31987R4151

Regolamento (CEE) n. 4151/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti nel settore dei regimi doganali economici in seguito all' entrata in vigore della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0279
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0279


REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti nel settore dei regimi doganali economici in seguito all'entrata in vigore della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato del regolamento (CEE) n. 3985/84(2), in particolare l'articolo 15,

considerando che con il suddetto regolamento il Consiglio ha adottato, a decorrere dal 1o gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che sostituisce quella attuale ; che occorre pertanto adeguare la classificazione delle merci elencate nei seguenti regolamenti nel campo dei regimi doganali economici :

-regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo(3),

-regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard(4),

-regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica(5),

-regolamento (CEE) n. 2656/87 della Commissione, del 1° settembre 1987, recante applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo(6) -regolamento (CEE) n. 2657/87 della Commissione, del 1° settembre 1987, recante deroga al divieto di ricorrere alla compensazione per equivalenzia per il frumento duro(7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue :

1)L'indicazione « della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune » che figura all'articolo 29, para- grafo 2 è sostituita dalla seguente indicazione : « delle sottovoci 1701 11 o 1701 12 della nomenclatura combinata ».

2)L'articolo 53 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 53 1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva dei numeri di codice 1509 o 1510 della nomenclatura combinata e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori dei numeri di codice 1509 90 00 o 1510 00 90 della nomenclatura combinata è autorizzata, il prelievo da riscuotere è :

-il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3136/78(2) ;

oppure -l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all'articolo 6 del presente regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 kg.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive dei numeri di codice 0709 90 39 oppure 0711 20 90 della nomenclatura combinata ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori dei numeri di codice 1509 90 00 oppure 1510 00 90 della nomenclatura combinata. »

3)All'allegato III il titolo della prima colonna è sostituito con « capitolo della nomenclatura combinata » e la cifra « 73 » con « 72 ».

a)Il primo capoverso della voce « Risi » è sostituito col testo seguente :

« Risi I risi di cui ai numeri di codice 1006 10 (ad esclusione del numero di codice 1006 10 10), 1006 20 oppure 1006 30 della nomenclatura combinata sono da considerarsi merci equivalenti ai risi importati compresi nello stesso numero di codice della nomenclatura combinata solo se appartengono alla medesima rubrica ed hanno un rapporto lunghezza/larghezza compreso nella medesima suddivisione di rubrica. »

b)Alla voce « ceneri e residui di rame e delle sue leghe » il titolo è sostituito con il testo seguente :

« cenere e residui di rame e delle sue leghe del numero di codice ex 2620 e cascami e rottami di rame e delle sue leghe del numero di codice 7404 00 della nomenclatura combinata ».

c)Il primo capoverso del dispositivo « frumenti » è sostituito con il testo seguente :

« Frumenti È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra frumenti teneri del numero di codice 1001 90 99 della nomenclatura combinata raccolti nella Comunità, frumenti duri del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata raccolti nella Comunità e frumenti importati classificati nel medesimo numero di codice della nomenclatura combinata raccolti in un paese terzo. »

5)Il testo dell'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

6)Il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2458/87 è sostituito col testo seguente « 2. Il paragrafo 1 non pregiudica le decisioni che permettono la non imputazione sui contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe del numero di codice 2620 della nomenclatura combinata e di cascami e rottami di rame e delle sue leghe del numero di codice 7404 00 della nomenclatura combinata. »

Articolo 3

Il testo dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/87 è sostituito con il testo seguente :

« Articolo 1 Per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85, si deve considerare che sussistano le condizioni economiche richieste, nel caso del frumento duro del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata, se scopo delle operazioni di perfezionamento attivo sia la trasformazione del frumento duro in paste alimentari dei numeri di codice 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata, da esportare negli Stati Uniti d'America per esservi immesse in consumo. »

Articolo 5

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2657/87 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1 In deroga al divieto di cui all'allegato IV del regola- mento (CEE) n. 3677/86, è consentito ricorrere alla compensazione per equivalenza tra i tipi di frumento duro del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9 del trattato e i tipi di frumento importato del medesimo numero di codice della nomenclatura combinata, a condizione che, ricorrendo a tale compensazione, si ottengano paste alimentari dei numeri di codice 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata e che tali paste siano esportate negli Stati Uniti d'America e immesse in consumo. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente

(1)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2)GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3)GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(4)GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.

(5)GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

(6)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 13.

(7)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 14.

ALLEGATO I

ALLEGATO V TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ALLEGATO VII ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO DI BASE >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

ALLEGATO Elenco di cui all'articolo 2 >SPAZIO PER TABELLA>