DECISIONE N. 339/87/CECA DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1987 che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1987 nell' ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sisterna di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le impresse siderurgiche -
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 04/02/1987 pag. 0007 - 0007
***** DECISIONE N. 339/87/CECA DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1987 che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1987 nell'ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sisterna di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le impresse siderurgiche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche (1), considerando che i tassi di riduzione relativi a taluni prodotti sono stati fissati per il primo trimestre 1987 dalla decisione n. 3673/86/CECA della Commissione (2); considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 3485/85/CECA dispone che i suddetti tassi di riduzione possano venire modificati entro la prima settimana del secondo mese del trimestre in questione per tener conto dell'evoluzione della situazione di mercato; considerando che la situazione di mercato rende necessaria una tale modifica dei tassi di riduzione per il primo trimestre 1987, basandosi su studi eseguiti in collaborazione con imprese e associazioni d'impresa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al trimestre 1987 che figurano nella decisione n. 3673/86/CECA della Commissione per le categorie sottoindicate di prodotti sono cosi modificati: « categoria Ia: - 52 % categoria Ib: - 48 % ». 2. I suddetti tassi di riduzione sostituiscono i tassi corrispondenti fissati dalla decisione n. 3673/86/CECA della Commissione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 20.