31987S3309

Decisione n. 3309/87/CECA della Commissione del 3 novembre 1987 che fissa i tassi corretti di riduzione per il quarto trimestre 1987 nell' ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 04/11/1987 pag. 0019 - 0019


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DECISIONE N. 3309/87/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1987

che fissa i tassi corretti di riduzione per il quarto trimestre 1987 nell'ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderugiche (1),

considerando che i tassi di riduzione relativi a taluni prodotti sono stati fissati per il quarto trimestre 1987 dalla decisione n. 2819/87/CECA della Commissione (2);

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 della decisione n. 3485/85/CECA dispone che i suddetti tassi di riduzione possano venire modificati entro la prima settimana del secondo mese del trimestre in questione per tener conto dell'evoluzione della situazione di mercato;

considerando che la situazione di mercato rende necessaria una tale modifica dei tassi di riduzione per il quarto trimestre del 1987, basandosi su studi eseguiti in collaborazione con imprese e associazioni d'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al quarto trimestre del 1987 che figurano nella decisione n. 2819/87/CECA per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati:

« categoria Ia: 45

categoria Ib: 45

categoria II: 38 »

2. I tassi di riduzione per il calcolo della parte delle quote di produzione relative alle consegne nell'ambito del mercato comune che figura nella decisione n. 2819/87/CECA per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati:

« categoria Ia: 54 »

3. I suddetti tassi di riduzione sostituiscono i tassi corrispondenti fissati dalla decisione n. 2819/87/CECA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

(1) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.

(2) GU n. L 269 del 22. 9. 1987, pag. 21.