Relazione speciale n. 4/87 sulle misure comunitarie relative alla distillazione del vino corredata delle risposte della Commissione
Gazzetta ufficiale n. C 297 del 06/11/1987 pag. 0014 - 0039
<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>RELAZIONE SPECIALE N. 4/87 sulle misure comunitarie relative alla distillazione del vino corredata delle risposte della Commissione (87/C 297/02) (Osservazioni in conformità dell'articolo 206 bis, paragrafo 4 del trattato CEE) >SPAZIO PER TABELLA> 1. Introduzione ORIGINI E AMBITO DELLA RELAZIONE 1.1. La presente relazione è il risultato dell'esame delle misure comunitarie relative alla distillazione del vino, svolto dalla Corte dei conti nell'ambito del proprio programma di lavoro per il 1985/86. La relazione tiene parimenti conto della lettera in data 22 luglio 1986, con cui il Presidente del Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di esaminare i rischi di frodi o irregolarità inerenti al sistema di gestione e di controllo delle misure comunitarie per la distillazione del vino negli Stati membri. Nella relazione figurano osservazioni sull'efficacia delle misure in generale, nonché sull'adeguatezza e sull'affidabilità dei regimi nazionali per l'attuazione ed il controllo delle misure in questione. Il controllo della Corte non ha incluso gli Stati membri iberici. 1.2. Istituita dalla Comunità nel 1962, l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo aveva lo scopo precipuo di migliorare la produttività e la qualità, di sostenere il reddito dei viticoltori e mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta. La formazione di un'eccedenza strutturale nel mercato dei vini da tavola (cioè di qualità inferiore) negli anni settanta, parzialmente imputabile ad una domanda decrescente da parte del consumatore, ha originato lo sviluppo di una molteplicità di strumenti ad hoc, che avevano lo scopo di eliminare dal mercato, in modo temporaneo o definitivo, i vini da tavola eccedentari. A tal fine il regime dispone attualmente di due strumenti principali: l'aiuto all'ammasso privato a lungo termine e l'aiuto alla distillazione dei vini da tavola e dei sottoprodotti della vinificazione. 1.3. Un altro strumento di sostegno comunitario, che ha assunto un'importanza crescente negli ultimi anni, è rappresentato dall'aiuto all'utilizzazione dei mosti di uve per l'arricchimento del vino e per la produzione di succo di uve. Inoltre, in questi ultimi anni sono entrate in vigore diverse misure strutturali che perseguono, come obiettivo principale, la riduzione delle superfici vitate. 1.4. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo prevede inoltre disposizioni speciali per i vini di qualità PRD (cioè prodotti in regioni determinate), che consistono, in particolare, in talune norme comuni per la produzione, norme che non comportano, tuttavia, l'erogazione di spese da parte della Comunità. 1.5. Benché le diverse misure siano correlate, come già menzionato al paragrafo 1.1, la presente relazione verte solo sulle misure comunitarie relative alla distillazione. Negli ultimi anni, queste misure hanno rappresentato più di due terzi delle spese relative al settore vitivinicolo a carico del bilancio (1986: 461 Mio ECU). 1.6. Nell'ambito del controllo espletato sono state esaminate le spese comunitarie per le misure di distillazione nei principali Stati membri produttori (in particolare l'Italia, la Francia, la Repubblica federale di Germania e la Grecia) per le campagne viticole 1982/83-1984/85. Come già menzionato, il controllo non è stato esteso agli Stati membri iberici, che hanno aderito alla Comunità il 1o gennaio 1986. Mentre per il Portogallo sono previste misure transitorie speciali, le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati sono applicabili integralmente in Spagna, dove solo il livello dei prezzi è disciplinato da misure transitorie. 1.7. La relazione mette in luce (per informazioni più dettagliate cfr. i capitoli 7 e 8) quanto segue: (a)per quanto riguarda l'efficacia del regime: (i)la complessa serie di misure relative alla distillazione attualmente in vigore manca di coerenza e riesce ad eliminare dal mercato il vino eccedentario solo creando scorte indesiderate di alcole (circa 13,4 Mio ettolitri al 31 agosto 1986), ad un costo antieconomico; (ii)offrendo prezzi vantaggiosi per vini da tavola di qualità mediocre che non potrebbero essere smerciati altrimenti, le misure di distillazione perpetuano, di fatto, l'attuale eccedenza strutturale; (iii)è poco probabile che le misure istituite di recente riguardo alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola riescano a diminuire le rese, vista la facilità con cui i produttori possono trasferire i propri obblighi e, quindi, eludere le sanzioni finanziarie previste dalle misure in questione; (b)per quanto riguarda la gestione amministrativa delle misure: (i)le carenze dei regolamenti e di talune disposizioni in materia di controllo espongono il regime a seri rischi di irregolarità o frodi; (ii)il rischio più grave proviene dall'inadeguatezza delle disposizioni relative al prelievo dei campioni ed all'analisi del vino all'entrata nelle distillerie; (iii)la definizione stessa di vino da tavola è insoddisfacente ed accresce il pericolo che il vino sofisticato non venga individuato; (iv)il fatto che l'importo dell'aiuto dipenda esclusivamente dalla gradazione alcolica, può indurre i produttori ad aumentare in modo fraudolento il tenore di alcole del vino; (v)si fa eccessivo affidamento sui controlli cartolari; d'altro canto, i controlli materiali sono di livello insoddisfacente; (vi)i rischi insiti nelle carenze sopra menzionate sono accresciuti dal livello vantaggioso dei prezzi pagati ai produttori nell'ambito delle misure di distillazione. (c)Oltre a rappresentare un costo annuo considerevole a carico del bilancio, le misure comportano per la Comunità un onere futuro di 380 Mio ECU, connesso allo smaltimento dell'alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria. 2. Analisi del mercato vitivinicolo 1981/82 - 1985/86 Quota comunitaria della produzione mondiale 2.1. Nella Comunità a dieci, il vino è prodotto in quantitativi notevoli in cinque Stati membri: in Italia, in Francia, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia e nel Lussemburgo. Nel periodo in esame, la produzione annua ha oscillato tra 140 e 172 Mio ettolitri di vino, pari al 44 %-48 % della produzione mondiale. Nello stesso periodo, la produzione di vino da tavola, in contrapposizione al vino di qualità PRD, è stata in media di 107 Mio ettolitri l'anno nella Comunità di dieci Stati membri. Analisi della produzione comunitaria >SPAZIO PER TABELLA> 2.2. La tabella 1 illustra i bilanci di approvvigionamento del mercato vitivinicolo comunitario (ivi compresi i vini di qualità PRD), per le campagne 1981/82 - 1986/87 (1o settembre - 31 agosto). La tabella mostra una diminuzione costante del consumo pro capite ed una conseguente eccedenza dell'offerta. Nella Comunità a dieci, le zone viticole idonee alla produzione di vino, hanno complessivamente una superficie di circa 2 260 000 ettari e i viticoltori sono in totale circa 2 285 000. 2.3. La tabella 2, che si riferisce esclusivamente ai vini da tavola, mostra che la produzione e la distillazione di detti vini interessano soprattutto l'Italia e la Francia. Le cifre corrispondenti per la Grecia sono relativamente stabili, mentre la produzione della Repubblica federale di Germania e del Lussemburgo è, in percentuale, esigua. L'interesse della Repubblica federale di Germania per le misure comunitarie relative alla distillazione si limita alle campagne in cui la vendemmia è eccezionalmente abbondante; in Lussemburgo non si procede alla distillazione comunitaria. Principali caratteristiche della produzione negli Stati membri Francia 2.4. In Francia, nel periodo compreso tra il 1981/82 ed il 1985/86, la produzione totale di vino è stata in media di 60 Mio ettolitri l'anno. I vini da tavola, la cui produzione è stata in media di 40 Mio ettolitri, provengono principalmente dal Midi, cioè la regione compresa fra il dipartimento del Gard e la frontiera spagnola, ivi incluso il Languedoc-Roussillon. 2.5. Una regione importante sotto il profilo delle misure comunitarie relative alla distillazione del vino è quella delle Charentes, dove il vino bianco prodotto è utilizzato principalmente per la fabbricazione di acquaviti a denominazione d'origine (cioè cognac). Le misure comunitarie prevedono la distillazione obbligatoria della produzione vinicola di questa regione che superi i 100 ettolitri per ettaro di superficie vitata. La produzione che non supera questo massimale, e che non è utilizzata per la fabbricazione del cognac, è classificata come vino da tavola e, in quanto tale, è disciplinata dalla normativa sulle misure comunitarie relative alla distillazione e può beneficiarne. Nell'ambito delle misure di distillazione facoltativa, si procede in misura rilevante all'alcolizzazione del vino, che successivamente è distillato in Germania, per la produzione di Weinbrand. 2.6. In Francia, le superfici vitate si estendono su 1 048 000 ettari ed i viticoltori sono approssimativamente 685 000, di cui il 40 % circa fa parte di cooperative. L'appezzamento medio è di 1,5 ettari, il 36 % degli appezzamenti è inferiore ad un ettaro e solo il 3 % supera i 20 ettari. La resa media per ettaro è di 65 ettolitri. Italia 2.7. Circa un quinto della produzione mondiale ed un terzo delle esportazioni mondiali di vino provengono dall'Italia; questi dati mostrano la particolare vocazione del paese per la viticoltura. Predomina la produzione di vini da tavola, che rappresenta oltre l'80 % della produzione totale e che, nel periodo compreso tra il 1981/82 ed il 1985/86, è stata in media di 60 Mio ettolitri l'anno. La maggior parte dei vini da tavola è prodotta nel Sud. 2.8. I viticoltori italiani sono circa 1,2 Mio e molti sono soci di cooperative. Esistono oltre 800 cooperative vinicole, sparse per tutta l'Italia, soprattutto nel Sud. Il 40 % circa della produzione totale proviene dalle cooperative. La superficie vitata complessiva è di 1 026 000 ettari. L'appezzamento medio è di circa un ettaro; la resa media per ettaro si aggira sui 75 ettolitri. 2.9. L'Italia, (in particolare la Sicilia e la Puglia), produce inoltre un quantitativo considerevole di uve da tavola, coltivate su una superficie totale pari a circa 80 000 ettari. Date le difficoltà incontrate nello smercio dell'intera produzione di uve da tavola, ingenti quantitativi vengono vinificati. In virtù delle norme comunitarie, il vino prodotto con uve da tavola deve essere sottoposto alla distillazione obbligatoria. Grecia 2.10. La viticoltura costituisce, insieme all'olivicoltura, una parte essenziale dell'agricoltura greca. La viticoltura è praticata sia sulla terraferma, sia nelle isole, e la superficie vitata totale è di quasi 200 000 ettari. Tuttavia, le varietà atte alla produzione di vino sono coltivate solo su 97 000 ettari; il resto della superficie è coltivato per ottenere uve da tavola od uve da essiccare per produrre uva passa. 2.11. In Grecia vi sono circa 310 000 viticoltori che producono uve idonee alla vinificazione. Il vino è prodotto principalmente da cantine private e, recentemente, anche da cooperative di produttori. Il paese conta approssimativamente 300 cantine, di cui circa 60 sono cooperative. La resa media per ettaro è di 54 ettolitri. Repubblica federale di Germania 2.12. Nella Repubblica federale di Germania, dove la produzione annuale di vino varia in modo considerevole, la maggior parte della produzione (circa il 90 %) è classificata come vino di qualità PRD. Le rese, di circa 115 ettolitri per ettaro, sono tra le più elevate d'Europa e riflettono il carattere intensivo della coltura e la pratica diffusa dell'irrigazione delle vigne. 2.13. Nella Repubblica federale di Germania vi sono circa 90 000 viticoltori che producono uve atte alla vinificazione; oltre i due terzi coltivano un appezzamento inferiore ad un ettaro e, per la maggior parte, svolgono un'attività a metà tempo. Circa 48 000 produttori consegnano l'uva a cooperative. La superficie vitata totale è di circa 90 000 ettari. 2.14. I prezzi di mercato dei vini prodotti nella Repubblica federale di Germania sono, di norma, superiori ai prezzi minimi di acquisto previsti nell'ambito delle misure comunitarie di distillazione. Queste misure rivestono quindi un interesse molto limitato, tranne che nelle campagne in cui la vendemmia è eccezionalmente abbondante ed i prezzi diminuiscono a causa degli ingenti quantitativi prodotti. Un'attività importante nella Repubblica federale di Germania è, comunque, la distillazione del vino alcolizzato proveniente dalla regione francese delle Charentes ed utilizzato per la produzione di Weinbrand. Quest'attività può beneficiare dell'aiuto comunitario (cfr. il paragrafo 2.5). 2.15. Nella Repubblica federale di Germania non sono state definite aree geografiche determinate in cui sono prodotti vini di qualità PRD. Tutti i vini possono essere classificati come vini di qualità PRD, sempreché superino i controlli eseguiti nella fase di imbottigliamento dall'amministrazione dei Laender. Se il vino in questione non supera il controllo qualitativo, viene classificato come vino da tavola. Questa peculiarità del vino tedesco (e lussemburghese) ha creato, in passato, talune difficoltà in merito all'ammissibilità dei vini a beneficiare delle misure d'intervento comunitarie. Consumo 2.16. Negli ultimi 35 anni, il consumo diretto di vino nella Comunità nel suo complesso ha subìto un calo costante. Questa diminuzione è particolarmente accentuata nei principali Stati membri produttori in cui, negli ultimi 15 anni, il consumo totale ha registrato una flessione del 20 % circa. Sebbene il consumo negli Stati membri non produttori sia aumentato nel corso dello stesso periodo, questo aumento non è stato sufficiente a controbilanciare il calo generalizzato del consumo. Tuttavia, giova osservare che la forte flessione nel consumo di vini da tavola nei principali Stati membri produttori/consumatori ha coinciso con un maggior consumo di vini di qualità PRD. Importazioni ed esportazioni 2.17. Come risulta dalla tabella 1, la Comunità è un esportatore netto di vino. L'Italia è il maggior esportatore di vino del mondo (circa 16 Mio ettolitri l'anno), seguita dalla Francia (circa 9 Mio ettolitri l'anno). Gli scambi intracomunitari di vino rappresentano un'ampia parte degli scambi mondiali. Negli ultimi anni, le esportazioni verso i paesi terzi sono state in media di circa 9 Mio ettolitri, e le importazioni di circa 5 Mio ettolitri, per la maggior parte provenienti dalla Spagna. Trasformazione del vino 2.18. Date le tendenze generalmente divergenti della produzione e del consumo nella Comunità, la trasformazione del vino è importante per equilibrare la domanda e l'offerta. La maggior parte della trasformazione è eseguita nell'ambito delle misure di distillazione comunitarie, in particolare nel caso delle campagne in cui la vendemmia è abbondante. Nelle campagne 1983/84 e 1984/85, ad esempio, le misure di distillazione comunitarie hanno rappresentato l'80 % ed il 76 % del quantitativo complessivo sottoposto alla trasformazione. 3. Principali caratteristiche dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo Le basi 3.1. Le basi dell'organizzazione comune del mercati nel settore vitivinicolo figurano nel regolamento n. 24 del Consiglio, del 4 aprile 1962 (2) relativo alla graduale attuazione del mercato. In particolare, il regolamento prevede: (a)l'istituzione di un catasto viticolo fondato su un censimento generale dei vigneti; (b)l'obbligo, per i produttori di mosto e di vino, di dichiarare ogni anno i quantitativi ottenuti, e per i commercianti, che non siano rivenditori al minuto, di presentare una dichiarazione annuale sui quantitativi detenuti; (c)l'elaborazione annua, da parte della Commissione, di un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare il fabbisogno della Comunità; (d)l'adozione di una regolamentazione comunitaria sui vini di qualità prodotti in regioni determinate (vini di qualità PRD); (e)l'istituzione di un comitato di gestione. 3.2. La normativa che disciplina il settore in causa è stata rafforzata nel 1979 con l'adozione del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (3) e di altri 23 regolamenti del Consiglio in materia. Nel marzo 1987 questa normativa è stata ulteriormente rafforzata con l'adozione del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) del Consiglio (regolamento di base). Le misure di sostegno 3.3. Il regolamento di base, di cui sopra, prevede adesso una serie di misure di sostegno: -l'aiuto all'ammasso privato del vino da tavola e dei mosti d'uva; -l'aiuto alla distillazione del vino da tavola e dei sottoprodotti della vinificazione; -un sistema di titoli d'esportazione e d'importazione per disciplinare gli scambi con i paesi terzi e l'istituzione di restituzioni all'esportazione e prelievi all'importazione; -una struttura dei prezzi; -aiuti per l'utilizzazione dei mosti; -l'acquisto all'intervento dell'alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria. I principali elementi e il calendario delle misure sono illustrati nell'allegato. 3.4. Il vino da tavola è definito nei regolamenti come vino diverso dal vino di qualità PRD, che soddisfi ai seguenti requisiti: -provenga esclusivamente da varietà di vite autorizzate; -sia prodotto nella Comunità; -abbia un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol., nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol.; -abbia inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a un minimo prestabilito. Tuttavia, per taluni vini, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato ad un massimo di 17 % vol.. La struttura dei prezzi 3.5. Il Consiglio fissa ogni anno un prezzo di orientamento per il vino da tavola. Detto prezzo teorico, che deve assicurare un reddito equo ai produttori, si basa, tra l'altro, sulla media dei prezzi registrati durante le due campagne precedenti e sull'andamento dei prezzi durante la campagna in corso. I prezzi minimi di acquisto all'intervento per le varie misure di distillazione (cfr. i paragrafi 3.9 e 3.10) sono fissati in modo da corrispondere a percentuali diverse del prezzo d'intervento. 3.6. La Commissione stabilisce ogni settimana, per ciascuno dei sei tipi di vino da tavola, un prezzo medio alla produzione in base ai prezzi quotati su ciascun mercato rappresentativo, nonché un prezzo rappresentativo comunitario corrispondente alla media ponderata dei prezzi medi. 3.7. Recentemente, per la Francia e l'Italia, i prezzi d'orientamento dei due principali tipi di vino da tavola sono stati, in genere, fissati dal Consiglio ad un livello superiore a quello dei prezzi rappresentativi prevalenti. Le misure comunitarie relative alla distillazione 3.8. Il regolamento di base (4) prevede attualmente sei diverse misure di distillazione: tre facoltative, a scelta del produttore, e tre obbligatorie. La distilleria paga al produttore un prezzo minimo, che varia a seconda del quantitativo e del tipo di vino o sottoprodotto del vino sottoposto alla distillazione. La distilleria, a sua volta, ha diritto ad un aiuto per la distillazione, aiuto che, in linea di massima, è calcolato in modo da compensare la differenza fra i costi da essa sostenuti (prezzo minimo per il vino più costi di distillazione) ed il prezzo dell'alcole sul mercato. Quest'aiuto è completamente a carico del bilancio comunitario. Per procedere a questi calcoli, si suppone che il prezzo di mercato dell'alcole sia di 96 ECU l'ettolitro (alcole neutro a 100 % vol.). Come sarà illustrato successivamente, solo una parte dell'alcole prodotto nell'ambito delle misure in parola viene venduta sul mercato libero. 3.9. Le misure di distillazione facoltativa includono: (a)la distillazione preventiva: per migliorare la qualità dei prodotti immessi nel mercato, la decisione di procedere alla distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini idonei a fornire vini da tavola può essere presa tra il 1o settembre e il 15 gennaio di ciascuna campagna, qualora le previsioni in materia di raccolto lo rendano necessario. Il prezzo minimo d'acquisto pagabile al produttore nell'ambito di questa misura è pari al 65 % del prezzo di orientamento. A partire dalla campagna 1984/85, sono stati imposti a ciascun produttore quantitativi limite che corrispondono attualmente, per la maggior parte dei produttori, al 13 % della produzione. (b)la distillazione complementare per i contratti di ammasso a lungo termine (garanzia di sostegno del prezzo): possono beneficiare di questa misura solo i produttori di vino che hanno stipulato contratti di ammasso a lungo termine, e che hanno diritto all'aiuto comunitario per far fronte ai costi di detto ammasso. Lo scopo della misura è quello di assicurare, alla fine del contratto, un prezzo di vendita pari a circa il 92 % del prezzo di orientamento. Qualora, alla scadenza del contratto di ammasso a lungo termine, sia necessario un ulteriore sostegno del mercato, ed i prezzi rappresentativi siano inferiori al 92 % del prezzo di orientamento, i vini in questione possono essere immagazzinati per un ulteriore periodo, ovvero possono essere distillati. La misura è stata istituita durante la campagna 1976/77 come misura di sostegno temporanea, ma è adesso diventata uno strumento permanente di sostegno. Questo tipo di distillazione, con garanzia del prezzo di sostegno, è limitato, per il 1986/87, al 13 % della produzione complessiva di vino da tavola di ciascun produttore che abbia stipulato un contratto di ammasso a lungo termine. Il prezzo di acquisto minimo pagabile al produttore nell'ambito di detta misura è pari al 90 % del prezzo di orientamento per il vino bianco, ed al 91,5 % del prezzo di orientamento per il vino rosso. Fra le misure di distillazione, questa è la misura finanziariamente più allettante per i produttori; (c)la distillazione di sostegno: questa misura, che è sostanzialmente un residuo della misura di distillazione applicata in passato in via eccezionale, interviene automaticamente ogni volta che viene aperta la distillazione obbligatoria. La misura può essere applicata anche nelle campagne in cui non è imposta la distillazione obbligatoria. Questa distillazione è limitata a 5 Mio ettolitri, ma in circostanze eccezionali il Consiglio dei Ministri può aumentare tale massimale. Il diritto alla distillazione di sostegno può essere limitato ai produttori che si sono avvalsi della distillazione preventiva. Il prezzo di acquisto nell'ambito di questa misura è pari all'82 % del prezzo di orientamento. 3.10. Le misure di distillazione obbligatoria comprendono: (a)la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione: questa misura ha lo scopo di prevenire la sovrappressione (5) delle vinacce e la pressatura delle fecce, nonché lo smercio di vini di qualità inferiore con un basso tenore alcolico naturale. Sono ammesse talune eccezioni in virtù delle quali i sottoprodotti, anziché essere sottoposti alla distillazione, possono, sotto controllo, essere ritirati e distrutti. Per ogni campagna, e per ogni zona viticola, viene fissato un titolo alcolico minimo standard per i sottoprodotti della vinificazione. Il prezzo pagato ai produttori varia a seconda della gradazione alcolica delle vinacce o delle fecce di vino; (b)la distillazione obbligatoria dei vini diversi dai vini da tavola: questa misura è applicata in Francia ai vini idonei alla produzione del cognac e dell'armagnac, quando la produzione supera i 100 ettolitri per ettaro di vigna, ed è applicata in tutta la Comunità ai vini prodotti con uve da tavola o con altri tipi di uva non riconosciuti come varietà idonee alla vinificazione. Il prezzo minimo di acquisto pagato al produttore nell'ambito di questa misura è pari al 50 % del prezzo di orientamento del vino da tavola di tipo AI (uno dei tipi più comuni di vino bianco); (c)la distillazione obbligatoria dei vini da tavola: l'applicazione di questa misura è decisa dalla Commissione entro il 28 febbraio, a condizione che: -le disponibilità che risultano all'inizio della campagna viticola superino, di oltre quattro mesi, il fabbisogno normale, oppure -la produzione superi il fabbisogno normale di oltre il 9 %; oppure -la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vino da tavola all'inizio della campagna viticola sia inferiore all'82 % del prezzo di orientamento. 3.11. Questa misura di distillazione obbligatoria dei vini da tavola è stata applicata per la prima volta durante la campagna 1984/85. Il quantitativo da distillare a livello comunitario è deciso dalla Commissione, per eliminare le eccedenze e ripristinare in tal modo una situazione di mercato normale. Questo quantitativo è ripartito tra le regioni in base alla differenza registrata tra la produzione di detta regione durante la campagna viticola in questione, e l'85 % della produzione media nella stessa regione nel corso di un periodo di riferimento di tre anni (dal 1981/82 al 1983/84 incluso). Il quantitativo che ciascun produttore deve sottoporre alla distillazione corrisponde ad una percentuale della sua produzione, percentuale fissata in base ad una tabella progressiva e basata sulla resa per ettaro per ciascun produttore, tenendo tuttavia conto di una ponderazione regionale che riflette le diverse rese nelle varie regioni viticole della Comunità. I quantitativi già consegnati da un produttore ai fini della distillazione preventiva, possono essere detratti dai quantitativi che lo stesso produttore è tenuto a consegnare alla distillazione obbligatoria. Nell'ambito di questa misura, il produttore percepisce un prezzo minimo di acquisto pari al 50 % del prezzo di orientamento per i primi 10 Mio ettolitri, e pari al 40 % del prezzo di orientamento per i quantitativi distillati al di là di questo massimale. Norme che disciplinano le misure relative alla distillazione 3.12. Le norme relative alla distillazione figurano nel regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (6) e sono suddivise in: -regole generali relative alla distillazione facoltativa dei vini; -regole generali relative alla distillazione obbligatoria; -disposizioni comuni. Distillazione facoltativa 3.13. Le principali disposizioni prevedono quanto segue: (a)per tutte le operazioni di distillazione di questo tipo, il produttore deve stipulare con il distillatore un contratto di consegna. Quest'ultimo deve essere presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro una data prestabilita. Nel contratto sono indicati almeno la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino da sottoporre alla distillazione; (b)per poter beneficiare delle misure relative alla distillazione facoltativa, i produttori devono fornire all'organismo d'intervento la prova di aver soddisfatto agli obblighi in materia di distillazione obbligatoria per la campagna precedente; (c)per poter beneficiare dell'aiuto, il distillatore deve pagare, entro una data prestabilita, al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo minimo d'acquisto stipulato per la distillazione in causa; (d)per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria è ammessa una tolleranza di ±10 % rispetto al quantitativo indicato nel contratto, ed una tolleranza di 1 % vol. rispetto al titolo alcolometrico effettivo indicato nel contratto; (e)per ciascun produttore che gli abbia consegnato del vino nell'ambito di un contratto di distillazione approvato, il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento competente: -informazioni dettagliate su ciascuna consegna di vino, indicando il numero del documento di trasporto approvato dalla Comunità, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore; -la prova dell'avvenuta distillazione dei quantitativi di vino corrispondenti; (f)l'aiuto comunitario da versare al distillatore, è fissato, per % vol. di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto e di trasformazione, delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione. L'aiuto può essere anticipato a condizione che il distillatore abbia costituito, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % dell'aiuto; (g)non esistono disposizioni comunitarie sull'acquisto all'intervento di alcole proveniente dalla distillazione facoltativa. Tuttavia, gli Stati membri in cui la produzione di alcole supera in modo considerevole il fabbisogno del mercato, hanno sempre comprato detto alcole e sostenuto le relative spese. Dati gli ingenti quantitativi prodotti e gli sbocchi limitati sul mercato, in questi Stati membri le scorte di alcole hanno registrato un aumento costante, ed al 31 agosto 1986 erano di circa 9,7 Mio ettolitri. Distillazione obbligatoria 3.14. Le principali disposizioni prevedono quanto segue: (a)non è necessario un contratto di distillazione. I produttori tenuti a distillare il vino o i sottoprodotti della vinificazione in virtù delle misure di distillazione obbligatoria, devono semplicemente soddisfare agli obblighi inerenti alla distillazione. A norma delle modalità di esecuzione, i produttori possono essere tenuti a calcolare essi stessi i propri obblighi, che altrimenti possono essere calcolati dall'organismo d'intervento, che ne notifica il risultato ai produttori; (b)sono previsti taluni casi di esonero dall'obbligo di distillare i sottoprodotti, in particolare per i produttori della Grecia e delle isole italiane, escluse la Sicilia e la Sardegna, e delle regioni viticole della Germania e del Lussemburgo. In tali casi, si procede al ritiro, sotto controllo, dei sottoprodotti; (c)il distillatore deve pagare al produttore, entro un termine prestabilito, il prezzo minimo di acquisto previsto per l'operazione in causa; (d)l'importo dell'aiuto da versare al distillatore è fissato in base ad un calcolo che tiene conto degli elementi di cui al paragrafo 3.13, lettera (f); (e)per poter beneficiare dell'aiuto, il distillatore deve presentare all'organismo d'intervento competente, entro un termine prestabilito, una domanda corredata della prova dell'avvenuta distillazione; (f)a differenza delle norme che disciplinano la distillazione facoltativa, le norme relative alla distillazione obbligatoria autorizzano i distillatori a consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto, purché abbia un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol.. Il prezzo d'acquisto è fissato a 96 ECU l'ettolitro, importo che corrisponde al prezzo di mercato dell'alcole neutro in base al quale è calcolato l'aiuto alla distillazione (cfr. il paragrafo 3.8). In pratica, solo un quantitativo molto modesto può essere venduto a questo prezzo e, dato che la normativa comunitaria vieta lo smercio a prezzi o in condizioni che possano perturbare il normale mercato dell'alcole, si sono rapidamente formate scorte che hanno raggiunto un livello di circa 3,7 Mio ettolitri (oltre ai 9,7 Mio ettolitri detenuti da taluni Stati membri, cfr. il paragrafo 3.13, lettera (g)). Di conseguenza, sono state introdotte misure speciali nella speranza di smerciare queste scorte al di fuori del normale mercato dell'alcole; (g)le operazioni di acquisto sopra descritte sono finanziate in primo luogo dagli Stati membri; tuttavia, la responsabilità finanziaria è suddivisa tra gli Stati membri e la Comunità in modo variabile, a seconda del tipo di distillazione in causa. Nel caso delle misure di distillazione di cui al paragrafo 3.10, lettere (a) e (b), le spese di ammasso incombono, in ultima analisi, agli Stati membri, e gli unici costi a carico della Comunità sono quelli relativi ad eventuali perdite dovute a vendite speciali al di fuori del normale mercato dell'alcole, ad esempio nel settore dei carburanti. D'altro canto, l'alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola (cfr. il paragrafo 3.10, lettera (c)), è considerato come facente parte delle scorte pubbliche, ed i costi corrispondenti sono quindi integralmente a carico della Comunità, ivi comprese le spese di ammasso e le perdite sulle vendite. L'incidenza sul bilancio della distillazione obbligatoria è trattata più dettagliatamente al capitolo 7 della presente relazione. Disposizioni comuni 3.15. Le principali disposizioni comuni prevedono quanto segue: (a)le operazioni di distillazione possono essere effettuate soltanto nel corso di determinati periodi; (b)la quantità e le caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione nell'ambito delle misure comunitarie devono essere controllate al momento dell'entrata del prodotto nella distilleria. Tali controlli possono essere effettuati per sondaggio; (c)le autorità competenti degli Stati membri provvedono al riconoscimento delle distillerie che intendono effettuare le operazioni di distillazione comunitaria, e sono tenute a compilare l'elenco delle distillerie riconosciute ed a trasmetterlo alla Commissione, che provvede alla sua pubblicazione. Ad oggi, sono state riconosciute complessivamente 578 distillerie, di cui 240 in Francia, 228 in Italia, 84 nella Repubblica federale di Germania, 25 in Grecia ed una nel Regno Unito. >SPAZIO PER TABELLA> 4. Le spese a carico del bilancio 4.1. Le spese sostenute dalla Comunità per il mercato vitivinicolo nel corso del periodo 1980-1985 sono illustrate alla tabella 3. 4.2. In questo periodo, le spese relative alla distillazione del vino sono state dell'ordine del 65-77 % del totale della spesa nel settore vitivinicolo. I valori massimi sono stati registrati nel 1984 a seguito di due vendemmie particolarmente abbondanti nel 1982/83 e nel 1983/84. 4.3. Nel 1985, per la prima volta, sono state sostenute spese per l'acquisto all'intervento di alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria. Benché le somme in questione siano ammontate solo a 1,5 Mio ECU nel 1985 ed a 3,8 Mio ECU nel 1986, tale costo riflette il quantitativo trascurabile smerciato in tali periodi e la circostanza che gli Stati membri non ricevono alcun rimborso dalla Comunità prima dello smaltimento dei prodotti. Probabilmente, i costi saranno molto più elevati negli anni a venire, a causa delle ingenti perdite da prevedersi in occasione dello smercio dell'alcole (cfr. il paragrafo 7.6). 4.4. Nella tabella 4 sono analizzate le spese relative alla distillazione per Stato membro. I quantitativi distillati per le campagne dal 1982/83 al 1985/86 incluso figurano nella tabella 5. Da quest'ultima risulta che la distillazione di garanzia a sostegno dei prezzi è di notevole importanza, in tutti gli Stati membri, per i titolari di contratti di ammasso a lungo termine. 5. Funzionamento del sistema negli Stati membri - Risultati del controllo Osservazioni generali 5.1. Il regolamento di base (4) prevede dichiarazioni, contenenti dati sulla raccolta, la produzione e le giacenze, grazie alle quali è possibile controllare sia il diritto dei produttori a beneficiare delle misure di distillazione facoltativa, sia l'adempimento dei loro obblighi nell'ambito delle misure di distillazione obbligatoria. 5.2. L'organizzazione amministrativa delle misure comunitarie di distillazione negli Stati membri prevede in quasi tutti i casi la delega a servizi specializzati delle responsabilità inerenti allo svolgimento di controlli chiave. Di conseguenza, le attività di controllo sono molto sparpagliate e differiscono sensibilmente da uno Stato membro all'altro. I risultati dettagliati dei controlli espletati in ogni tipo di controllo chiave sono descritti nei paragrafi successivi. Si tratta dei seguenti controlli: (a)controlli delle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza; (b)approvazione dei contratti di distillazione attinenti alla distillazione facoltativa; (c)controlli sul trasporto del vino destinato alla distillazione; (d)impiego di un rivelatore nel vino destinato alla distillazione; (e)controllo dei prodotti che entrano nelle distillerie; (f)controlli sulla distillazione; (g)controlli sull'elaborazione del vino alcolizzato destinato alla distillazione; (h)controlli sulle misure di distillazione obbligatoria. >SPAZIO PER TABELLA> 5.3. La misura in cui le autorità fanno assegnamento sui vari tipi di controlli chiave sopra elencati, varia sensibilmente a seconda degli Stati membri. 5.4. Nelle osservazioni relative al controllo, esposte qui di seguito, la valutazione della Corte sull'adeguatezza o meno della natura e della portata dell'attività di verifica svolta, si basa sia su verifiche delle operazioni, eseguite durante l'indagine, sia su un'analisi delle statistiche fornite dalle autorità nazionali, nonché su scambi di opinione con le autorità negli Stati membri e con i servizi della Commissione. Controlli sulle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza 5.5. Il numero delle verifiche in loco espletate dagli Stati membri su queste dichiarazioni era molto basso a causa soprattutto della scarsità di personale negli organismi di controllo, nonché della molteplicità dei compiti ad esso affidati. Data l'importanza di queste dichiarazioni, in quanto strumento per esercitare un controllo efficace sul mercato vitivinicolo, la scarsa entità delle verifiche in loco operate attualmente dagli Stati membri dà adito a serie preoccupazioni. Francia 5.6. Si fa molto assegnamento sui controlli cartolari mediante la contabilità di magazzino tenuta dalle autorità stesse competenti per il controllo. La loro efficacia è però ridotta dal numero estremamente esiguo di controlli materiali volti ad accertare l'esattezza delle dichiarazioni dei produttori, sulle quali si basa a sua volta la contabilità di magazzino. >SPAZIO PER TABELLA> PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387Y1106(02).1Italia 5.7. Le verifiche delle dichiarazioni dei produttori erano insoddisfacenti, almeno per le importanti regioni vinicole visitate nel corso del controllo (ad esempio, Puglia e Sicilia). I controlli materiali vengono espletati soprattutto alla fine di ogni campagna e mirano più ad accertare la corrispondenza tra contabilità di magazzino e dichiarazioni che non l'attendibilità delle dichiarazioni stesse. Le statistiche disponibili indicano, inoltre, che il prelievo e l'analisi di campioni ad opera del servizio di controllo sono del tutto inadeguati. 5.8. I funzionari del servizio di controllo a livello locale hanno ammesso che è difficile far sì che tutti i produttori presentino dichiarazioni complete. Il controllo è reso più difficile dalla mancanza di uno schedario viticolo o di statistiche attendibili a livello locale, riguardanti i singoli poderi. Grecia 5.9. Fino alla campagna viticola 1986/87 i produttori erano esonerati dalla presentazione di dichiarazioni di raccolta. I produttori di vino erano invece tenuti ad esigere una dichiarazione dal produttore che vendeva loro le uve, nella quale si doveva indicare la resa per ettaro delle uve in questione. La Corte ha constatato che le verifiche relative alle dichiarazioni erano molto limitate e consistevano nell'accertare l'esattezza dei calcoli, senza controllare l'attendibilità dei dati dichiarati. L'attendibilità delle dichiarazioni dei produttori diventerà un elemento particolarmente importante in Grecia al termine dell'attuale periodo di esenzione, soprattutto nell'ambito dell'applicazione delle misure relative alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola. 5.10. Alla Corte è stato comunicato che ogni anno le cantine, le distillerie, nonché i rivenditori al minuto ed i commercianti all'ingrosso sono oggetto di numerose visite di controllo. Tuttavia, non sono state fornite statistiche precise sul numero delle visite, né erano disponibili informazioni sulla natura, la durata ed il risultato delle visite in questione. La Corte ha inoltre rilevato che i registri delle distillerie e delle cantine visitate non contenevano prove dei controlli espletati. Repubblica federale di Germania 5.11. Le disposizioni relative alla verifica delle dichiarazioni dei produttori variano a seconda del Land. Inesattezze nelle dichiarazioni dei produttori, in particolare nella dichiarazione delle rese, sono emerse solo quando i quantitativi che i produttori erano tenuti a distillare sono stati calcolati dall'organismo d'intervento. Pertanto, la Corte ne deduce che le disposizioni di verifica delle dichiarazioni sono insoddisfacenti, poiché, diversamente, le inesattezze nelle dichiarazioni sarebbero emerse prima e sarebbe stato più facile trovare il modo di garantire il rispetto, da parte dei produttori, dei loro obblighi. Approvazione dei contratti di distillazione nell'ambito delle misure di distillazione facoltativa 5.12. La Corte ha constatato che le procedure applicate in materia erano in genere soddisfacenti, ad eccezione dei seguenti casi: (a)in Italia i contratti di distillazione facoltativa sono approvati in base ad una dichiarazione formale, in cui il produttore afferma di aver adempiuto gli obblighi di distillazione obbligatoria per la campagna precedente, anziché in base ad un attestato rilasciato a tal fine dall'autorità competente, come previsto dalla regolamentazione comunitaria. Questa situazione è dovuta al ritardo con cui il servizio di controllo provvede alle verifiche; (b)nella Repubblica federale di Germania, in contrasto con i regolamenti comunitari, la procedura di certificazione non è applicata. Controlli sul trasporto del vino destinato alla distillazione 5.13. Lo scopo dei documenti di trasporto comunitari è quello di fornire un documento standard che possa facilitare il controllo su tutti gli spostamenti del vino. Usati in modo appropriato, essi costituiscono un valido strumento complementare di sorveglianza dei movimenti del vino da tavola destinato alla distillazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato che le procedure di rilascio e di controllo di questi documenti, nonché le procedure previste per l'espletamento dei controlli materiali durante il trasporto, erano, sotto molti aspetti, insoddisfacenti. Questa situazione dà adito, in particolare, alle osservazioni che seguono. Francia 5.14. Il sistema francese fa ampio assegnamento su un controllo cartolare che riguarda la produzione e lo smercio del vino, avvalendosi di un sistema di controllo delle scorte posto in essere dalle autorità. Questo sistema si basa sui documenti di trasporto. Nonostante la loro importanza, tuttavia, la Corte ha constatato che molti documenti di trasporto sono rilasciati: (a)da uffici ausiliari; oppure (b)direttamente dalle distillerie, soprattutto nel caso delle distillerie più importanti, che sono autorizzate a rilasciare i propri documenti di trasporto ed a registrare su questi documenti l'entrata dei prodotti nella distilleria con l'ausilio di una stampigliatrice fornita dal servizio di controllo. In altri termini, le distillerie controllano integralmente tutte le fasi delle procedure amministrative attinenti ai documenti di trasporto. 5.15. In entrambi i casi sopracitati, il corretto funzionamento del sistema dipende dall'esercizio di una sorveglianza adeguata da parte dei servizi responsabili del controllo. Tuttavia, la scarsità di personale in tali servizi e l'ampiezza dei compiti ad esso affidati rendono difficile, se non impossibile, provvedere alla dovuta sorveglianza. 5.16. Inoltre, la Corte ha rilevato che il servizio responsabile del controllo dei documenti di trasporto si basa quasi esclusivamente sul sistema delle bollette di transito e che i controlli materiali durante il trasporto sono rari. Questo sistema, pur garantendo che nessuno dei documenti di trasporto sfugga al controllo, non può compensare l'inadeguatezza dei controlli materiali. Italia 5.17. Le verifiche svolte hanno consentito di rilevare l'inadeguatezza, sotto taluni aspetti, dei controlli relativi al rilascio ed alla registrazione dei documenti di trasporto. In particolare: (a)nei documenti esaminati mancava l'indicazione dell'ora effettiva o della data di arrivo del prodotto nelle distillerie, benché secondo il regolamento comunitario questa indicazione sia facoltativa; (b)in alcuni casi, sono state modificate le modalità in materia di trasporto senza spiegazioni e senza l'approvazione di un'autorità competente (ad esempio della polizia); (c)i documenti forniti ai servizi di controllo arrivano troppo tardi, rendendo così impossibile l'espletamento di controlli materiali nel corso del trasporto. Il termine previsto per la trasmissione di una copia all'ufficio di controllo è di sette giorni lavorativi per il vino e di un giorno lavorativo per i sottoprodotti; (d)l'attuale sistema non prevede alcun controllo che garantisca la debita registrazione di tutti i documenti rilasciati. 5.18. Dai colloqui avuti con i servizi di controllo nel corso della verifica è emerso che, nella maggior parte dei casi, i controlli svolti da tali organismi durante il trasporto del vino e dei sottoprodotti della vinificazione, sono superficiali. È raro - o addirittura non si verifica mai - che si prelevino campioni o si accerti il contenuto dei containers, per poi procedere ad un confronto con i documenti di trasporto che li accompagnano, salvo nei casi in cui vi siano gravi sospetti di frode (ad esempio, trasporto non autorizzato di vino o di vino sofisticato). Grecia 5.19. La Corte ha rilevato che non esiste una procedura standardizzata per il rilascio dei documenti di trasporto. Inoltre, i funzionari del servizio di controllo non verificano sistematicamente la registrazione di tutti i documenti rilasciati. La Corte ha anche constatato che non si provvede a controlli materiali durante il trasporto del vino. Repubblica federale di Germania 5.20. Esaminando i documenti di trasporto, la Corte ha constatato che, in una serie di casi, la durata prevista per l'operazione di trasporto era eccessiva (in un caso di 3 giorni). È difficile giustificare un tempo di consegna così lungo ed è dubbio che, in tali circostanze, l'organismo di controllo competente sia in grado di sapere con precisione per quando sia programmata l'operazione di trasporto, in modo da espletare eventualmente un controllo materiale durante il trasporto. Impiego di un rivelatore nel vino destinato alla distillazione 5.21. Si tratta di una disposizione facoltativa della normativa in vigore. Questa misura non è applicata in Francia, né nella Repubblica federale di Germania: in questi due Stati i servizi di controllo responsabili ricorrono ad altri provvedimenti per impedire che i prodotti siano destinati ad altri usi. Italia 5.22. I produttori sono tenuti ad aggiungere un quantitativo prescritto di cloruro di litio ai prodotti destinati alla distillazione, prima del loro trasporto alle distillerie. Tuttavia, poiché l'aggiunta del rivelatore ha luogo senza una sorveglianza ufficiale, l'efficacia della misura risulta ridotta sotto il profilo del controllo. L'obbligo, inoltre, delle distillerie di accertare se al vino consegnato alle stesse sia stato aggiunto il cloruro di litio, non consente di appurare l'eventuale sviamento di vino sul mercato. L'aggiunta di un rivelatore, così come viene attualmente eseguita, ha l'effetto di indebolire, anziché rafforzare, il controllo sul trasporto del vino destinato alla distillazione, in quanto si fa eccessivo assegnamento sull'efficacia del sistema, con una conseguente riduzione del numero di controlli materiali durante il trasporto, come menzionato al precedente paragrafo 5.18. Controlli sui prodotti all'entrata nelle distillerie 5.23. I controlli (sia materiali, sia documentali) espletati sui prodotti all'entrata nelle distillerie sono risultati spesso inadeguati ed offrivano in misura notevole la possibilità di svolgere attività abusive. Francia 5.24. È difficile assicurare un controllo adeguato delle caratteristiche del vino o dei sottoprodotti della vinificazione all'entrata nelle distillerie, come previsto all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2179/83 (6) del Consiglio, dato che i funzionari dell'organismo ufficiale incaricato del controllo delle operazioni di distillazione sono presenti nelle distillerie solo ad orario ridotto. Sebbene, a norma del regolamento sopracitato, tale controllo possa essere eseguito per sondaggio, dato che i funzionari dell'organismo di controllo sono presenti nella distilleria in media un solo giorno al mese, non è possibile espletare controlli soddisfacenti in base a campioni veramente rappresentativi. Per di più è stata osservata una certa regolarità nella serie di visite effettuate, circostanza che diminuisce l'efficacia dei controlli. Italia 5.25. Anche se il servizio di controllo esercita una sorveglianza quasi permanente sulla maggior parte delle grandi distillerie, talora in collaborazione con funzionari della Guardia di finanza, i controlli sulle piccole distillerie spesso non sono frequenti e sono limitati a taluni giorni della settimana. La possibilità di svolgere attività abusive è spesso maggiore per le piccole distillerie, dato che in queste ultime il controllo interno è spesso insoddisfacente, e tutte le funzioni chiave sono attribuite ad una sola od a poche persone. In tali circostanze, la presenza, nelle piccole distillerie, di funzionari del servizio di controllo in giorni fissi, può essere insufficiente per tutelare i fondi comunitari. 5.26. In una distilleria di medie dimensioni, dove il funzionario di controllo era presente, ad orario ridotto, tre volte la settimana, la Corte è giunta alla conclusione che i controlli erano inadeguati per le seguenti ragioni: (a)una consegna di sottoprodotti è stata effettuata nel pomeriggio del giorno della visita, quando il funzionario aveva già lasciato la distilleria, benché i funzionari del servizio di controllo avessero dichiarato che le consegne alla distilleria potevano avere luogo solo in presenza di un loro funzionario; (b)le bolle di pesatura relative alle singole consegne non erano conservate; (c)alla Corte è stato dichiarato che il titolo alcolico delle consegne è sistematicamente accertato da un laboratorio, mediante un'analisi svolta all'entrata del vino, ma gli impiegati della distilleria non sono stati in grado di fornire copia dei certificati delle analisi; (d)sono state osservate, in relazione alle consegne, numerose e considerevoli differenze tra i titoli alcolometrici dei vini consegnati, indicati nei documenti di trasporto, e quelli registrati nella contabilità dell'impresa e su cui erano stati basati i pagamenti (differenze sono state constatate nel 79 % delle operazioni esaminate. Tutte le differenze, sia positive, sia negative, erano comprese in generale tra il 15 % ed il 65 %. In un caso è stata rilevata una differenza del 125 %); (e)l'équipe di controllo ha incontrato gravi difficoltà quando ha cercato di ricostruire la traccia di revisione, cioè le registrazioni relative alle operazioni scelte per procedere al controllo. Le difficoltà sono sorte quando si è cercato di accertare la corrispondenza fra i quantitativi di vino distillati e i quantitativi di alcole prodotti, indicati negli attestati rilasciati dalle autorità competenti per il controllo, da un lato, ed i quantitativi di vino e i relativi titoli alcolometrici riportati nei registri vidimati. L'équipe di controllo ha cercato di stabilire questa corrispondenza in tre casi: in un caso ciò è stato possibile, negli altri due casi lo scopo non è stato raggiunto nel tempo a disposizione, nonostante l'assistenza a tempo pieno dei responsabili della distilleria. Grecia 5.27. Benché i controlli fossero in generale soddisfacenti, data la presenza continua, nelle distillerie, di funzionari del servizio di controllo e data l'aggiunta, sotto controllo, di un rivelatore al vino consegnato, la Corte formula le seguenti osservazioni in merito al prelievo ed all'analisi dei campioni: (a)i funzionari incaricati del controllo sui produttori, raramente procedono a prelievi, anche se sono tenuti a presenziare all'operazione di aggiunta del rivelatore al vino; (b)i funzionari responsabili del controllo delle distillerie, prelevano i campioni non dalle singole consegne, ma dai contenitori d'immagazzinamento, dopo che è stato consegnato l'intero quantitativo pattuito in un dato contratto. Se i campioni sono prelevati in questo modo, sembra difficile verificare le caratteristiche del vino sulla base dei documenti di trasporto, come previsto all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2179/83 (6) del Consiglio. Repubblica federale di Germania 5.28. I controlli sono risultati, in generale, soddisfacenti. Tuttavia, nel caso del vino alcolizzato francese destinato ad essere distillato e poi trasformato in Weinbrand, la Corte ha incontrato difficoltà quando si è cercato di accertare la corrispondenza fra quantitativi di vino di cui era attestata la consegna per l'alcolizzazione in Francia, ed i quantitativi successivamente consegnati alla distilleria tedesca. La Corte ha constatato che, ai sensi delle disposizioni attuali, le autorità francesi non forniscono una dichiarazione scritta che indichi la precisa composizione delle singole consegne individuali di vino alcolizzato alle distillerie tedesche. Una dichiarazione di questo tipo agevolerebbe notevolmente il compito dei funzionari dell'organismo d'intervento, che devono accertare la corrispondenza integrale fra i quantitativi di vino alcolizzato in Francia ed i quantitativi dello stesso vino consegnati in Francia e i quantitativi dello stesso vino consegnati alle varie distillerie della Repubblica federale di Germania. Attualmente, si cerca di stabilire questa corrispondenza, ma risulta estremamente difficile realizzarla. Controlli sulla distillazione 5.29. Anche in questo caso, la presenza poco frequente, in alcuni Stati membri, delle autorità di controllo è fonte di deficienze nei controlli espletati sulla distillazione. Inoltre, si sono incontrate difficoltà nel verificare la concordanza tra alcole prodotto e vino distillato. Francia 5.30. L'alcole prodotto è esclusivamente misurato con alcoolometri, mentre in altri Stati membri viene ritenuta indispensabile una doppia verifica con un secondo metodo (ossia la pesatura). 5.31. Inoltre, il poco tempo a disposizione dei funzionari di controllo e la necessità di controllare la corrispondenza tra prodotti che entrano e prodotti che escono dalla distilleria, dopo l'ultima visita svolta, hanno come conseguenza che anche questi controlli in loco sono necessariamente sommari e consistono quasi esclusivamente in controlli cartolari. Anche questi ultimi sono difficili e la loro attuazione richiede tempo, soprattutto quando si tratti di accertare la corrispondenza tra le singole consegne di vino o di sottoprodotti della vinificazione, da un lato, e i quantitativi di alcole prodotto dall'altro. 5.32. La Corte riconosce che la distillazione è un procedimento continuo e, in quanto tale, rende più complessa l'identificazione delle singole operazioni nelle diverse fasi del procedimento, ma è indispensabile poter individuare più facilmente il legame tra i singoli contratti, oppure i quantitativi consegnati (nel caso della distillazione obbligatoria) ed i quantitativi di alcole prodotti. Le difficoltà incontrate sotto questo profilo derivano dal fatto che il servizio responsabile del controllo dei produttori è interessato, in primo luogo, ad un controllo contabile delle materie prime che pervengono alla distilleria, mentre l'organismo d'intervento necessita soprattutto di documenti che consentano di stabilire i quantitativi di alcole realmente prodotti e ad esso consegnati. Il rapporto tra le consegne di vino o di sottoprodotti della vinificazione alla distilleria e l'alcole prodotto è piuttosto artificiale e non si fonda su documenti contabili che consentano di ricostruire gli spostamenti materiali delle materie prime nel corso del procedimento di distillazione fino al prodotto finito. Italia 5.33. Si vedano le osservazioni sul controllo di cui ai precedenti paragrafi 5.25 e 5.26, che valgono anche per i controlli sulla distillazione. Grecia 5.34. La Corte ha rilevato che il servizio responsabile del controllo: (a)non ha modificato le proprie procedure ed istruzioni per conformarsi alla normativa comunitaria; e (b)in pratica non si serve dei documenti prescritti dai regolamenti comunitari. 5.35. Il controllo ha dato adito, in particolare, alle seguenti osservazioni: (a)il servizio di controllo rilascia un proprio documento di trasporto per ogni operazione che comporti spostamenti del vino o dei sottoprodotti della vinificazione, e fa assegnamento quasi esclusivamente su questo documento a discapito di quello comunitario. Di conseguenza, quest'ultimo non dà alcuna prova che i dati ivi riportati siano stati verificati e giudicati rispondenti ai fatti; (b)il servizio di controllo redige un protocollo che definisce il rapporto tra le singole consegne ed i quantitativi globali iscritti nei registri vidimati, e poi distillati. Tuttavia, nonostante la sua importanza, il protocollo non consiste in un modulo standard, cosicché, in alcuni protocolli, figura solo una parte delle informazioni contenute nei documenti di trasporto, il che rende difficile ricostruire la traccia di revisione, cioè l'iter delle diverse operazioni di controllo; (c)dato che i registri tenuti dal servizio di controllo non indicano l'esatta ubicazione del vino o dei sottoprodotti (ad esempio il numero del contenitore), è più difficile di quanto sarebbe necessario stabilire un rapporto fra l'alcole prodotto ed il vino utilizzato. Esiste pertanto il rischio che l'organismo di controllo debba fare un affidamento eccessivo sulle dichiarazioni dei distillatori, anziché sui propri documenti indipendenti. Controlli sull'alcolizzazione del vino destinato alla distillazione 5.36. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione comunitaria facoltativa, può essere trasformato in vino alcolizzato. Il procedimento prevede l'aggiunta di un distillato al vino; il prodotto così ottenuto ha un titolo alcolometrico dai 18 ai 24o vol.. Questo procedimento è applicato quasi esclusivamente nella regione delle Charentes in Francia. Francia 5.37. Quando si deve alcolizzare vino destinato alla distillazione nell'ambito di una misura di distillazione facoltativa, è necessario un contratto di consegna approvato dall'organismo d'intervento. La Corte ha constatato che la dichiarazione in cui un produttore autorizzato dichiara di voler alcolizzare vino destinato alla distillazione, non fa riferimento ai contratti approvati relativi all'operazione. In realtà, niente prova che il servizio di controllo abbia verificato se l'alcolizzazione del vino fosse coperta da contratti approvati. Dai documenti presentati all'organismo d'intervento non risulta neppure se e quando si sia proceduto all'alcolizzazione (cfr. anche il paragrafo 5.32). Controlli sulle misure di distillazione obbligatoria 5.38. Dai controlli espletati in questo campo è risultata una serie di deficienze nelle procedure di controllo in tutti gli Stati membri, deficienze che sono descritte qui di seguito.In particolare, a causa di carenze strutturali, in alcuni Stati membri i servizi di controllo non sono in grado di garantire l'osservanza delle misure in oggetto. Francia 5.39. I controlli cartolari sono in genere soddisfacenti per tutte le misure di distillazione obbligatoria. Anche in questo caso, però, la loro efficacia è ridotta, come già menzionato, dallo scarso numero dei controlli materiali sulle dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza. 5.40. Quanto alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la Corte ha constatato che, nella regione delle Charentes, il servizio di controllo non esige che i produttori che forniscono vino destinato alla produzione di cognac, consegnino alla distillazione le piccole fecce eventualmente contenute nel vino. I regolamenti comunitari non prevedono tale esonero. Poiché, inoltre, alcuni produttori di cognac non accettano consegne di vino contenente piccole fecce, un esonero totale, come quello accordato dalle autorità, è fuori luogo. 5.41. Nell'ambito della distillazione obbligatoria di vino da tavola nel 1984/85 a taluni gruppi di produttori è stata data la possibilità di calcolare i propri obblighi in materia di distillazione (cfr. il precedente paragrafo 5.4, lettera (a)). Il controllo ha evidenziato che le autorità competenti non esercitano su tali calcoli una sorveglianza sufficiente. Italia 5.42. A causa di deficienze strutturali, il servizio di controllo non era in grado di assicurare l'osservanza delle misure di distillazione obbligatoria da parte dei produttori. La Corte ha stabilito che il servizio non verifica sistematicamente che tutti i produttori abbiano adempiuto i propri obblighi, ma attende una richiesta di attestato da parte del produttore, prima di intraprendere la verifica. In alcune delle province e regioni visitate, i funzionari hanno fatto presente che controlli in loco non sono possibili dato che il personale disponibile deve occuparsi del rilascio di numerosi attestati. Di conseguenza, i controlli cartolari, così come sono svolti, consentono solo di accertare se i produttori abbiano adempiuto gli obblighi di distillazione obbligatoria solo per la produzione che hanno dichiarato. Questo tipo di verifica non consente di controllare gli obblighi dei produttori che hanno omesso di dichiarare o che hanno dichiarato solo in parte la rispettiva produzione. 5.43. Cantine e distillerie sono tenute a tenere registri vidimati, che vengono periodicamente ispezionati da funzionari di controllo. Nelle cantine e nelle distillerie visitate nel corso del controllo, la Corte ha constatato che nei registri suddetti non vi era traccia dei controlli svolti dal servizio, benché i funzionari delle imprese visitate avessero affermato di ricevere visite di controllo periodiche. In una cantina l'équipe di controllo ha scoperto che le registrazioni che figuravano nel registro vidimato non corrispondevano alle dichiarazioni di produzione e di giacenza della cantina stessa. Alla Corte, tuttavia, era stato detto che la cantina era stata sottoposta ad una serie di visite di controllo da parte del servizio responsabile, ed era stato rilasciato un certificato in cui lo stesso servizio attestava l'osservanza delle misure relative alla distillazione obbligatoria. Comunque, per le differenze riscontrate non sono state fornite spiegazioni soddisfacenti. 5.44. Alla Corte preme in particolare che il servizio sia in grado di verificare l'osservanza dell'obbligo di distillare tutto il vino prodotto con uve da tavola. In Puglia e in Sicilia la produzione di uve da tavola è notevole e, in genere, considerevolmente in eccesso rispetto alla domanda del mercato. Al tempo stesso, i mezzi a disposizione del servizio di controllo per garantire che tutto questo vino venga distillato, sono palesemente inadeguati e consentono solo di espletare il controllo cartolare di cui sopra. I produttori di uve da tavola non sono tenuti a dichiarare l'intera produzione e per le uve da tavola non sono richiesti documenti di trasporto nel raggio di 40 chilometri dalla zona di produzione. Nell'ambito dell'attuale sistema di controllo, la possibilità di vinificare uve da tavola ed il successivo smercio abusivo del vino prodotto sul mercato o la sua consegna nel quadro di misure di distillazione più lucrative, sembrano considerevoli. 5.45. Per quanto concerne la distillazione obbligatoria del vino da tavola, le autorità italiane hanno applicato la disposizione in base alla quale si può esigere dai produttori che, in primo luogo, calcolino i propri obblighi e sottopongano poi tali calcoli alle autorità ai fini della verifica. L'esame di un numero limitato di questi calcoli ha posto in rilievo una serie di casi in cui i calcoli dei produttori sono risultati erronei a seguito della verifica del servizio di controllo. Anche se ciò è comprensibile, trattandosi di applicare per la prima volta un regolamento così complesso, il numero degli errori commessi dai produttori denota ancora una volta la necessità di una verifica tempestiva dei calcoli - relativi agli obblighi - da parte del servizio di controllo, prima dell'approvazione dei contratti di distillazione facoltativa per la campagna successiva (cfr. il precedente paragrafo 5.12, lettera (a)). Grecia 5.46. Nella Grecia continentale è previsto che i sottoprodotti della vinificazione siano ritirati sotto una sorveglianza ufficiale. La Corte ha constatato che questa supervisione delle operazioni di ritiro e di distruzione non è suffragata da alcuna documentazione. Analogamente, non vi era alcuna prova che il tenore alcolico dei sottoprodotti fosse stato misurato, per impedirne la sovrappressione (5). Anzi, nella documentazione esaminata, il titolo alcolometrico era prestampato sul modulo standard del protocollo impiegato; ciò significa che si applica un titolo alcolometrico prestabilito, invece dell'effettivo tenore alcolico dei sottoprodotti. 5.47. I regolamenti di esecuzione relativi alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola contengono disposizioni particolari per le campagne viticole 1984/85, 1985/86 e 1986/87 in Grecia, a causa delle difficoltà amministrative constatate. Alle autorità greche è stata data una notevole autonomia nell'attuazione della misura, a condizione che le procedure adottate avessero come risultato la distillazione obbligatoria di 120 000-150 000 ettolitri e fossero eque. Nell'ambito di questa misura, nel 1984/85 sono stati distillati circa 151 000 ettolitri di vino. Il fatto che non siano stati adottati con urgenza i provvedimenti necessari per superare le difficoltà attuali, (in particolare le difficoltà che si incontrano nel determinare con esattezza le rese per ettaro), ed il pericolo che queste disposizioni particolari diventino una caratteristica permanente del sistema, sono aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione. Repubblica federale di Germania 5.48. Nella Repubblica federale di Germania i produttori non sono tenuti a distillare i sottoprodotti, che devono però essere ritirati sotto un controllo ufficiale. 5.49. Nel caso di una cooperativa vinicola visitata dalla Corte, il controllo espletato sul ritiro dei sottoprodotti è risultato insoddisfacente per le seguenti ragioni: (a)dopo la pressatura delle uve, le vinacce venivano poste in un silo aperto. Queste operazioni non erano oggetto di una supervisione ufficiale, neppure per sondaggio, né esisteva alcuna prova che in questa fase il titolo alcolometrico delle vinacce venisse misurato; (b)non esisteva alcuna prova di una verifica materiale delle vinacce immagazzinate, dato che l'accesso al silo era libero. Secondo le spiegazioni fornite dal personale della cooperativa, i soci, se lo desiderano, possono ritirare le vinacce dal silo in qualsiasi momento. 5.50. Quanto alle misure di distillazione facoltativa, nessuno dei fascicoli esaminati conteneva l'attestato di un organismo ufficiale, comprovante che il produttore aveva soddisfatto agli obblighi di distillazione obbligatoria per la campagna viticola precedente, benché a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 (6) del Consiglio, i produttori debbano fornire l'attestato in questione. 5.51. Le misure comunitarie di distillazione obbligatoria del vino da tavola sono state applicate per la prima volta nel corso della campagna viticola 1984/85. Tuttavia, tale applicazione ha avuto ben poco successo nella Repubblica federale di Germania, dato che un numero considerevole di produttori ha rifiutato di adempiere i rispettivi obblighi. I problemi che si sono presentati nell'applicazione delle misure sono stati aggravati dal fatto che le inesattezze contenute nelle dichiarazioni dei produttori (in base alle quali questi ultimi avevano valutato i propri obblighi), sono state scoperte solo in una fase avanzata della campagna, quando la maggior parte dei produttori aveva già smerciato l'intera produzione. Analogamente, le gravi sanzioni (la distillazione obbligatoria del 20 % della produzione) che i regolamenti comunitari prevedono di comminare, sono state ugualmente rifiutate da un numero relativamente elevato di produttori. 5.52. L'esclusione di questi produttori dalle misure di distillazione facoltativa nei prossimi anni, non è una sanzione efficace, dato lo scarso interesse che rivestono per loro le misure in causa. Le difficoltà incontrate sotto il profilo dell'applicazione pongono ancora una volta in risalto quanto sia importante applicare la procedura di certificazione illustrata al paragrafo 5.50. Controlli sull'alcole prodotto 5.53. Poiché non esiste un'organizzazione comune del mercato per l'alcole, non esistono disposizioni comunitarie generali relative al controllo dell'alcole prodotto nel quadro delle misure di distillazione comunitarie. Il controllo sull'alcole è disciplinato da disposizioni di carattere fiscale. La sfera del controllo della Corte non comprende questi controlli. 6. Gestione da parte della Commissione 6.1. Nel settore vitivinicolo le responsabilità specifiche della Commissione sono le seguenti: (a)garantire che gli Stati membri trasmettano a tempo debito, in conformità delle disposizioni vigenti, informazioni complete e precise sulla gestione; (b)decidere l'applicazione delle varie misure di distillazione, tenendo conto della situazione del mercato. 6.2. Inoltre, la Commissione è responsabile, in generale, di quanto segue: (a)deve sorvegliare la corretta attuazione delle misure negli Stati membri; (b)deve controllare l'adeguatezza dei regolamenti comunitari e proporre le modifiche eventualmente necessarie. 6.3. In virtù di tali responsabilità, la Commissione deve conoscere gli sviluppi, sia negli Stati membri, sia sui mercati mondiali. Tuttavia, come per altri mercati in passato, riguardo al mercato vitivinicolo la Corte ha rilevato che i servizi della Commissione non hanno una conoscenza sufficientemente approfondita della situazione corrente negli Stati membri. Infatti, al momento del controllo, la Commissione non disponeva di alcuna nota particolareggiata sui sistemi di controllo in vigore negli Stati membri. 6.4. Per conoscere gli sviluppi della situazione, i servizi della Commissione si basano quasi esclusivamente sulle informazioni fornite dai rappresentanti nazionali, che fanno parte del comitato di gestione. I funzionari della divisione responsabile del mercato hanno raramente - e talvolta mai - la possibilità di recarsi sul posto per rendersi conto di prima mano dei problemi e delle carenze, così da potervi porre rimedio. Di solito, le visite in loco sono effettuate unicamente dai servizi finanziari della Commissione, soprattutto in relazione alla verifica dei conti degli esercizi precedenti. Questi funzionari, però, hanno solo raramente, oppure non hanno mai la possibilità di visitare le regioni e i beneficiari dell'aiuto comunitario e, in pratica, si limitano nelle loro indagini a svolgere controlli cartolari. A parere della Corte, questo modo di procedere è inadeguato - visto il ruolo fondamentale dei servizi della Commissione in materia di gestione - ed è la causa diretta di alcune delle deficienze qui di seguito descritte. 6.5. In merito alle responsabilità di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, dal controllo della Corte è emerso quanto segue: (a)Il ricevimento e l'impiego delle informazioni sulla gestione: (i)Il sistema adottato per informarsi sui prezzi di mercato (base per stabilire il prezzo rappresentativo), non funziona in modo efficace in quanto numerose piazze importanti omettono sistematicamente di registrare i prezzi; (ii)in passato sono sorti problemi nell'elaborare le previsioni dei raccolti; l'attendibilità di queste è d'importanza fondamentale per garantire che vengano adottate tempestivamente misure opportune per la regolazione del mercato. Ciò nonostante, è soltanto con il regolamento (CEE) n° 2396/84 (7) della Commissione, che quest'ultima si è conferita la facoltà di sfruttare nuove fonti d'informazione; (iii)problemi gravi sono sorti anche per l'elaborazione dei bilanci di approvvigionamento definitivi per il vino, soprattutto per quanto concerne la precisione delle giacenze di apertura e di chiusura. Problemi di questo genere relativi alla campagna viticola 1984/85 devono ancora essere risolti. Per la campagna in questione, le giacenze di apertura, dichiarate dall'Italia (40 590 Mio hl), erano oltre il doppio delle giacenze dichiarate alla chiusura della campagna precedente (19 685 Mio hl). Il bilancio finale per la campagna in oggetto è stato presentato dalla Commissione al Consiglio in data 22 gennaio 1987, accompagnato da una nota in cui veniva indicata la differenza tra le giacenze di apertura e di chiusura. Non è stata fornita alcuna spiegazione soddisfacente sulla causa dell'aumento delle scorte, pari a circa 21 Mio hl, cioè ad oltre il 30 % della produzione media annua di vino da tavola in Italia, né è stato predisposto un bilancio di approvvigionamento riveduto per la campagna 1983/84. Se si fosse provveduto in questo senso, il bilancio di approvvigionamento avrebbe perlomeno fornito indicazioni sulla fonte delle giacenze supplementari (ad esempio produzione dichiarata inferiore a quella reale, consumo dichiarato superiore a quello effettivo, etc.). L'entità del divario suddetto pone seriamente in dubbio l'attendibilità delle statistiche fornite alla Commissione e la loro utilità per la gestione del mercato. La Corte ritiene indispensabile che la Commissione provveda senza indugio ad un'indagine su questi notevoli divari fra le scorte; (iv)la Corte ha notato che, spesso, una parte consistente di informazioni periodiche importanti sulla gestione, (in particolare riguardo ai quantitativi di vino che formano oggetto di contratti nell'ambito delle misure di distillazione facoltativa, ed anche ai quantitativi consegnati per la distillazione obbligatoria), perviene alla Commissione con un ritardo che può essere perfino di un anno; ciò nonostante la Commissione sembra incapace di porre rimedio a questa situazione, benché i regolamenti vigenti stabiliscano scadenze precise per la trasmissione dei dati. (b)Applicazione delle varie misure di distillazione: Data l'inattendibilità delle informazioni sulla gestione, la decisione di applicare una particolare misura di distillazione è divenuta quasi automatica, anziché essere fondata su una conoscenza esauriente della situazione del mercato. (c)Sorveglianza della corretta attuazione delle misure da parte degli Stati membri: (i) I risultati del controllo descritti nel capitolo 5 della presente relazione mostrano che le misure di distillazione non sempre sono state applicate correttamente negli Stati membri. Dato che i servizi della Commissione non erano a conoscenza delle interpretazioni errate dei regolamenti da parte degli Stati membri, si è continuato a seguire tali prassi per anni; (ii) per quanto concerne il controllo sulle misure di distillazione obbligatoria, si è constatato che la Commissione ha esercitato una sorveglianza insufficiente. Ad esempio, si è osservato che: -in merito alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, sembra che ci si sia preoccupati ben poco di accertare in modo sistematico se le dichiarazioni degli Stati membri concordassero con l'adempimento degli obblighi, verificando per ogni campagna viticola se i quantitativi di sottoprodotti distillati fossero ragionevolmente in sintonia con la raccolta complessiva; -in merito alla distillazione di vino prodotto con uve da tavola, i servizi della Commissione non hanno stabilito - con l'ausilio di un bilancio di approvvigionamento delle uve da tavola - se i quantitativi di questo vino destinati alla distillazione fossero ragionevoli. Tuttavia tale prospetto, che illustri produzione e impiego, è fattibile e la sua elaborazione su base annua è particolarmente necessaria alla luce dei dubbi largamente diffusi in merito all'adempimento degli obblighi che incombono in questo campo su tutti i produttori. (d)Controllo dei regolamenti: Il controllo della Corte ha consentito di rilevare numerose carenze nei regolamenti vigenti; le principali sono esposte qui di seguito: (i) i regolamenti che disciplinano l'elaborazione delle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza sono carenti in quanto non prevedono un numero minimo di controlli in loco su tali dichiarazioni; (ii) i documenti di trasporto comunitari costituirebbero uno strumento più efficace per controllare gli spostamenti del vino destinato alla distillazione, se i regolamenti prevedessero di registrare negli stessi l'ora e la data esatta dell'entrata del vino nella distilleria; (iii) l'articolo 22 del regolamento n. 2179/83 (6) del Consiglio dispone: Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente della quantità, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato al momento dell'entrata del prodotto nella distilleria. L'articolo consente di svolgere tali controlli per sondaggio, ma non contiene disposizioni in merito a quanto segue: -analisi appropriate che consentano di scoprire il vino il cui titolo alcolometrico è stato aumentato con procedimenti enologici non autorizzati; -analisi appropriate per scoprire il vino sofisticato; -un numero minimo obbligatorio di campioni; (iv) l'attuale definizione del vino da tavola (cfr. il paragrafo 3.4) è insufficiente, in quanto stabilisce solo due caratteristiche di qualità (titolo alcolometrico e acidità complessiva), contrariamente al vino di qualità PRD per il quale esiste un elenco di ventuno fattori che permettono di distinguere tale tipo di vino. Questa mancanza di precisione nella definizione del vino da tavola rende difficile assicurare un'analisi soddisfacente del vino all'entrata in distilleria, mentre rischia di non essere individuato il vino sofisticato consegnato alla distillazione comunitaria. (v) un maggior rigore dei controlli sul vino prodotto con uve da tavola è una necessità impellente; (vi) il tipo di prova che attesta il pagamento eseguito dalle distillerie, entro i termini specifici consentiti, dei prezzi minimi d'acquisto ai produttori, varia sensibilmente e, in alcuni dei casi esaminati, è risultato insoddisfacente, soprattutto per quanto concerne le date dei pagamenti. Al riguardo i regolamenti sono poco chiari; (vii) un altro aspetto da esaminare riguarda lo scarso successo incontrato nel vietare la coltivazione delle varietà di vite riconosciute non idonee alla vinificazione, la produzione di uve da tavola oppure la produzione di vini speciali, che sono state però provvisoriamente autorizzate a norma del regolamento (CEE) n. 347/79 (8) del Consiglio; (viii) la definizione di produttore di vino data dai regolamenti vigenti, nel caso di cooperative o cantine private fa sì che le misure relative alla distillazione obbligatoria del vino da tavola non sono applicate direttamente ai produttori di uve idonee alla vinificazione (cfr. il paragrafo 7.13); (ix) innanzitutto, la creazione di uno schedario viticolo, proposta per la prima volta nel lontano 1962, è una necessità impellente. La Corte ritiene che questo schedario sia indispensabile per controllare la capacità di produzione. Benché il Consiglio abbia recentemente adottato, a seguito di una proposta della Commissione, un regolamento (9) sull'istituzione di tale schedario, è previsto un ulteriore periodo di sei anni prima che esso diventi operativo. 7. Efficacia delle misure relative alla distillazione Smaltimento delle eccedenze di vino 7.1. Le misure relative alla distillazione del vino sono lo strumento principale di smaltimento delle eccedenze comunitarie. L'eccedenza strutturale della Comunità è di circa 20 Mio ettolitri l'anno, pari al 20 % circa della produzione totale di vino da tavola, e sembra destinata a rimanere invariata, se non ad aumentare. 7.2. Una delle ragioni dell'incremento della produzione risiede nel fatto che le rese ottenute dai produttori aumentano sempre più, per cui la produzione di vino è in continua espansione, benché la superficie vitata stia diminuendo a seguito delle misure comunitarie di natura strutturale (la superficie è stata ridotta di 18 000 ettari dal 1981 al 1985). Un altro fattore importante, a giudizio della Corte, è rappresentato dal regime comunitario di distillazione che, garantendo lo smercio ad un prezzo allettante per il produttore, ha incoraggiato una produzione continua di vino, che non trova alcuno sbocco sul mercato e che di conseguenza è prodotto per la distillazione. 7.3. Quanto alle misure relative alla distillazione, la Corte desidera sottolineare quanto segue: (a)la struttura dei prezzi per i vini da tavola creata dalla Comunità non costituisce un incentivo ad un miglioramento della qualità di tali vini. La produzione di vino da tavola di qualità superiore non interessa, sotto il profilo economico, i produttori, in quanto comporta in genere rese minori; (b)gli aiuti erogati con le misure di distillazione esclusivamente in base al titolo alcolometrico dei vini, favoriscono o la produzione di vini ad alta gradazione alcolica, benché la tendenza del mercato indichi che sono preferiti i vini a bassa gradazione, oppure l'ottenimento di rese elevate a discapito della qualità; (c)inoltre, l'avvalersi del titolo alcolometrico come unica base di erogazione degli aiuti incoraggia l'aumento fraudolento della gradazione alcolica, se il vino è destinato alla distillazione; (d)data la notevole eccedenza strutturale, i prezzi minimi d'acquisto all'intervento, fissati per molte misure comunitarie di distillazione, costituiscono, a giudizio della Corte, un incentivo alla produzione di vino da tavola proprio per beneficiare delle misure di distillazione. Questo vale in particolare per la distillazione di garanzia, a sostegno dei prezzi, riservata ai titolari di contratti di ammasso a lungo termine. Il prezzo minimo d'acquisto nel caso di questa misura, fissato al 90 % circa del prezzo d'orientamento, garantisce al produttore un prezzo notevolmente superiore ai prezzi di mercato. Inoltre, la Corte ritiene che sia antieconomico pagare , per un periodo di nove mesi, per l'ammasso del vino prima della distillazione, in specie se si considera che una percentuale elevata di produttori sembra stipulare contratti di ammasso privato unicamente all'interessata a scopo di beneficiare il più possibile di queste misure di distillazione. Smercio delle scorte di alcole 7.4. Trasformando le eccedenze di vino in alcole, la Comunità si trova di fronte ad un altro problema, e cioè la creazione di un'offerta eccedentaria sul mercato dell'alcole. Quest'ultimo, è per di più estremamente costoso: in base ai calcoli della Commissione (10), i costi comparati dell'alcole proveniente da fonti diverse sono i seguenti: -alcole sintetico: tra 35 e 41 ECU/hl; -alcole derivato dal grano: tra 56 e 63 ECU/hl; -alcole derivato dal vino: circa 388 ECU/hl. A causa del suo costo, la maggior parte dell'alcole derivato dal vino è stato finora immagazzinata, con il risultato che, al 31 agosto 1986, le scorte negli Stati membri erano di circa 13,4 Mio ettolitri. Benché il costo di questo alcole sia superiore a quello dettato dalle condizioni di mercato, molte distillerie, soprattutto in Italia e in minor misura in Francia, si dedicano esclusivamente alla produzione di questo alcole e aumentano continuamente sia la produzione, sia le proprie capacità di immagazzinaggio, poiché tale attività è redditizia. 7.5. I dati a disposizione della Commissione non consentono un calcolo preciso dell'aiuto comunitario alla distillazione erogato per le giacenze attuali. Tuttavia, nel periodo 1980/1986, quando si sono accumulate le attuali scorte di alcole, è stato versato, a titolo di aiuto, un importo complessivo di 3 436,3 Mio ECU (incluso l'aiuto per i sottoprodotti della vinificazione). I produttori di vino non hanno certamente beneficiato integralmente di questo aiuto attraverso il prezzo minimo pagato dalle distillerie. In effetti, poiché l'aiuto comprende un'indennità relativamente generosa per coprire i costi della distillazione, calcolata in base agli operatori meno efficienti, le distillerie stesse hanno beneficiato di una parte notevole dell'aiuto (in base alle stime della Corte essa dovrebbe essere dell'ordine di 650 Mio ECU per le scorte di alcole al 31 agosto 1986). 7.6. Per quanto riguarda lo smercio delle scorte di alcole, la situazione è la seguente: (a)dei 13,4 Mio hl di scorte di alcole al 31 agosto 1986, i costi connessi allo smaltimento di circa 9,7 Mio ettolitri prodotti nell'ambito delle misure di distillazione facoltativa, sono interamente a carico degli Stati membri che avevano deciso di acquistare i prodotti della distillazione. Le autorità italiane sono riuscite di recente a vendere una parte consistente delle loro scorte (5,2 Mio hl) al di fuori della Comunità, a prezzi oscillanti tra i 5 e i 9 ECU/hl e da consegnare nel corso di un biennio. Questa vendita ha però completamente saturato gli sbocchi tradizionali del mercato per il prossimo futuro. Inoltre, la presenza di notevoli scorte residue (4,5 Mio hl), non ancora immesse nel mercato, spingono inevitabilmente i prezzi di mercato al ribasso; (b)3,7 Mio ettolitri circa sono stati prodotti nell'ambito delle misure di distillazione obbligatoria. A causa del carattere comunitario di queste scorte, sono disponibili dati più recenti. Al 30 novembre 1986 le scorte in questione erano pertanto salite a 4,0 Mio ettolitri. Di questi, 0,67 Mio ettolitri, a seguito della distillazione obbligatoria di vino da tavola (paragrafo 3.10, lettera (c)), sono considerati scorte pubbliche, il cui immagazzinaggio e smaltimento sono a carico della Comunità. Il saldo di 3,33 Mio ettolitri si trova in una situazione intermedia: le spese di ammasso sono a carico degli Stati membri, così come i costi di smaltimento sul mercato normale dell'alcole. Tuttavia, le perdite connesse allo smercio su altri mercati sono a carico della Comunità. In pratica, le vendite sul mercato normale dell'alcole sono state trascurabili perché, a norma delle disposizioni (11) che disciplinano le vendite, l'alcole deve essere offerto ad un prezzo non inferiore al prezzo di mercato (considerato pari a 96 ECU per ettolitro), per evitare squilibri nel mercato stesso. Sforzi recenti per smaltire queste scorte destinandole al settore dei carburanti non hanno avuto successo, malgrado fosse stato offerto un prezzo molto basso. Nel suo conto di gestione per il 1986 (12), la Commissione ha valutato a 95 ECU per ettolitro il costo potenziale di smaltimento dell'alcole considerato come scorte pubbliche. Applicando il medesimo calcolo ai sopra menzionati 4 Mio ettolitri, il costo di smaltimento complessivo sarebbe pari a 380 Mio ECU. 7.7. La distillazione è pertanto un metodo che aumenta notevolmente i costi di smaltimento delle eccedenze di vino ma che non aumenta il valore del prodotto finale. Distillazione obbligatoria del vino da tavola 7.8. In seguito all'accordo raggiunto dai Capi di Stato e di Governo nella riunione tenuta a Dublino nel dicembre 1984, sono state adottate misure relative alla distillazione obbligatoria del vino da tavola basate sulle rese per ettaro ottenute dai produttori. Le misure sono state applicate per la prima volta nel corso della campagna 1984/85. 7.9. Queste misure sono generalmente considerate un mezzo efficace per affrontare il problema della sovrapproduzione di vino nella Comunità in quanto, applicate progressivamente, scoraggiano le rese elevate. 7.10. Pur riconoscendo che le misure sono un primo passo nella giusta direzione, La Corte ritiene tuttavia improbabile che esse possano frenare sensibilmente la produzione, soprattutto per le seguenti ragioni: (a)i prezzi offerti ai produttori, pari al 50 % del prezzo d'orientamento, continuano ad essere allettanti per i produttori di determinate regioni; (b)le norme di attuazione adottate dalla Commissione, prevedendo un sistema di trasferimento degli obblighi dei produttori, fanno sì che le misure non penalizzino efficacemente le rese elevate, tanto più che i produttori possono trasferire i propri obblighi ad un altro produttore in qualsiasi altra zona viticola della Comunità, il quale può addirittura produrre un tipo di vino differente. A parere della Corte, la disposizione che prevede il suddetto sistema di trasferimento è contraria allo spirito dell'accordo del Consiglio europeo, espressamente inteso a scoraggiare le rese troppo elevate. 7.11. Quest'ultimo punto è illustrato dalla serie di trasferimenti di obblighi osservata dalla Corte, nel corso del suo controllo, tra produttori francesi ed italiani, soprattutto siciliani, nonché tra produttori dell'Italia settentrionale e meridionale. Si sono avuti alcuni trasferimenti anche tra la Grecia e l'Italia. Sembra che le distillerie abbiano svolto un ruolo di mediatore in queste operazioni e che in Sicilia, ad esempio, era sufficiente offrire 200 lire appena per grado alcolico per indurre i produttori locali a consegnare il vino per conto di altri produttori soggetti alla misura. Dei complessivi 3,5 Mio ettolitri circa di vino distillato in Italia nell'ambito della misura, i trasferimenti sono stati: (a)pari a 400 000 ettolitri per conto di produttori francesi; (b)pari a 290 000 ettolitri di vino greco distillato in Italia per soddisfare agli obblighi di produttori italiani. All'epoca del controllo non erano disponibili dati precisi sui trasferimenti in Italia, ma funzionari dell'organismo d'intervento li hanno definiti notevoli, soprattutto per quanto concerne i trasferimenti dai produttori settentrionali a quelli siciliani. 7.12. Benché possa aver l'effetto di far distillare il vino più economico, la procedura del trasferimento dà ai produttori che ottengono rese elevate, la possibilità di ridurre notevolmente le conseguenze finanziarie negative della distillazione obbligatoria. A giudizio della Corte, pertanto, le attuali disposizioni in materia di distillazione obbligatoria del vino da tavola non sono sufficienti a scoraggiare le rese elevate e i produttori di vino mediocre, grazie alle disposizioni sul trasferimento, non subiscono le conseguenze commerciali della sovrapproduzione. 7.13. Inoltre, l'efficacia delle misure come strumento per scoraggiare le rese elevate, è fortemente ridotta, nel caso della Grecia, a causa del modo in cui sono state applicate le disposizioni speciali, ed è ugualmente ridotta nel caso delle cooperative vinicole in Italia. In entrambi i casi l'applicazione delle misure alle cooperative, anziché ai singoli soci che hanno ottenuto rese elevate di uve idonee alla vinificazione, costituisce un'ulteriore grave carenza. Nel caso della Grecia, il fatto che le misure siano state limitate alle cantine con una produzione eccedentaria di 10 000 ettolitri, ha avuto come conseguenza che i soci di piccole cooperative con rese elevate di uve idonee alla vinificazione hanno eluso le misure. 8. Conclusioni generali Rischi di irregolarità o frodi insiti nei sistemi di gestione e di controllo Deficienze della normativa in materia 8.1. Le misure di distillazione attualmente in vigore sono il frutto di una serie di decisioni ad hoc e non di una valutazione globale delle esigenze del mercato. Di conseguenza, queste misure prevedono ora un miscuglio di norme che da un lato sono un incentivo e, dall'altro, una remora per i produttori, e quindi mancano di chiarezza e di coerenza. È difficile giustificare il grande divario dei prezzi offerti per le misure, che vanno da un massimo di 91,5 % ad un minimo di 40 % del prezzo d'orientamento. Un siffatto divario dei prezzi è già di per sé un incentivo alla frode, in quanto può spingere i produttori a cercare di beneficiare delle misure altamente remunerative in misura superiore a quella loro spettante (cfr. il paragrafo 7.3, lettera (d)). 8.2. Il rischio più forte di frode o di irregolarità discende direttamente dalle carenze delle disposizioni concernenti il prelievo dei campioni e le analisi di laboratorio del vino destinato alla distillazione, all'entrata nella distilleria. Queste disposizioni non consentono di scoprire il vino sofisticato (cfr. il paragrafo 6.5, lettera (d) (iii)). 8.3. Il metodo di calcolo dell'aiuto comunitario, basato sul titolo alcolico del vino, costituisce una tentazione per i produttori, che potrebbero essere indotti ad offrire vino sofisticato per la distillazione. La tentazione è tanto più forte a causa dei prezzi allettanti offerti per la distillazione e del fatto che il rischio di essere scoperti è minimo con le disposizioni attuali. Il controllo ufficiale dei prodotti che potrebbero essere impiegati per produrre vino artificiale, è talvolta insoddisfacente negli Stati membri (cfr. il paragrafo 7.3). 8.4. L'attuale definizione imprecisa del vino da tavola ha aumentato il rischio di pratiche fraudolente (cfr. il paragrafo 6.5, lettera (d)(iv). 8.5. L'assenza di uno schedario viticolo, benché siano trascorsi 24 anni da quando è stato progettato, e le procedure comunitarie inadeguate riguardo alla redazione e verifica delle dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza, significano che non si dispone di statistiche attendibili sul potenziale produttivo nei principali Stati membri produttori, ad eccezione della Francia (cfr. il paragrafo 6.5, lettera (d)(ii)). 8.6. Esiste inoltre la necessità impellente di rafforzare le disposizioni sul controllo della vinificazione di uve da tavola, a causa del rischio che il vino così ottenuto possa essere presentato, ai fini della distillazione, come vino da tavola e consentire così di ottenere un aiuto comunitario superiore a quello previsto (cfr. il paragrafo 5.44). 8.7. Il fatto che la Commissione non disponga di informazioni dettagliate, dà luogo a carenze di natura amministrativa e ad errori d'interpretazione degli Stati membri (per indicazioni più precise cfr. i capitoli 5 e 6). Carenze delle procedure di controllo degli Stati membri 8.8. La carenza più grave in questo contesto è l'eccessivo assegnamento sui controlli cartolari e l'importanza secondaria attribuita ai controlli materiali. Ai servizi di controllo degli Stati membri incombono molti compiti, oltre al controllo delle misure relative alla distillazione, ed il personale a disposizione è insufficiente. Di conseguenza esiste una forte tendenza, dettata dalla necessità, a concentrare i controlli su aspetti che sono importanti a livello nazionale, a detrimento delle misure finanziate dalla Comunità (cfr. i paragrafi 5.5, 5.13, 5.23 e 5.29). 8.9. Sono fonte di preoccupazione, in particolare, i controlli sulle misure relative alla distillazione obbligatoria. Si richiama l'attenzione sulle carenze dei controlli espletati sui sottoprodotti della vinificazione, e di quelli intesi a garantire la distillazione obbligatoria del vino prodotto con uve da tavola in alcuni Stati membri (cfr. il paragrafo 5.38). 8.10. L'inattendibilità delle statistiche fornite da alcuni Stati membri facilita e quindi rende più probabili le frodi, rendendo al tempo stesso i controlli più difficili. La Commissione non avrebbe dovuto accettare la consistente revisione delle statistiche italiane per il 1984/85 senza prima procedere ad un'indagine approfondita (cfr. il paragrafo 6.5, lettera (a)(iii)). Casi di frodi ed irregolarità notificati alla Commissione 8.11. Nel periodo in esame sono stati segnalati alla Commissione complessivamente 106 casi di frodi ed irregolarità, di cui 12 notificati dalla Francia, 5 dall'Italia, 1 dalla Grecia ed 88 dalla RF di Germania. Nel luglio 1985 la Commissione scrisse alle autorità francesi ed italiane, chiedendo loro di spiegare per quali motivi avessero segnalato così pochi casi. Le autorità francesi hanno dichiarato che le verifiche svolte dai servizi di controllo di solito consentono di scoprire i tentativi di frodi od irregolarità prima del versamento dell'aiuto comunitario ai beneficiari, oppure danno luogo a provvedimenti immediati per il recupero dei fondi indebitamente erogati. Da parte delle autorità italiane non è pervenuta invece, finora, alcuna risposta. 8.12. In relazione alla frode recentemente scoperta in Italia, riguardante l'impiego di metanolo per produrre vino, i servizi della Commissione stanno svolgendo un'indagine approfondita in collaborazione con le autorità di controllo nazionali. Non sono ancora disponibili informazioni precise sull'indagine. L'eccedenza strutturale 8.13. Le misure di distillazione hanno principalmente l'effetto di trasferire il problema dell'eccedenza strutturale dal mercato del vino a quello dell'alcole. I costi di smaltimento di questo alcole comporteranno un onere di 380 Mio ECU a carico dei futuri bilanci comunitari (cfr. il paragrafo 7.6, lettera (b)). 8.14. Lo squilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario del vino è dovuto in gran parte al calo del consumo dei vini da tavola (17 Mio ettolitri in meno di 4 anni). Ciò nonostante, nel bilancio di approvvigionamento del vino si è prestata ben poca attenzione alla domanda. In particolare: (a)manca un incentivo per i produttori a migliorare la qualità dei vini da tavola, tramite una struttura dei prezzi opportunamente differenziata. I gusti dei consumatori sono cambiati, e lo dimostra il crescente consumo pro capite di vini di qualità PRD. Inoltre, migliorare la qualità comporta in genere rese minori; (b)non si sono dedicati sforzi sufficienti alla ricerca di nuove forme di impiego delle uve prima della vinificazione, o di impiego del vino per ricavarne nuovi prodotti a base di vino, come i blush wines o bibite contenenti vino. In alcuni Stati membri la commercializzazione dei prodotti in causa è addirittura ostacolata o vietata. Benché comporti costi elevati, l'attuale gamma di aiuti all'utilizzazione delle uve non ha evidentemente avuto un impatto sensibile. 8.15. L'eccedenza strutturale del vino da tavola è dovuta anche al continuo aumento delle rese. Questo aumento ha vanificato il calo della produzione ottenuto grazie a misure comunitarie di natura strutturale (13). Di conseguenza, a parere della Corte, esiste la necessità impellente di provvedere a misure strutturali più efficaci, per ottenere una diminuzione sensibile delle zone viticole e quindi una minore offerta di vino da tavola (cfr. il paragrafo 7.2). 8.16. Le misure di distillazione comunitarie hanno creato scorte indesiderate di alcole pari a circa 13,4 Mio ettolitri al 31 agosto 1986, scorte per le quali non esiste alcuno sbocco commerciale dato che i relativi costi di produzione sono estremamente elevati (cfr. il paragrafo 7.4). 8.17. Inoltre, le misure hanno favorito l'eccedenza strutturale, garantendo uno sbocco sul mercato a prezzi eccessivamente allettanti per vino da tavola che, altrimenti, non sarebbe stato smerciato. Molte distillerie lavorano unicamente per produrre alcole nell'ambito delle disposizioni comunitarie ed hanno aumentato le loro capacità di produzione e di immagazzinaggio (cfr. il paragrafo 7.4). 8.18. Le misure adottate recentemente in merito alla distillazione obbligatoria del vino da tavola in base alle rese per ettaro riguardano più le conseguenze che le cause del problema delle eccedenze strutturali. In ogni caso è improbabile che raggiungano risultati più che modesti, dato che i prezzi offerti sono ancora relativamente interessanti. Inoltre, il sistema dei trasferimenti, autorizzato dalla Commissione, consente ai produttori di eludere le sanzioni finanziarie previste dalle misure. Il volume dei trasferimenti denota già di per sé che quello che doveva essere un prezzo penalizzante è ancora allettante per alcuni produttori (cfr. i paragrafi 7.8 - 7.12). 8.19. Occorre ricercare alternative alle misure di distillazione, che sono un sistema mascherato e costoso per distruggere le eccedenze di vino. Occorre urgentemente lasciare che nel mercato comunitario del vino le forze costituenti la domanda e l'offerta agiscano liberamente. >SPAZIO PER TABELLA> La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella sua riunione del 17 settembre 1987. Per la Corte dei conti Marcel MART Presidente RISPOSTE DELLA COMMISSIONE I. Osservazioni preliminari Il settore vinicolo ha dovuto far fronte a una continua diminuzione del consumo di vino da tavola dal 1970. Anche se vi è stato un aumento globale del consumo di vino di qualità prodotto in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), i consumi in generale sono scesi in media dell'1 % all'anno dal 1971, con un accentuarsi del calo a partire dal 1980. Dal lato della produzione, si constata una stabilizzazione della produzione di vino da tavola, soprattutto negli ultimi anni, e un aumento di quella di V.Q.P.R.D.: nel 1971/72, i V.Q.P.R.D. rappresentavano solo il 15 % della produzione totale, mentre oggi corrispondono al 24 %. Va notato che una parte dei quantitativi citati dalla Corte, ossia quelli corrispondenti ai V.Q.P.R.D. e una gran parte degli altri vini, in particolare quelli destinati all'elaborazione delle acqueviti a denominazione di origine controllata, non possono beneficiare degli interventi comunitari: si tratta del 28 % circa della produzione totale. Le misure di distillazione sono quindi applicabili al 70 % della produzione; di questo 70 % ha beneficiato del sostegno, in media, un terzo. Dato il sensibile aumento delle eccedenze di vino da tavola a partire dal 1980, sono stati presi vari provvedimenti per far fronte a una situazione inaccettabile: -riduzione considerevole delle superfici vitivinicole grazie a provvedimenti di estirpazione corrispondenti a circa 18 Mio di hl di vino da tavola; -politica vincolante in materia di distillazione. Ritenendo ancora insufficienti i provvedimenti di estirpazione volontaria, la Commissione ha proposto al Consiglio nel 1986 provvedimenti di limitazione del diritto di reimpianto per tutte le categorie di vino; tali provvedimenti sono stati ricordati nelle proposte di prezzo 1987/88 della Commissione, per sottolinearne la necessità e l'urgenza. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, per completare le misure già prese, delle proposte volte in particolare (COM(87) def.) a: -rafforzare la distillazione obbligatoria; -creare condizioni che inducano a desistere dall'arricchimento a buon mercato. Il Consiglo ha inoltre adottato delle disposizioni che consentono alla Commissione di prendere le misure transitorie necessarie per evitare difficoltà che possano compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria. La relazione che la Commissione deve presentare in merito all'arricchimento, inizialmente prevista per il 1990, sarà conclusa entro il 1o settembre 1989 e il Consiglio si è impegnato a deliberare a maggioranza qualificata sulle misure da prendere nel 1990. Nella sua comunicazione al Consiglio dell'agosto 1987 (COM(87 410 def.), la Commissione ha nuovamente annunciato la sua intenzione di condurre una politica vincolante per quanto riguarda gli interventi, in particolare una degressività più pronunciata dei prezzi della distillazione obbligatoria e la soppressione a termine della distillazione detta garanzia di buon fine e l'aiuto al ricollocamento del vino. Inoltre, per limitare le frodi, con le spese ad esse connesse e i loro effetti nefasti sul mercato, la Commissione ha proposto al Consiglio un rafforzamento dei controlli nel settore vitivinicolo attraverso: -l'istituzione da parte degli Stati membri di un corpo di controllo specializzato (agenzia, brigata o simili) con un organico corrispondente al peso del settore in ciascuno di essi; -la creazione di un corpo limitato di agenti specializzati nei controlli vitivinicoli, incaricati, a livello della Commissione, di assicurare con tutti i mezzi necessari, compresa la partecipazione ai controlli realizzati negli Stati membri, un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie. La discussione a tale merito è stata rinviata alla fine del 1987. Va notato, tuttavia, che sarà una discussione particolarmente difficile in quanto sono in questione competenze nazionali. II. Osservazioni sui vari punti menzionati nella relazione 1. Introduzione ORIGINE E AMBITO DELLA RELAZIONE 1.7. Per quanto riguarda le osservazioni che figurano a tale punto, la Commissione rinvia alle risposte formulate ai punti corrispondenti nelle varie parti della relazione. 2. Analisi del mercato vitivinicolo 1981/82- 1985/86 Principali caratteristiche della produzione negli Stati membri Germania 2.15. Dal 1984 la situazione si è chiarita: i produttori tedeschi devono indicare nelle loro dichiarazioni di produzione, da presentare prima del 15 dicembre, il volume di vino considerato come vino da tavola e il volume considerato atto a diventare vino di qualità. Se un vino atto a dare vino di qualità non lo diventa, esso non può più essere ammesso agli interventi comunitari facoltativi. I diritti a tali interventi si fondano sulla produzione dichiarata. 3. Principali caratteristiche dell'organizazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo Le misure comunitarie relative alla distillazione 3.9.(b) Per quanto riguarda la distillazione detta di garanzia di buon fine, il regolamento del Consiglio consente la consegna di un massimo del 18 % della produzione dell'anno precedente del produttore che ha concluso un contratto di ammasso privato a lungo termine. Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha progressivamente diminuito tale percentuale fino al 13 % nel1986-87. 5. Funzionamento del regime negli Stati membri - risultati del controllo La Commissione è consapevole dei problemi citati dalla Corte dei conti per quanto riguarda i controlli effettuati dagli Stati membri, in particolare i controlli fisici. Essa ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni nazionali su tali problemi e ne ha tratto, per quanto possibile, le conseguenze finanziarie. È in questo contesto che, nel quadro delle proposte relative ai prezzi e alle misure connesse per la campagna 1987/88, essa ha proposto l'istituzione di un corpo di controllo specializzato, dotato di un organico corrispondente all'importanza del settore. Approvazione dei contratti di distillazione facoltativa 5.12.(a) Se un produttore non può fornire la prova d'aver soddisfatto agli obblighi sul piano delle diverse distillazioni obbligatorie, non è ammesso alle misure di distillazioni facoltative l'anno successivo. Se al momento della conclusione del contratto di distillazione facoltativa, il produttore in questione non può ancora fornire detta prova, per ragioni amministrative, l'eventuale anticipo viene pagato con costituzione di una garanzia perché possa ricuperare, qualora non fornisca la prova, l'anticipo dato. 5.12.(b) Prima di ammettere un produttore al beneficio degli interventi facoltativi, lo Stato membro deve verificare la veridicità della prova, fornita dal produttore, del rispetto dei vari obblighi imposti dalla regolamentazione comunitaria. Tale verifica non è necessariamente effettuata nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Le autorità tedesche hanno confermato che il rispetto dell'obbligo, nel quadro della consegna dei sottoprodotti (art. 35 del regolamento (CEE) 822/87), è verificato sulla base dei registri dei produttori interessati, mentre gli eventuali obblighi nel quadro della distillazione obbligatoria del vino da tavola (art. 39 del regolamento (CEE) 822/87) sono verificati sulla base dei fascicoli individuali detenuti dall'organismo d'intervento. 5.13.-5.52. Cfr. introduzione del presente capitolo. Controlli sull'alcole prodotto 5.53. La Commissione ricorda che ha presentato al Consiglio, a quattro riprese, delle proposte di organizzazione del mercato dell'alcole, l'ultima delle quali risale al 1983 (GU C 214 del 10.8.1983, pagina 7). Nessuna di tali proposte è stata adottata dal Consiglio. 6. Gestione da parte della Commissione Gli sforzi intrapresi per migliorare l'equilibrio nel settore viticolo si sono tradotti in una importante serie di disposizioni, quali il limite agli impianti, la disciplina in materia di diritti di reimpianto, l'obbligo di distillare i vini prodotti con uve da tavola e i sottoprodotti, la limitazione dell'accesso alle misure facoltative, l'applicazione di una distillazione obbligatoria, ecc. Per ottenere i risultati voluti, è indispensabile assicurarsi che la legislazione sia applicata correttamente. Attualmente i controlli negli Stati membri sono svolti da una molteplicità di organismi, poco o per nulla specializzati in materia viticola. La loro efficacia è incontestabilmente limitata da questa dispersione, dall'assenza di specificità e dalle rigide separazioni amministrative. Il mancato rispetto della regolamentazione può essere attualmente scoperto solo in occasione dei controlli a posteriori effettuati dal FEAOG. Inoltre il settore è stato pesantemente colpito, tanto nel 1985, quanto nel 1986, da gravi frodi (presenza di glicol etilenico e di metanolo in taluni vini) che hanno avuto, almeno a breve termine, effetti negativi sui consumi. Appare quindi indispensabile, per limitare le frodi, con le spese a queste connesse e i nefasti effetti sul mercato, completare l'azione avviata dal Consiglio per l'adozione del regolamento riguardante lo schedario viticolo con altri provvedimenti aventi lo scopo: -di imporre l'istituzione da parte degli Stati membri di un corpo di controllo specializzato (agenzia, brigata o simili) con un organico corrispondente al peso del settore in ciascuno di essi; -di creare un corpo limitato di agenti specializzati nei controlli vitivinicoli incaricati, a livello della Commissione, di assicurare con tutti i mezzi necessari, compresa la partecipazione ai controlli realizzati negli Stati membri, un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie. La Commissione ricorda gli sforzi da essa compiuti in passato, insieme al Parlamento europeo, senza purtroppo riuscire a tradurre le sue idee nella regolamentazione comunitaria. 6.3. Le missioni effettuate dai suoi servizi nel quadro della liquidazione dei conti hanno consentito alla Commissione di conoscere meglio i sistemi di gestione e di controllo in vigore negli Stati membri. La Commissione possiede ora informazioni relativamente precise e complete sull'oggetto, la natura e l'estensione dei controlli effettuati dai servizi nazionali. Tale documentazione è soddisfacente per la Francia e la Germania, mentre per l'Italia e la Grecia le informazioni a disposizione della Commissione dovranno essere completate nel corso di prossime missioni. Infine, l'instaurazione di nuovi metodi di controllo comunitario (audit dei sistemi) a partire dall'esercizio 1986 dovrebbe consentire di ampliare e di approfondire la conoscenza dei sistemi di controllo nazionali e di misurarne l'affidabilità. 6.4. Per i servizi addetti alla gestione dei mercati, i contatti diretti e in loco non rappresentano il compito principale. Tuttavia i funzionari di questi servizi si informano direttamente presso gli Stati membri del funzionamento dell'organizzazione comune di mercato quando si presenti la possibilità. Normalmente essi raccolgono le informazioni necessarie concernenti il mercato e l'applicazione della regolamentazione direttamente presso i servizi degli Stati membri, le organizzazioni professionali e attraverso regolari scambi di opinioni in comitati di gestione e comitati consultivi, nonché attraverso le pubblicazioni settoriali. Le informazioni ricevute sulle norme di applicazione nazionali sono regolarmente verificate e messe a disposizione dei servizi della Commissione addetti alla liquidazione dei conti. 6.5.(a) (i) La Commissione condivide il parere della Corte secondo il quale il sistema di rilevazione dei prezzi di mercato non è pienamente soddisfacente, malgrado i numerosi cambiamenti di criteri. Il problema principale è che gran parte del vino commercializzato non passa necessariamente per le piazze di rilevazione. La Commissione sta studiando il problema e si riserva di proporre gli adeguamenti che si rivelassero necessari. Comunque l'applicazione delle misure d'intervento non dipende più unicamente, come in passato, dalle quotazioni registrate. 6.5.(a) (ii) Il regolamento (CEE) n. 2396/84 ha autorizzato la Commissione, nel quadro della redazione (a dicembre) di un bilancio previsionale, a ricorrere a fonti d'informazione diverse dalle comunicazioni degli Stati membri. Questa disposizione è stata adottata a seguito delle sensibili correzioni che la Commissione ha dovuto apportare all'inizio del 1984 al bilancio adottato nel dicembre 1983. Da allora, la Commissione ha consultato altre fonti d'informazione nel quadro dell'adozione del bilancio previsionale, senza che queste fonti fornissero dati diversi da quelli degli Stati membri. Del resto nelle campagne posteriori al 1983/1984 le previsioni dei diversi bilanci previsionali sono state confermate dai risultati. 6.5.(a) (iii) La Commissione procede attualmente ad un'indagine in Italia sulle irregolarità dei bilanci relativi ai vini. Gli organi di controllo sono tenuti regolarmente informati dell'evoluzione delle procedure in corso. La Commissione giudicherà l'eventuale impatto finanziario a partire dai risultati di questa indagine. 6.5.(b) La mancanza di informazioni non porta all'apertura quasi automatica di una distillazione, bensì all'esistenza di eccedenze strutturali nel mercato dei vini da tavola. La fondatezza delle decisioni di distillazione, sul piano dell'equilibrio globale del mercato, non è stata mai messa in causa a posteriori. 6.5.(c) (i) Cfr. osservazioni generali, capitoli 5 e 6. 6.5.(c) (ii) La Commissione, constatata la mancata corrispondenza tra i quantitativi di sottoprodotti distillati e i volumi di produzione, ha proposto al Consiglio, che l'ha adottato nel 1982, l'articolo 47 del regolamento di base [attualmente regolamento (CEE) n. 822/87] secondo il quale, prima di poter beneficiare delle misure comunitarie, il produttore deve fornire la prova di aver rispettato tutti i suoi obblighi (compreso quello di distillazione dei sottoprodotti). La Commissione sta attualmente esaminando i problemi relativi alla produzione di vini con uve che beneficiano di una duplice classificazione. Essa presenterà nel corso della campagna 1987-1988 una relazione in materia e proporrà le eventuali opportune modifiche alla regolamentazione. 6.5.(d) (i) La Commissione ritiene che sia effettivamente auspicabile definire un livello minimo di controlli fisici. Occorre tuttavia osservare che l'assenza di uno schedario viticolo in taluni Stati membri può rendere difficile tale controllo. Il problema è all'esame. È chiaro che l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario, decisa nel 1986 e che si realizzerà in 6 anni, faciliterà l'esercizio dei controlli. La Commissione curerà che lo schedario sia realizzato entro il termine previsto. 6.5.(d) (ii) e (iii) All'inizio del 1986 la Commissione ha presentato una proposta, tuttora all'esame del Consiglio, tesa a modificare le norme generali in materia di distillazione e che prevede, tra l'altro, un rafforzamento dei controlli all'entrata in distilleria, perché si possa procedere ad analisi per sondaggio ed analisi qualora si sospettasse una non conformità del vino in questione con la legislazione comunitaria. Il sistema potrebbe prevedere anche un numero minimo di queste analisi. S'intende promuovere a livello comunitario l'applicazione del metodo di controllo previsto dal professor Martin, che permette in particolare di scoprire l'arricchimento fraudolento di vino. In questo quadro, la Commissione potrebbe finanziare agli Stati membri viticoli l'apparecchiatura necessaria per le analisi. 6.5.(d) (iv) La regolamentazione comunitaria non si limita a definire i vini da tavola, ma definisce altresì in modo molto preciso le pratiche enologiche autorizzate per la loro produzione (allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87). La scoperta delle sofisticazioni dipende tuttavia non tanto dalle definizioni, quanto dal numero e dalla qualità dei controlli effettuati (cfr. risposta al punto 6.5.(c) (ii). 6.5.(d) (vi) Perché si possa tener conto delle norme amministrative nazionali, resta di competenza degli Stati membri la definizione della prova. Se la Commissione constata che in uno Stato membro questa prova non è soddisfacente, chiederà a tale Stato di modificarla. 6.5(d) (viii) e (ix) In taluni Stati membri è amministrativamente impossibile individualizzare la produzione nell'ambito di una cantina cooperativa. In tal caso l'obbligo di distillare si applica all'insieme dei produttori riuniti nella cooperativa. Il previsto schedario vitivinicolo dovrebbe risolvere il problema. 7. Efficacia delle misure relative alla distillazione Smaltimento delle eccedenze di vino 7.2. Come già precisato nelle osservazioni preliminari, le eccedenze non sono create da un aumento della produzione di vino da tavola, ma essenzialmente della diminuzione del consumo di tale categoria di vino. Un produttore di vino può beneficiare delle misure d'intervento solo per parte del suo raccolto. Per esempio, un produttore di vino da tavola che ha un rendimento di 125 hl per ettaro e che sfrutta al massimo le sue possibilità nel quadro del regime d'intervento (compresi gli obblighi), potrebbe consegnare per la distillazione al massimo il 44 % della sua produzione di vino da tavola, beneficiando di un prezzo medio pari al 69 % circa del prezzo di orientamento; tale prezzo medio si situa ben al di sotto dell'attuale prezzo di mercato. 7.3.(a) (b) e (c) Un titolo alcolometrico naturale elevato è generalmente considerato come un indizio importante della qualità di un vino non solo per l'alcole in sé, ma soprattutto perché il titolo elevato è connesso ad altre importanti caratteristiche qualitative. Un titolo alcolometrico naturale elevato è normalmente ottenuto grazie a rese basse, mentre un titolo naturale basso è spesso il risultato di rese alte. Se i prezzi fissati per la distillazione privilegiassero i vini a basso titolo e ad alta resa, potrebbe risultarne un incentivo ad accrescere la produzione di tali vini. Ai sensi della regolamentazione comunitaria, il titolo alcolometrico può essere aumentato grazie all'arricchimento con saccarosio o con mosto concentrato, il cui prezzo è abbassato a livello di quello del saccarosio grazie ad un aiuto. La Commissione ha da sempre insistito perché il Consiglio scoraggi tale pratica, in quanto essa costituisce un incentivo ad aumentare le rese per ettaro. 7.3.(d) Per quanto riguarda la gestione del mercato, a partire dal 1984 la Commissione ha progressivamente ridotto gli interventi a prezzo elevato ed ha rafforzato il sistema di distillazione obbligatoria, che non solo si effettua a basso prezzo, ma presenta anche un carattere penalizzante per le alte rese: durante la campagna 1986-1987, è stata decisa la distillazione obbligatoria per un volume di quasi 23 Mio di hl, compresa la parte deducibile della distillazione preventiva, su un'eccedenza globale di vino da tavola valutata a 36 Mio di hl. La Commissione si muove con prudenza. Sulla base di una dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in occasione della concertazione sulla revisione dei regolamenti relativi all'organizzazione del mercato vitivinicolo, nel marzo 1985, è stato ribadito che le varie misure d'intervento previste dalla regolamentazione per il risanamento del mercato devono essere applicate in modo equilibrato. 7.4. L'inadeguatezza degli attuali meccanismi per lo smercio degli alcoli di vino costituisce una difficoltà più importante del loro costo, anche se questo è elevato. L'importo attuale degli aiuti, infatti, non è sufficiente perché un distillatore affronti per proprio conto la concorrenza degli alcoli di melassa e sintetici, tanto più che gli organismi nazionali d'intervento praticano, grazie ad aiuti nazionali supplementari, prezzi che impediscono praticamente al distillatore la vendita diretta (cfr. il problema citato dalla Corte al punto 7.6.(b) situazione intermedia). 7.8.-7.12. Gli obblighi di ciascun produttore, nel quadro della distillazione obbligatoria, sono calcolati sulla base della resa per ettaro e del volume di vino da tavola prodotto, indipendemente dal fatto che vi sia o meno una richiesta di fornitura a un altro produttore (trasferimento). Un produttore deciderà di chiedere un trasferimento solo se il prezzo offerto per il suo vino sul mercato è più alto che altrove: in altri termini, se ha trovato uno sbocco per il proprio vino. Se il prezzo è inferiore, per esempio in Sicilia, tale vino sarà richiesto nel quadro dei trasferimenti; di conseguenza, il prezzo del vino in Sicilia aumenterà e si avvicinerà agli altri prezzi praticati nella Comunità. Che così avvenga è stato confermato, in particolare per il 1984/85, in Sicilia. A questo punto i trasferimenti si interromperanno automaticamente e il prezzo del vino in Sicilia sarà più commisurato di prima agli altri prezzi. I trasferimenti consentono inoltre di ovviare, almeno in parte, alle difficoltà connesse al fatto che la regola di Dublino stabilisce gli obblighi dei produttori in funzione della resa ottenuta, indipendentemente dal prezzo che ottengono per il loro vino sul mercato. Un produttore che ottenesse per il suo vino da tavola un prezzo superiore al prezzo di orientamento (è il caso dell'insieme dei vini di taluni produttori in altre regioni) sarebbe costretto, senza i trasferimenti, a consegnare il suo vino, anche se il mercato lo apprezza. Taluni buoni vini verrebbero quindi ritirati dal mercato, mentre altri, meno apprezzati, vi rimarrebbero. È comunque evidente che i trasferimenti hanno anche lati negativi: la Commissione, tenuto conto dell'esperienza acquisita, peserà i pro e i contro prima di pronunciarsi sull'eventuale abbandono del sistema dei trasferimenti. Distillazione obligatoria del vino da tavola 7.13. La Grecia ha problemi amministrativi specifici, di cui si è tenuto conto nella regolamentazione. 8. Conclusioni generali La Commissione condivide il parere della Corte dei conti sui problemi che si pongono nel settore del vino, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti comunitari di distillazione. Come la Corte essa ha individuato delle carenze, che è intenta da anni ad eliminare. Proposte al riguardo, comportanti in particolare due importanti modifiche dell'orientamento, sono state presentate al Consiglio nell'ambito delle proposte relative ai prezzi e alle misure connesse per le campagne 1986/87 e 1987/88. Una notevole parte di esse è tuttora all'esame del Consiglio. La Commissione ribadisce il suo impegno a rafforzare la lotta contro le frodi e le irregolarità. Essa prosegue attualmente tale azione con la necessaria fermezza, nei limiti dei mezzi disponibili e tenendo conto dei vincoli di bilancio. A questo proposito sono stati assunti degli impegni al più alto livello, che saranno tradotti quanto prima in proposte concrete. Come indicato sopra, sono state constatate alcune gravi irregolarità. In merito ad esse sono state avviate delle procedure che vengono seguite con la massima diligenza e tenendo costantemente informate le autorità preposte al controllo. Le note figurano alla fine della relazione.