31988D0102

88/102/CEE: Decisione della Commissione del 12 gennaio 1988 che approva un programma riguardante la prima commercializzazione di cereali in Portogallo, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 03/03/1988 pag. 0033 - 0033


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1988

che approva un programma riguardante la prima commercializzazione di cereali in Portogallo, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/102/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, in data 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987 (2), e particolarmente l'articolo 5,

considerando che il 20 luglio 1987 il governo portoghese ha comunicato un programma riguardante la prima commercializzazione di cereali ed ha trasmesso informazioni complementari l'11 novembre 1987;

considerando che tale programma ha per oggetto la creazione di adatte installazioni di stoccaggio, la razionalizzazione e la modernizzazione del settore cerealicolo al primo stadio della commercializzazione, in maniera tale che sia aumentata la competitività del settore e che siano valorizzati i suoi prodotti; che costituisce, quindi, un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, sebbene il programma preveda investimenti nel settore del riso, lo Stato membro ha anche trasmesso un altro programma specifico concernente il settore del riso; che tale prodotto, conseguentemente, deve essere escluso dal campo di applicazione della presente decisione;

considerando che i principi della buona gestione finanziaria non consentono di sovvenzionare gli investimenti utilizzati a fini di intervento;

considerando che questo programma comporta una quantità sufficiente di dati previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 e dimostra che gli obiettivi dell'articolo 1 di questo regolamento possono essere conseguiti nel settore della prima commercializzazione di cereali; che il termine fissato per l'attuazione del programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma relativo alla prima commercializzazione di cereali, comunicato dal governo portoghese il 20 luglio 1987 e completato l'11 novembre 1987, è approvato con esclusione degli investimenti riguardanti il riso.

2. La presente approvazione non si estende agli investimenti utilizzati a fini di intervento.

Articolo 2

Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 6.