Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0052 - 0052
***** Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto (1) (Autorizzazione di una misura derogativa richiesta dal governo del Regno Unito) Con lettera del 18 febbraio 1987 il governo britannico ha inviato alla Commissione, in applicazione delle disposizioni succitate, una domanda tesa a prorogare di due anni la misura derogativa alla sesta direttiva autorizzata per un primo periodo di due anni con decisione 85/369/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1985 (2). Scopo di questa misura derogativa è di evitare evasioni fiscali applicando un sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto laddove il sistema di commercializzazione di talune ditte si fondi sulla vendita dei loro prodotti a rivenditori non tenuti ad esservi assoggettati. La Commissione ha informato gli altri Stati membri della predetta domanda di proroga con lettera del 24 marzo 1987. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 4, della sesta direttiva, la decisione del Consiglio sarà considerata acquisita se in un termine di due mesi a decorrere dall'informazione di cui al paragrafo precedente né la Commissione né uno Stato membro avranno chiesto che la pratica sia esaminata dal Consiglio. Dato che né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto tale esame entro il termine previsto, la decisione del Consiglio si consideri acquisita in data 25 maggio 1987. (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 60.