31987R4140

Regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0074 - 0075


REGOLAMENTO (CEE) N. 4140/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5), il regolamento (CEE) n. 1537/77 della Commissione (6) ha determinato le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 59.17 B della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE)

n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1535/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 contempla alla sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata i veli e le tele da buratti, anche confezionati; che l'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario fissare queste condizioni;

considerando che, per ottenere il risultato voluto, l'unica condizione richiesta può essere costituita da una marcatura effettuata secondo precise indicazioni tecniche;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1537/77 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI21.95

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 396 mm; 74 Zeilen; 3532 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 15.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Marcatura dei veli e tele da buratti, non confezionati<?aa5A>

<?Þ>Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere <?ss>riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto - senza toccare gli orli - in guisa tale che la <?ss>distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al <?ss>massimo e che i motivi apposti su un lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà <?ss>della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi deve essere equidistante dal <?ss>centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale <?ss>che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso).

<?aeFN23,>Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le <?ss>dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, <?ss>larghezza almeno 5 cm.<?aa1A>

<?Þ>Le stampa dei motivi deve essere monocolore e deve contrastare col colore del tessuto; essa deve essere <?ss> indelebile.

<?aa5L><?aeFN14,6><? ><?Þ><?aeLM28,><?aePD8><?aeJA-4><?aeAD>Orlo

Orlo

SPA:L888UMBI22.95

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 274 mm; 21 Zeilen; 1335 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

>FINE DI UN GRAFICO>