Decisione n. 3309/87/CECA della Commissione del 3 novembre 1987 che fissa i tassi corretti di riduzione per il quarto trimestre 1987 nell' ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 04/11/1987 pag. 0019 - 0019
***** DECISIONE N. 3309/87/CECA DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1987 che fissa i tassi corretti di riduzione per il quarto trimestre 1987 nell'ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderugiche (1), considerando che i tassi di riduzione relativi a taluni prodotti sono stati fissati per il quarto trimestre 1987 dalla decisione n. 2819/87/CECA della Commissione (2); considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 della decisione n. 3485/85/CECA dispone che i suddetti tassi di riduzione possano venire modificati entro la prima settimana del secondo mese del trimestre in questione per tener conto dell'evoluzione della situazione di mercato; considerando che la situazione di mercato rende necessaria una tale modifica dei tassi di riduzione per il quarto trimestre del 1987, basandosi su studi eseguiti in collaborazione con imprese e associazioni d'impresa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al quarto trimestre del 1987 che figurano nella decisione n. 2819/87/CECA per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati: « categoria Ia: 45 categoria Ib: 45 categoria II: 38 » 2. I tassi di riduzione per il calcolo della parte delle quote di produzione relative alle consegne nell'ambito del mercato comune che figura nella decisione n. 2819/87/CECA per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati: « categoria Ia: 54 » 3. I suddetti tassi di riduzione sostituiscono i tassi corrispondenti fissati dalla decisione n. 2819/87/CECA. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 269 del 22. 9. 1987, pag. 21.