Comunicazione della Commissione - Contratto di programma (87/C 35/02)
Gazzetta ufficiale n. C 035 del 13/02/1987 pag. 0002
CONTRATTO DI PROGRAMMA (87/C 35/02) Fra- la Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «la Commissione»)e-la Repubblica ellenica,in appresso denominate «le parti contraenti»,è convenuto quanto segue: TITOLO I Azione congiunta di attuazione del Programma integrato mediterraneo per l'isola di Creta (in appresso denominato «PIM-Creta») Articolo 1 Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 2 settembre 1986 e scade alla data di realizzazione del PIM-Creta. Nel quadro del presente contratto, le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione dell'integralità del PIM-Creta, quale è stato adottato con la decisione della Commissione del 29 luglio 1986. L'azione congiunta è intesa ad assicurare:- l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM-Creta, in particolare mediante una buona organizzazione amministrativa a tutti i livelli;-un coordinamento con gli organi rappresentativi dei beneficiari e con tutte le amministrazioni interessate;-una gestione appropriata dei contributi nazionali e comunitari mediante risorse di bilancio;-un'informazione attendibile, pertinente e rapida delle parti contraenti;-il rispetto delle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi generali di disciplinamento della produzione, definiti dalla politica agraria comune, nonché i bandi di gara e la stipulazione di contratti. TITOLO II Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione Articolo 2 1. Il ministro dell'economia nazionale è garante della buona esecuzione del PIM-Creta.Il ministro sarà assistito da un comitato di controllo con sede a Creta. I compiti e le competenze del comitato di controllo, come ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM-Creta al capitolo 5, paragrafo 53. Il comitato di controllo deve comprendere, fra gli altri, i membri permanenti precisati all'allegato 1. Il numero totale dei membri permanenti resta nei limiti indicati.Il ministro decide le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la costituzione di un comitato interministeriale presieduto da un suo rappresentante. I compiti e le competenze di questo comitato interministeriale, come ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dal ministro, sono definiti dal PIM-Creta al capitolo 5, paragrafo 54. In tal caso, questi nuovi compiti saranno notificati dalla Repubblica ellenica alla Commissione.La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le disposizioni di coordinamento necessarie a livello comunitario. 2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto la riguarda, a fornire tutte le istruzioni utili alle persone cui sono assegnati compiti in virtù del presente contratto di programma, in particolare per garantire la consultazione e il coordinamento necessari alla buona esecuzione del PIM-Creta. Articolo 3 I prefetti di dipartimento sono responsabili, ciascuno per il proprio dipartimento e per la parte del PIM-Creta finanziata dal bilancio dipartimentale, della buona esecuzione del PIM-Creta. Analogamente, per la parte del PIM-Creta che non è finanziata dal bilancio dipartimentale, i prefetti dovranno vigilare affinché siano adottate le disposizioni necessarie per la buona esecuzione del PIM. In occasione dell'accordo previsto all'articolo 9 del presente contratto e alla luce di una prima esperienza di attuazione, le parti contraenti si impegnano ad esaminare l'opportunità di rafforzare l'autorità concessa ai prefetti di dipartimento, al fine di accelerare le decisioni amministrative e di bilancio necessarie. Articolo 4 Il presidentre del comitato di controllo, dopo aver sentito il parere conforme degli altri prefetti di dipartimento di Creta, decide l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma «Misure relative all'attuazione» del PIM-Creta. Tali stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse all'esecuzione del PIM-Creta. Articolo 5 Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sottoprogrammi che fanno parte del PIM-Creta. Ciascun responsabile del controllo assicura che un'informazione completa e uniforme sia fornita ai prefetti di dipartimento e al comitato di controllo relativamente a ciascuna delle misure che fanno parte del suo sottoprogramma, secondo le disposizioni degli articoli 12 e 13 del presente contratto. Egli deve regolarmente richiamare l'attenzione dei prefetti di dipartimento e delle altre autorità elleniche, dopo aver informato il prefetto, sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del suo sottoprogramma, quale è stato approvato. Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assume anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato. Articolo 6 Entro il 1° ottobre 1986, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo, che fra parte del servizio regionale del ministero dell'economia nazionale a Creta. La Commissione ne è informata. La Commissione designa i propri rappresentanti in seno al comitato di controllo entro il 1° ottobre 1986. Le autorità elleniche ne sono informate. Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, compreso il trattamento materiale dei dati d'informazione. Nell'assolvere questi compiti, il segretario dispone del personale e dei mezzi materiali richiesti, che mette a disposizione del comitato di controllo. Articolo 7 Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 31 dicembre 1986, di un responsabile della valutazione nell'ambito del comitato di controllo. Il responsabile della valutazione deve comprovare l'esperienza e le conoscenze professionali necessarie ad assolvere il proprio compito ed essere nominato al di fuori della funzione pubblica. Le disposizioni del contratto di assunzione dovranno essere convenute fra le parti contraenti. La remunerazione sarà imputata agli stanziamenti che figurano sotto voce «Valutazione» del sottoprogramma n. 6 «Misure relative all'attuazione» del PIM-Creta. Il responsabile della valutazione ha la facoltà di visitare, con debito preavviso, i luoghi delle operazioni in corso. TITOLO III Finanziamento comunitario e nazionale Articolo 8 L'elenco e lo scadenzario delle misure prese in considerazione a titolo del PIM-Creta figurano nell'allegato 1 del PIM-Creta. Il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario mediante stanziamenti di bilancio è precisato all'allegato 2 del presente contratto. Tali previsioni si intendono in ECU correnti, senza indicizzazione. Gli impegni e i pagamenti mediante stanziamenti di bilancio, che, a norma del regolamento (CEE) n. 2088/85, dovranno essere decisi secondo le modalità proprie di ciascuna fonte di finanziamento, sono versati in ECU, ad eccezione dei contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, e dei versamenti connessi a tale fondo, che sono imputati alla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85. In questi due ultimi casi, i versamenti in ECU saranno effettuati quanto prima. Il tasso di cambio applicato per la conversione della dracma in ECU è il tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese durante il quale il versamento viene effettuato. Le autorità elleniche presentano per ciascun dipartimento di Creta e al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno uno stato di previsione dell'anno in corso, in cui sono descritti distintamente gli stanziamenti gestiti dagli organi nazionali e quelli gestiti dagli organi dipartimentali ai fini dell'attuazione del PIM-Creta. Gli stati di previsione sono accompagnati da un quadro d'insieme del PIM-Creta, desunto dai bilanci adottati dalle autorità elleniche, per consentire raffronti diretti con le previsioni di finanziamento annuali di ciascun sottoprogramma del PIM-Creta, misura per misura. Tali previsioni mettono in evidenza anche l'importo del contributo comunitario destinato alla realizzazione delle misure. Il quadro d'insieme e gli stati di previsione sono trasmessi al comitato di controllo dal ministro dell'economia nazionale entro il 15 aprile di ogni anno. Articolo 9 Anteriormente al 31 agosto 1987 le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni 1988-1992 inclusi. Esse propongono anche le eventuali modifiche o precisazioni da apportare all'allegato 1 del PIM-Creta. Successivamente, la Commissione esamina e determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM-Creta per un periodo successivo al 1987, rivedendo in conseguenza l'allegato 1 del PIM-Creta. Il calendario delle previsioni di impegni e di pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario da imputare agli stanziamenti di bilancio viene aggiornato e comunicato alle autorità ellenche con l'elenco e lo scadenzario delle misure e l'allegato 1 riveduto del PIM-Creta, entro la fine del 1987. Nel contempo le parti contraenti verificano l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo, contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conseguenze per il proseguimento del PIM-Creta. Articolo 10 Irregolarità o modifiche sostanziali non soggette all'approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM-Creta, in particolare quelle relative all'introduzione o al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM-Creta, fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2088/85. Se la Commissione prevedesse l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 o 4, del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica ellenica sarebbe messa in grado di presentare le sue osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione. TITOLO IV Operazioni di valutazione e più generalmente di controllo Articolo 11 In base a un modello che la Commissione dovrà proporre, le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di raccolta e di gestione dei vari dati relativi alle operazioni di valutazione e di controllo al più tardi il 31 marzo 1987, tenendo conto delle regole interne di valutazione e di controllo proprie di ciascun fondo strutturale. Articolo 12 A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno e ogni tre mesi, ciascun responsabile del controllo elabora degli stati di previsione di cui all'articolo 8, indicando, per dipartimento e per l'insieme dell'isola di Creta, l'esecuzione del suo sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti versati ai beneficiari finali. Tale informazione è tenuta a disposizione del comitato di controllo da parte del suo segretario. La Commissione informa il comitato di controllo, secondo le stesse scadenze, dell'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per le misure che rientrano nei sottoprogrammi. Articolo 13 Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma in termini di spese pubbliche, spese totali e indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni basate sull'allegato I del PIM-Creta. La relazione commenta, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali fra due relazioni consecutive è inferiore del 50 % a quanto previsto dallo scadenziario del PIM-Creta. Articolo 14 In base, segnatamente, alle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazione in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo. La relazione contiene pareri:a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM-Creta in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza socioeconomica;b)sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM-Creta quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato;c)sulle eventuali modifiche delle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato 1 del PIM-Creta, per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici; d)sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni. La relazione ha carattere riservato e viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nella relazione, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che i prefetti di dipartimento decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del suo presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo. Articolo 15 Anteriormente al 31 luglio di ogni anno e per la prima volta nel 1987, la Commissione fornisce alle autorità elleniche un elenco delle domande di contributo comunitario che dovranno essere presentate alla Commissione durante l'anno successivo con il relativo scadenzario. Al più tardi il 31 ottobre di ogni anno, le autorità elleniche mettono a disposizione della Commissione un elenco sommario e uno scadenzario di azioni nazionali di carattere amministrativo o legislativo aventi particolare importanza per l'attuazione del PIM-Creta durante l'anno successivo, in particolare le azioni di cui al paragrafo 54.5 del PIM-Creta, indicando le autorità nazionali o locali responsabili. Durante il corso dell'anno, i responsabili del controllo vigilano sull'esecuzione delle suddette azioni amministrative e legislative. Articolo 16 Per quanto riguarda il programma specifico di azione per Creta, finanziato in base all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le informazioni previste dalla decisione 85/22/CEE della Commissione del 5 dicembre 1984, concernenti le operazioni per il miglioramento dell'infrastruttura rurale, l'irrigazione e le misure forestali realizzate nell'anno civile precedente. TITOLO V Informazioni per la concessione dei contributi comunitari Articolo 17 Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità proprie di ciascun fondo. Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario oltre i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche entro il 30 novembre 1986 e dovranno essere rinviati entro la fine dello stesso anno. Successivamente, qualsiasi altra modifica eventualmente necessaria sarà notificata in tempo opportuno. Per quanto riguarda i pagamenti in base alla sola linea di bilancio particolare di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica dei moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento entro il 30 novembre 1986 ed essere rinviati entro la fine dello stesso anno. Successivamente, qualsiasi altro modulo eventualmente necessario sarà notificato in tempo opportuno. Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per l'isola di Creta, finanziato dal FEAOG, sezione orientamento, in base all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche dovranno rispettare le procedure previste dalla decisione 83/644/CEE della Commissione nonché quelle relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2966/83. TITOLO VI Rispetto delle politiche comunitarie Articolo 18 Le autorità elleniche sottopongono al parere della Commissione i termini di riferimento degli studi e delle ricerche previsti nel sottoprogramma 1, misura 4, punto 1.1, secondo trattino, misura 6 e misura 7, punto 1.1, lettera b), primo comma, dell'allegato 1 del PIM-Creta entro il 31 ottobre 1986. Durante l'esecuzione, il comitato di controllo è informato dal responsabile del sottoprogramma 1 sullo svolgimento dei suddetti studi e ricerche e procede a una continua valutazione. Il responsabile del controllo del sottoprogramma 1 vigila, in particolare, su un efficace coordinamento dello svolgimento e dei risultati degli studi e delle ricerche summenzionati nel quadro delle proprie funzioni, quali sono definite agli articoli 12 e 13 del presente contratto. I termini di riferimento degli studi e delle ricerche riguardano, in particolare, le previsioni dell'offerta e della domanda di prodotti agricoli, le prospettive di sbocchi normali e/o le modalità di promozione di questi prodotti, in particolare di quelli interessati ad un'estensione della superficie irrigua e/o che sono oggetto di operazioni di riconversione. Articolo 19 Per consentire alla Commissione di esaminare l'opportunità di utilizzare la riserva finanziaria indicativa di cui al paragrafo 15.7 del PIM-Creta secondo le modalità previste all'articolo 9 del presente contratto, entro il 30 giugno 1987 le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, in forma coordinata, le relazioni degli studi e delle ricerche di cui all'articolo 18, con i relativi risultati disponibili, nonché una relazione di sintesi. Articolo 20 Le autorità elleniche notificano in via preliminare alla Commissione l'elenco sommario dei progetti d'investimento relativi al settore secondario che possono essere presi in considerazione per un finanziamento ai sensi della legge nazionale n. 1262/82 con il contributo della Comunità nel quadro dei PIM. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:- l'investimento concerne un settore sensibile che figura in un elenco comunicato dalla Commissione al governo greco;-l'investimento deve superare 300 000 ECU;-l'investimento inferiore a 300 000 ECU è effettuato da un'impresa, il cui fatturato supera 3 milioni di ECU oppure il cui capitale è controllato per oltre un terzo da un'impresa che soddisfa il criterio precedente relativo al fatturato. Su richiesta, le autorità elleniche forniscono alla Commissione un fascicolo particolareggiato per ciascun progetto individuale prima di prendere la decisione di finanziamento. Su richiesta, le autorità elleniche notificano in via preliminare tutti i progetti d'investimento superiori a 15 milioni di ECU accompagnati da uno studio sulle possibilità di realizzazione e di redditività, che è solitamente richiesto dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Al termine di ogni semestre civile, le autorità elleniche trasmettono inoltre alla Commissione, in forma raggruppata, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nonché una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, al fine di comprovare il rispetto delle direttive 77/62/CEE, 80/797/CEE e 71/305/CEE. Articolo 21 Le autorità elleniche comunicano alla Commissione, per accordo, per tutti i progetti d'investimento in infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU, un'analisi socioeconomica costi-benefici. I progetti industriali e d'infrastruttura che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitati di controllo alla luce dei risultati degli studi suindicati. Articolo 22 Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più ampia pubblicità possibile degli interventi comunitari relativi ai progetti individuali, il cui costo supera i 500 000 ECU. A tal uopo pannelli permanenti dovranno essere collocati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti. TITOLO VII Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione Articolo 23 I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM-Creta sono versati sul conto o sui conti della Banca di Grecia indicati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nel quadro del FEAOG, sezione orientamento, e del Fondo sociale europeo. TITOLO VIII Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive del contratto Articolo 24 Modifiche sostanziali del PIM-Creta che devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM secondo le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 saranno oggetto di clausole aggiuntive del presente contratto. TITOLO IX Disposizione finale Articolo 25 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Creta, il 2 settembre 1986. Per la CommissionePer la Repubblica ellenica G. VARFISK. SIMITIS ALLEGATO 1: Composizione del comitato di controllo del PIM-Creta Numero di persone Presidente: Il prefetto di Iraklion 1 Segretario permanente: Servizio regionale del ministero dell'economia nazionale di Creta 1 Membri permanenti: I prefetti di Sitia, Rethymnon e Khania o loro supplenti (1) (2) 3 Un rappresentante dell'unione locale delle municipalità 1 Un rappresentante delle camere di commercio 1 Un rappresentante delle camere tecniche 1 Un rappresentante dell'unione delle cooperative agricole 1 I responsabili del controllo di ciascun sottoprogramma che fa parte del PIM-Creta 6 Il responsabile delle operazioni di valutazione 1 Un massimo di tre persone designate dalle autorità elleniche 3 Un massimo di tre rappresentanti della Commissione 3 Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti 1 23 Membri facoltativi: Su invito del presidente del comitato o su richiesta della Commissione, un rappresentante dei servizi pubblici, nonché rappresentanti delle agenzie o degli altri organismi direttamente interessati possono partecipare a una riunione del comitato di controllo in quanto responsabili delle misure in discussione, qualora i membri permanenti del comitato non siano in grado di assumere in modo soddisfacente tale rappresentanza. (1) Designati dal prefetto in questione. (2)Ciascun prefetto di dipartimento può essere accompagnato da una persona. ALLEGATO 2 Fondi Previsioni finanziarie (1): PIM-Creta Impegni Pagamenti 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Totale 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Totale 1. FEAOG 2. FESR 3. FSE 4. Linea 551 10,023 17,582 0,024 15,472 8,946 19,850 0,200 19,252 6,675 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 1,167 - - - 50,16 85,78 0,92 102,50 3,816 7,033 0,012 6,189 10,423 13,214 0,112 12,342 10,445 15,097 0,17 15,839 6,797 12,724 0,14 15,264 5,837 9,670 0,14 13,555 5,837 9,670 0,14 13,555 5,837 9,670 0,14 13,555 1,167 8,703 0,070 12,199 50,16 85,78 0,92 102,50 Totale 43,101 48,248 30,040 29,202 29,202 29,202 29,202 1,167 239,36 17,050 36,091 41,551 34,925 29,202 29,202 29,202 22,139 239,36 (2) Conformemente al programma finanziario di cui al paragrafo 43.2 del PIM-Creta, se gli impegni particolareggiati per il periodo 1988-1992 non sono ancora disponibili, sono calcolati in base a una media annua.