed ai servizi pubblici (inclusi i servizi culturali e ricreativi);

- alloggi, inclusi l'attrezzatura e l'aiuto a domicilio che consentano una vita indipendente in un alloggio personale.

Nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili la Commissione può promuovere ogni anno un certo numero di progetti modello nei suddetti settori.

Ogni anno la Commissione può inoltre attribuire un certo numero di premi per progetti nuovi negli stessi settori.

I progetti modello promossi ed i progetti compensati con un premio possono essere presentati in una conferenza-esposizione organizzata dalla Commissione in collaborazione con le autorità nazionali di uno Stato membro.

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:

- conferenze: fino all'80 %,

- pubblicazioni: fino al 100 %.

c) Resti di attività modello locali

A. Promozione della formazione e del riadattamento professionali nonché dell'integrazione economica

i) Gestione di una rete di attività modello locali individuate a livello degli Stati membri.

Le attività sono scelte e possono essere sostituite dalla Commissione in base a proposte degli Stati membri. Le attività della rete organizzate dalla Commissione possono includere:

- un sostegno alle conferenze europee (in cooperazione con le autorità nazionali),

- attività di informazione, di documentazione e di consulenza; visite di studio; seminari per i capiprogetto.

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:

- conferenze europee: fino al 30 %, con un massimo di 25 000 ECU,

- attività di cui alla lettera i) terzo comma, secondo trattino: fino al 100 %.

B. Promozione dell'integrazione sociale e della vita autonoma

i) Gestione di una rete di attività modello locali, individuate a livello degli Stati membri.

Le attività sono scelte e possono essere sostituite dalla Commissione in base a proposte degli Stati membri.

Le attività della rete organizzate dalla Commissione possono includere:

- un sostegno alle conferenze europee (in cooperazione con le autorità nazionali),

- attività di informazione, di documentazione e di consulenza: visite di studio; seminari per i capiprogetto.

Inoltre, la Commissione può accordare un aiuto finanziario per la copertura delle spese di coordinamento relative ai progetti della rete che riguardano il coordinamento di servizi.

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:

- conferenze europee: fino al 30 % con un massimo di 25 000 ECU,

- attività di cui alla lettera i), terzo comma, secondo trattino: fino al 100 %,

- coordinamento: fino al 50 % con un massimo di 20 000 ECU per progetto e per anno; il 50 % almeno dei contributi non comunitari deve essere coperto da aiuti pubblici.

d) Sistema Handynet

i) Coordinamento e ulteriore sviluppo del sistema Handynet (sistema d'informazione della Comunità computerizzato, nelle lingue ufficiali delle Comunità, sui problemi dei minorati).

La Commissione può completare ed aggiornare il primo modulo di Handynet, « Handyaids », consistente in una base di dati europea comprendente un inventario dei mezzi tecnici ausiliari e una guida degli enti privati e pubblici che si occupano della produzione e assegnazione di questo materiale.

La Commissione dà la priorità allo sviluppo del modulo « Handyaids » e trasmette una relazione al Consiglio anteriormente al 1o luglio 1989.

In base a questa relazione il Consiglio riesamina il sistema Handynet prima del 1o gennaio 1990 e, su proposta della Commissione, delibera sulle condizioni per la continuazione del sistema dopo tale data.

In base alle esperienze tratte dall'« Handyaids », la Commissione può realizzare progressi circa lo sviluppo di interconnessioni con altre basi di dati relative ai settori di cui all'articolo 3, lettera a).

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:

- spese che garantiscono una dimensione europea al sistema Handynet: fino al 100 %.

e) Sovvenzioni per attività esterne di cooperazione europea

i) Programma annuale a favore di attività e progetti di cooperazione europea intrapresi da enti indipendenti, in particolare associazioni di minorati o di associazioni che lavorano per minorati e che riguardano settori di cui all'articolo 3, lettera a).

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:

- casi normali: fino al 50 % del costo dell'attività,

- casi particolari (segnatamente associazioni in corso di costituzione o costituite recentemente, per la prima voltra a livello comunitario): più del 50 % del costo dell'attività. f) Azione specifica supplementare nel contesto delle azioni specifiche di cui alle lettere da a) a e)

i) Cooperazione con esperti incaricati di assistere la Commissione:

- in materia di coordinamento, animazione e valutazione delle attività di scambio di cui alle lettere a) e e);

- nel servizio di documentazione a favore dei partecipanti a tali attività.

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.

g) Preparazione di proposte per le politiche da seguire

i) Studi e seminari necessari per la preparazione di proposte o la fornitura di un importante aiuto tecnico a favore di operazioni svolte nei settori di cui all'articolo 3, lettera a).

ii) Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.