Regolamento (CEE) n. 3996/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1987 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0211
REGOLAMENTO (CEE) N. 3996/87 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87 (4), sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1117/78 subisce le seguenti modifiche: 1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1, prima alinea è sostituito dal seguente testo: «1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo di obiettivo dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.» 3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Tale aiuto è pari ad una percentuale, da stabilirsi, della differenza fra questi due prezzi per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e alla lettera c). La percentuale è stabilita dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo e quarto trattino è pari all'aiuto previsto al primo comma del presente articolo, diminuito di un importo fissato tenendo conto dei diversi costi di produzione dei prodotti considerati.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente SPA:L377UMBI13.96 FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 761 mm; 134 Zeilen; 4260 Zeichen; Bediener: UTE0 Pr.: C; Kunde: 40800 Italien 13