31988D0086

88/86/CEE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1987 relativo ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31 017 - Fisher-Price / Quaker Oats Ltd - Toyco) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 23/02/1988 pag. 0019 - 0023


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

relativo ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31 017 - Fisher-Price / Quaker Oats Ltd - Toyco)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la domanda presentata alla Commissione, in data 12 agosto 1983, dalla Duffy Group Ltd, Orwell Shopping Centre, Wellington Road, Templeogue, Dublino 12, Irlanda, relativa ad asserite violazioni delle norme di concorrenza da parte di Quaker Oats Ltd,

vista la decisione della Commissione dell'11 luglio 1986 di iniziare la procedura nella presente pratica,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di esprimere il loro punto di vista sugli addebiti loro comunicati, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 (1),

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) La presente pratica riguarda restrizioni di importazioni parallele di giocattoli della marca Fisher-Price dal Regno Unito all'Irlanda, tra il 1982 ed il 1985.

A. Le imprese

a) Quaker Oats / Fisher-Price

(2) L'impresa Quaker Oats Company Inc. di Chicago, Stati Uniti d'America, è specializzata nella produzione e nella vendita di generi di drogheria e giocattoli. Nel 1983 le vendite di giocattoli sono state pari al 20 % delle vendite complessive del gruppo. Nel 1986 la percentuale era diminuita a circa il 13 %. L'impresa ha filiali in numerosi paesi, tra cui la maggior parte degli Stati membri della Comunità europea.

(3) Fisher-Price, una delle consociate della Quaker Oats Company Inc., produce e vende giocattoli. Nella maggior parte degli Stati membri della Comunità esiste una consociata locale Fisher-Price che opera all'interno della filiale locale di Quaker Oats.

La filiale di Quaker Oats nel Regno Unito è la Quaker Oats Ltd.

(4) Le attività della Fisher-Price in Europa vengono coordinate dalla Fisher-Price Europe, che costituisce una consociata della Quaker Oats Ltd dal punto di vista giuridico e fiscale.

(5) Un'altra consociata della Quaker Oats Ltd, Fisher-Price UK, è incaricata delle vendite nel Regno Unito, dove essa rifornisce per lo più direttamente i dettaglianti, ed in Irlanda, dove essa ha nominato un distributore esclusivo locale, Macaulay. Fischer-Price UK è inoltre responsabile delle vendite in Danimarca.

(6) Nel 1983 (anno fiscale) il fatturato dei prodotti Fisher-Price nella Comunità europea (esclusi la Spagna ed il Portogallo) è stato pari a $ US 67 411 000.

Nel 1984 (anno fiscale) il fatturato è stato di $ US 59 779 000. L'utile al netto delle tasse della Fisher-Price Europe, per l'anno chiusosi il 30 giugno, è stato pari a $ US 4 157 000 rispetto a $ US 5 333 000 nel 1983, 3 831 000 nel 1982 e $ US 10 644 000 nel 1981. Il fatturato mondiale della Quaker Oats Inc. è stato di 3 670,7 milioni di $ US nel 1986 e di 3 520,1 milioni di $ US nel 1985.

b) Toyco

(7) L'impresa Toyco Ltd (in appresso Toyco) è un gruppo di acquisto con sede nell'Irlanda del Nord (Regno Unito), specializzato nel commercio di giocattoli.

La Toyco fa parte a sua volta, della Toymaster Ltd, un gruppo di acquisto centralizzato del Regno Unito. All'inizio del 1983 Toyco aveva 22 membri, 3 dei quali irlandesi: Duffy Group, Tonny Duffy e David Furlong.

Nel 1984 la Toyco ha realizzato un fatturato di £ 2 200 000, dei quali £ 130 000 con i prodotti Fisher-Price.

Toyco svolge vari tipi di attività. In alcuni casi opera in qualità di agente, trasmette gli ordinativi dei suoi membri, mentre le consegne ed i pagamenti vengono effettuati direttamente dai fornitori e dai dettaglianti.

In altri casi la Toyco opera come venditore all'ingrosso. I rivenditori al dettaglio collocano i loro ordinativi presso il gruppo di acquisto e le merci ordinate vengono consegnate a quest'ultimo, che le invia ai dettaglianti, emette le fatture in nome proprio e paga i fornitori.

Per quanto riguarda gli ordinativi dei prodotti Fisher-Price dei membri irlandesi, Toyco operava come grossista. Le merci erano consegnate a Toyco e rivendute ai dettaglianti irlandesi. Toyco emetteva poi le fatture e le inviava ai dettaglianti irlandesi, che le pagavano a Toyco. Fisher-Price non riconosceva i tre membri irlandesi come clienti. Di conseguenza non potevano venire effettuate consegue dirette da Fisher-Price ai tre membri irlandesi, bensì unicamente da Fisher-Price a Toyco, che provvedeva alla consegna delle merci e riceveva il pagamento.

c) Il Duffy Group

(8) Il Duffy Group Ltd di Dublino è una impresa irlandese specializzata nel commercio di giocattoli. Essa ha sei punti di vendita nell'area di Dublino.

Nel 1984 il gruppo Duffy ha realizzato un fatturato di £ Irl. 656 000, di cui 39 000 con prodotti Fisher-Price.

(9) Nel 1979 il Duffy Group ha creato una consociata nell'Irlanda del Nord, denominata Duffy NI Ltd, allo scopo di acquistare giocattoli nel Regno Unito per esportarli in Irlanda. A tal fine, il Duffy Group NI è divenuto membro della Toyco Buying Group ed è stato quindi in grado di acquistare prodotti Fisher-Price realizzando notevoli risparmi.

I prodotti Fisher-Price venivano poi inviati al Duffy Group Ltd, a Dublino. Il sistema ha funzionato fino a che la Fisher-Price si è rifiutata di fornire merci a Toyco fintantoché uno qualsiasi dei membri di quest'ultimo li avesse riesportati verso l'Irlanda.

B. Il prodotto e il mercato

(10) La Fisher-Price produce e commercializza un'ampia gamma di giocattoli. La sua quota di mercato è tuttavia particolarmente elevata nel mercato dei giocattoli prescolastici, vale a dire destinati a bambini di età da zero a cinque anni.

(11) La Fisher-Price detiene una quota di circa il 3 % del mercato comunitario dei giocattoli (esclusi la Spagna ed il Portogallo). La quota varia da uno Stato membro all'altro e secondo i vari sottomercati. Nel 1984 la quota della Fisher-Price sul mercato dei giocattoli era del 3 % nel Regno Unito e in Irlanda. Fisher-Price è una delle marche più vendute, specialmente sul mercato dei giocattoli prescolastici. In questo sottomercato, la sua quota nel Regno Unito ed in Irlanda ammonta al 9 %.

(12) I prezzi dei prodotti Fisher-Price variano nei vari Stati membri. In particolare, tra il 1981 ed il 1985, la divergenza tra i prezzi praticati nel Regno Unito e quelli praticati da Macaulay in Irlanda era sufficientemente ampia da stimolare i commercianti irlandesi ad effettuare i loro acquisti nel Regno Unito e soprattutto nell'Irlanda del Nord, sebbene il margine di profitto di queste operazioni sia andato progressivamente diminuendo.

Per i venti prodotti Fisher-Price maggiormente venduti in Irlanda si è registrata una differenza, a seconda del prodotto, pari a +35 % nel 1981, +24 % nel 1982, +30 % nel 1983, +24 % nel 1984 e +18 % nel 1985. C. Le misure adottate contro le importazioni parallele

(13) In una lettera del 28 aprile 1981 il manager della Fisher-Price UK per l'Irlanda del Nord rendeva noto alla Toyco che gli accordi della Fisher-Price con i gruppi di acquisto prevedevano espressamente che gli ordinativi fossero consegnati direttamente ai punti di vendita al dettaglio interessati e le fatture inviate alla sede centrale del gruppo di acquisto per essere regolate. Poiché la Fisher-Price era rappresentata in Irlanda da un distributore esclusivo, nella stessa lettera si suggeriva che il Duffy Group Ltd, con sede in Irlanda, entrasse in contatto con questo ultimo, W.D. Macaulay di Dublino, per effettuare gli acquisti direttamente presso di lui.

(14) In una lettera del 25 novembre 1982 Toymaster Ltd assicurava la Fisher-Price UK di aver insistito presso la Toyco perché rifiutasse gli ordinativi dei suoi membri irlandesi. Secondo la lettera, la Toymaster Ltd aveva ricevuto dal direttore della Toyco l'assoluta garanzia che nessuna merce sarebbe stata più inviata ad alcuna delle persone menzionate dalla Toymaster (i tre membri irlandesi).

(15) In una lettera del 23 novembre 1982, la Fisher-Price UK avvertiva il direttore della Toyco che qualora quest'ultima impresa non si fosse concretamente impegnata a non rifornire membri della Toyco nell'Irlanda la Fisher-Price si sarebbe vista costretta a chiudere il conto del gruppo di acquisto Toyco.

Tra il novembre 1982 e l'agosto 1985 la Toyco, sottoposta a crescente pressione dalla Fisher-Price UK, rifiutava di accettare ordinativi di giocattoli Fisher-Price dai suoi membri irlandesi.

(16) Risulta che le restrizioni alle esportazioni tra il Regno Unito e l'Irlanda terminarono in seguito ad una lettera della Fisher-Price Europe alla Toyco del 5 agosto 1985, con la quale la Fisher-Price dichiarava che « non avrebbe mai più rifiutato di rifornire qualsivoglia cliente, fosse un gruppo d'acquisto o altri, che a sua volta desiderasse rifornire dettaglianti o grossisti nell'Irlanda o in un altro paese membro della Comunità ».

In seguito, il 19 agosto 1985, Fisher-Price inviava una nota a tutto « il personale di vendita, ai dirigenti contabili, ai direttori delle vendite, ai direttori delle vendite di telecomunicazioni, all'amministrazione delle vendite ed ai responsabili del credito . . . » per spiegar loro la politica commerciale della Fisher-Price in Europa alla luce delle norme di concorrenza della Comunità europea.

(17) Di conseguenza, sembra che il commercio di prodotti Fisher-Price tra la Gran Bretagna e l'Irlanda abbia subito restrizioni perlomeno durante il periodo tra il novembre 1982 e l'agosto 1985.

In considerazione delle divergenze di prezzo costantemente esistenti nel periodo in questione, può concludersi che le esportazioni parallele dal Regno Unito verso l'Irlanda sarebbero state notevolmente più importanti in mancanza delle suddette pratiche restrittive.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(18) Sia la Quaker Oats Ltd che la Toyco Ltd sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Per quanto riguarda la Toyco, i suoi rapporti con i membri irlandesi erano piuttosto quelli di un grossista che di un agente di acquisto. Ciò risulta chiaramente dai seguenti fatti:

- le fatture venivano emesse e le merci consegnate dalla Toyco ai membri irlandesi;

- la Toyco era titolare di un conto di gruppo d'acquisto presso la Fisher-Price distinto dal conto dei singoli membri. Di questo conto di gruppo si fa menzione nella lettera inviata dalla Fisher-Price alla Toyco il 23 novembre 1982.

Indipendentemente da qualsiasi eventuale ambiguità sulla natura delle attività della Toyco non è necessario analizzare più dettagliatamente se, come sostenuto dalla Quaker Oats Ltd nel corso dell'audizione, la Toyco agisce in qualità di agente, dato che nei confronti dei membri irlandesi la Toyco agiva chiaramente come un grossista.

Questi fatti, oltre ad essere confermati da copie di fatture in possesso della Commissione, sono altresì confermati implicitamente dalla Quaker Oats Ltd. Se la Toyco non fosse un grossista, la Quaker Oats Ltd avrebbe effettuato le sue consegne direttamente ai membri del gruppo di acquisto. Per quanto riguarda i tre membri irlandesi, la Quaker Oats Ltd avrebbe semplicemente rifiutato di rifornirli onde proteggere Macaulays, il suo distributore esclusivo in Irlanda, e non avrebbe avuto bisogno di minacciare la Toyco, come ha fatto, di « chiudere il suo conto ».

(19) La Commissione ne deduce che la condotta della Quaker Oats Ltd, da una parte, e della Toyco, dall'altra, costituiva un accordo relativo al mercato dei giocattoli che ricade sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. Di fronte all'alternativa di cessare il commercio di prodotti Fisher-Price o interrompere le forniture ai suoi membri irlandesi, la Toyco si è piegata alle richieste della Quaker Oats Ltd. Il fatto che la Toyco abbia acconsentito, perché sottoposta a forti pressioni e addirittura contro il suo interesse economico, non osta alla constatazione che si è avuto un accordo. [vedi la decisione della Commissione del 25 novembre 1980, Johnson and Johnson (1) e le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite 32/78 e 36-82/78 - BMW Belgio (2)].

(20) L'accordo in questione, che equivaleva ad un divieto di esportazione, aveva per oggetto e per effetto di restringere e falsare la concorrenza all'interno del mercato comune in misura notevole, poiché è stato concepito ed attuato in modo da impedire ai commercianti irlandesi di importare i prodotti della Fisher-Price da un altro Stato membro della Comunità.

(21) La Quaker Oats Ltd è un importante produttore di giocattoli. I tre membri irlandesi della Toyco tagliati fuori dalle loro normali forniture Fisher-Price rappresentano una quota non trascurabile del mercato irlandese. Inoltre l'accordo in questione, oltre al suo effetto diretto sui tre distributori, deve aver anche avuto un effetto generale deterrente su altri importatori paralleli potenziali ed aver ostacolato effettivamente e gravemente gli scambi tra il Regno Unito e l'Irlanda. Esso ha quindi inciso direttamente ed effettivamente sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza l'articolo 85, paragrafo 1 è applicabile nella fattispecie.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(22) A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE la Commissione può, a determinate condizioni, concedere alle imprese un'esenzione dal divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1. L'esenzione può tuttavia venire concessa unicamente se l'accordo concluso tra le imprese è stato debitamente notificato alla Commissione. L'accordo tra la Quaker Oats Ltd e la Toyco non è stato notificato e non ricade sotto il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17, poiché riguarda esportazioni tra Stati membri.

(23) In ogni caso l'accordo in oggetto non avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione in quanto impone una gravissima restrizione che non è affatto indispensabile al funzionamento di un sistema di vendite efficace e che con tutta probabilità andrà a svantaggio dei consumatori in una parte notevole del mercato comune.

C. Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento

n. 17

(24) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione può infliggere ammende, entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo, quando le imprese, intenzionalmente o per negligenza, hanno commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1. Nel determinare l'ammontare dall'ammenda la Commissione deve tener conto di tutti i fattori rilevanti ed in particolare della gravità dell'infrazione e della sua durata.

(25) I dirigenti della Quaker Oast Ltd preposti alla Fisher-Price hanno agito intenzionalmente. L'infrazione è consistita in azioni dirette miranti a separare un mercato nazionale da un altro all'interno della Comunità. L'infrazione è durata piuttosto a lungo: è iniziata nel novembre 1982 ed è terminata solo nell'agosto 1985.

Di conseguenza la Commissione ritiene necessario infliggere un'ammenda alla Quaker Oats Ltd.

(26) La Toyco d'altra parte ha esitato a restringere le sue attività commerciali con l'Irlanda per motivi economici evidenti. Essa ha acconsentito a interrompere le forniture ai suoi membri irlandesi solo dopo aver subito forti pressioni sotto forma di ultimatum da parte della Quaker Oats Ltd. In considerazione di quanto precede e considerando altresì che la Toyco è una piccola impresa con tutta probabilità danneggiata dalla perdita del gruppo Duffy e del commercio di prodotti Fisher-Price con l'Irlanda, la Commissione ritiene di non dover infliggere ammende alla Toyco.

(27) Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, nello stabilire l'importo dell'ammenda da infliggere alla Quaker Oats Ltd, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

il divieto di esportazione deve essere considerato un'infrazione grave e deve tenersi conto della sua durata piuttosto lunga, sebbene i suoi effetti si siano fatti sentire sempre meno. D'altra parte, la Commissione ha tenuto conto del fatto che Quaker Oats Ltd ha provveduto a conformarsi al diritto comunitario in tutta la Comunità economica europea, sebbene solo in seguito ed accertamenti effettuati dalla Commissione nel giugno 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra la Quaker Oats Ltd e la Toyco Ltd, mirante a limitare le importazioni parallele dal Regno Unito verso l'Irlanda, ha costituito un'infrazione dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

Articolo 2

Alla Quaker Oats Ltd è inflitta un'ammenda di 300 000 ECU. Tale importo deve essere versato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione sul conto:

a) n. 59000204, Commissione delle Comunità europee, Bruxelles (per i pagamenti in ECU), Lloyds Bank Plc, The Manager Payments Section, Overseas Centre, Birmingham, PO Box 63 38a, Paradise St., Birmingham B1 2AB, Regno Unito, oppure

b) n. 1086341, Commissione delle Comunità europee (per i pagamenti in lire sterline), Lloyds Bank Plc, Overseas Dept., Po Box 19, 6 Eastcheap, London EC3P 3AB, Regno Unito.

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione e maggiorato di 3 punti e mezzo, cioè il 10,25 per cento. In caso di versamento in lire sterline la conversione avverrà al tasso del giorno precedente a quello del versamento.

Articolo 3

Le imprese:

- Quaker Oats Ltd

Bridge Road

Southall

Middlesex UB2 4AG

Regno Unito

e

- Toyco Ltd

38 Main Street

Larne

County Antrim

Northern Ireland

Regno Unito

sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(1) GU n. L 377 del 30. 12. 1980, pag. 16.

(2) Raccolta 1979, pag. 2435.