31987R4024

Regolamento (CEE) n. 4024/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1987 pag. 0053 - 0055


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REGOLAMENTO (CEE) N. 4024/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli MCS (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare agli scambi nel settore del latte e dei prodotti latterio-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86 (4): che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti lattiero-caseari per il 1988 di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a Dieci e che è inoltre necessario frazionare o ripartire i quantitativi « obiettivo » per il 1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 (6), prevede che la domanda di titolo MCS possa essere ritirata se, in seguito all'applicazione della percentuale unica di riduzione, il titolo è valido soltanto per un quantitativo ridotto; che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari vengono sempre presentate numerose domande, in particolare per determinate categorie dei formaggi; che il ricorso fatto alla possibilità di ritirare la domanda di titolo perturba il funzionamente del meccanismo suindicato; che occorre pertanto eliminare questa possibilità e mantenere l'obbligo di utilizzare il titolo MCS anche per i quantitativi che risultino inferiori a quelli richiesti e che è quindi opportuno prolungare il periodo di validità del titolo suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno « 1987 » è sostituito dall'anno « 1988 ».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi "obiettivi" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata, in presentazione diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

1.2 // - gennaio 1988: // 30 000 t, // - febbraio 1988: // 30 000 t, // - marzo 1988: // 20 000 t, // - aprile 1988: // 12 000 t, // - maggio 1988: // 8 000 t, // - giugno 1988: // 5 000 t, // - luglio 1988: // 5 000 t, // - agosto 1988: // 5 000 t, // - settembre 1988: // 8 000 t, // - ottobre 1988: // 15 000 t, // - novembre 1988: // 30 000 t, // - dicembre 1988: // 30 000 t;

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.

2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce ex 0406 della nomenclatura combinata, il quantitativo "obiettivo" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è ripartito per categoria.

Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988, la ripartizione per categoria è la seguente:

(in tonnellate)

1.2 // // // Categoria // Quantitativi // // // 1. Emmental, Gruyère // 2 446 // 2. Roquefort // 158 // 3. Formaggi a pasta erborinata // 3 306 // 4. Formaggi fusi // 926 // 5. Parmigiano reggiano, Grana padano // 147 // 6. Havarti 60 % di materia grassa // 1 190 // 7. Edam in forme sferiche, Gouda // 6 084 // 8. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino // 1 124 // 9. Cheddar, Chester // 158 // 10. Altri // 2 976 // //

3. Nelle domande di titolo MCS relative ai formaggi devono figurare la categoria e, se del caso, il tipo suddivisi per quantità ».

3) All'articolo 2 bis, i termini « voce 04.04 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « voce 04.06 della nomenclatura combinata ».

4) All'articolo 3:

- Il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il quantitativo che è oggetto di una domanda di titolo MCS non può essere superiore, per azienda, al quantitativo mensile di cui all'articolo 2 né inferiore a:

- 100 t per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri,

- 10 t per i prodotti delle sottovoci 0401 10, 0401 20, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri;

- 1 t per i prodotti delle sottovoci 0401 30 11, 0403 30 31, 0403 30 91, nonché per i prodotti delle voci 0402, 0405 e 0406, nonché per i prodotti delle voci 0403 e 0404 non menzionati nel presente paragrafo »;

- Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. La validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello in cui il titolo è stato richiesto ».

- È aggiunto il paragrafo 5 seguente:

« 5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizarre il titolo è mantenuto quando viene applicata la percentuale unica di riduzione ».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a:

- 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, da 0403 10 13 a 0403 10 39, da 0403 90 51 a 0403 90 69, 0404 10 91, 0404 10 99 della nomenclatura combinata,

- 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0402 e delle sottovoci da 0403 90 11 a 0403 90 39, 0404 10 11, 0404 10 19 e 0404 90 della nomenclatura combinata,

- 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata,

- 25 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0406 della nomenclatura combinata. »

6) All'articolo 5, paragrafo 1, i termini « voce 04.04 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « voce 0406 della nomenclatura combinata ».

7) L'allegato è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativi // // // // // // // 0401 // Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti // // ex 0403 // Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao // 250 000 // // // (in tonnellate) // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Quantitativi // // // // // 0402 // Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: // // // - in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti // // ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21 // - destinati al consumo umano // // // - in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: // 5 000 // 0402 19 11 // - latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 % // // // // // 0405 // Burro ed altre materie grasse del latte // 2 000 // // // // ex 0406 // Formaggi, esclusa la ricotta // 20 000 » // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, p. 28.

(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.

(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.