31988D0066

88/66/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all' elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d' America dai quali è autorizzata l' importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0038 - 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/66/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1;

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato originariamente fissato con decisione 87/257/CEE della Commissione (3);

considerando tuttavia che, per evitare brusche interruzioni delle correnti di scambio esistenti, la Commissione ha comunicato agli Stati membri un elenco degli stabilimenti dai quali essi possono continuare a importare carni fresche fino al 31 dicembre 1987;

considerando che tali stabilimenti dovevano essere sottoposti ad un'ispezione comunitaria entro tale scadenza, per verificare se essi avessero proceduto ai necessari adeguamenti per conformarsi alla normativa comunitaria in materia e se possono pertanto figurare nell'elenco degli stabilimenti americani riconosciuti ai fini dell'importazione di carne fresche nella Comunità;

considerando che, dato il numero elevato di stabilimenti per i quali è stata richiesta un'ispezione, la Commissione si trova nell'impossibilità materiale di completare tutte le ispezioni entro il 31 dicembre 1987;

considerando che per ridurre al minimo le ripercussioni sugli scambi è opportuno prorogare tale regime transitorio fino al 31 marzo 1988;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1987 figurante all'articolo 2 della decisione 87/257/CEE è sostituita dalla data del 31 marzo 1988.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

(3) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.