31988D0148

88/148/CEE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1987 relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Grecia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 16/03/1988 pag. 0023 - 0026


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Grecia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/148/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo greco in data 30 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (2);

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; che tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1983 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 85/283/CEE della Commissione (3), costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi del programma di orientamento applicabile fino al 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) trasmesso dal governo greco il 30 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, la Grecia comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(2) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 16.

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Grecia (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia della Grecia e si applica all'intero territorio di tale Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma dovrà essere diretto:

a) alla riduzione della flotta mediterranea rispetto al livello previsto dal precedente programma, segnatamente ad una capacità globale al 31 dicembre 1991 di 104 623 tsl e 448 000 kW;

b) alla modernizzazione dei pescherecci della flotta mediterranea tendente a migliorare le condizioni di sicurezza delle imbarcazioni in mare e dei pescatori a bordo;

c) al riorientamento dello sforzo di pesca dalle zone litoranee verso acque più lontane e più profonde;

d) ad assicurare un miglior inquadramento e controllo delle operazioni di pesca e dello sviluppo della flotta;

e) alla modernizzazione ed alla riduzione della flotta oceanica, segnatamente ad una capacità globale di 25 996 tsl al 31 dicembre 1991.

2. Durante il periodo di attuazione del programma l'evoluzione della flotta dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[Stazza (tsl)]

1.2.3.4 // // // // // // Obiettivo del programma 2908/83 // Situazione al 1o gennaio 1987 // Obiettivo al 31 dicembre 1991 // // // // // 1. Flotta mediterranea // 107 859 // 104 718 // 104 623 // 2. Flotta oceanica // 26 800 (1) // 33 043 // 25 996 // // // // // Totale // 134 659 // 137 761 // 130 619 // // // //

[Potenza del motore (kW)]

1.2.3.4 // // // // // // Obiettivo del programma 2908/83 // Situazione al 1o gennaio 1987 // Obiettivo al 31 dicembre 1991 // // // // // 1. Flotta mediterranea // 457 147 // 511 127 // 448 000 // 2. Flotta oceanica // 45 320 (1) // 57 696 // 44 413 // // // // // Totale // 502 467 // 568 823 // 492 413 // // // //

(1) Estrapolazione dell'obiettivo al totale della flotta oceanica.

III. AZIONI PREVISTE

Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti:

a) riduzione della capacità della « flotta locale » (imbarcazioni con lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 9 m);

b) riorientamento della « flotta costiera » mediante il ritiro delle unità obsolete o inadeguate e mediante incentivi all'impiego di metodi di pesca più selettivi;

c) ristrutturazione e modernizzazione della « flotta media » mediante ricorso ad unità di impiego più elastico;

d) riduzione della flotta oceanica mediante incoraggiamento del fermo definitivo e mediante la realizzazione di unità più piccole. IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II. 1, lettera a) potrà riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di ricorse non completamente sfruttate attualmente.

2. Il riorientamento dello sforzo di pesca di cui al punto II. 1, lettera c), deve essere accompagnato necessariamente dall'applicazione di misure regolamentari che assicurino una diminuzione dell'attività di pesca nelle acque sfruttate tradizionalmente dalla « flotta locale ».

3. Tutti gli incrementi di tonnellaggio medio unitario dei battelli da pesca del Mediterraneo dovranno essere accompagnati in parallelo da misure di arresto definitivo di unità obsolete.

4. I battelli da pesca oceanica attualmente non attivi potranno essere presi in considerazione nel quadro del presente programma solo in caso di diminuzione della flotta oceanica attualmente in esercizio.

5. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 20 % entro la fine del 1988 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

6. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono d'ora in poi inserirsi nel quadro del presente programma.