31987R3986

Regolamento (CEE) n. 3986/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1987 pag. 0007 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0151


REGOLAMENTO (CEE) N. 3986/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del

23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis-

tica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regola-

mento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del

22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE)

n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale sono state effettuate in base alla procedura di

cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (4) a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;

considerando che occorre apportare alcuni adeguamenti di ordine tecnico e in certi punti di carattere sostanziale a vari regolamenti del settore del pollame per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione

di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73 (6), è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Polonia:

a) Galli, galline e polli, non tagliati a pezzi:

- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati ''polli 83 %'';

- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati ''polli 70 %'';

- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati ''polli 65 %'';

b) Anatre intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate ''anatre 85 %'';

- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate ''anatre 70 %'';

- presentate spennate, suotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette ''anatre 63 %'', o altrimenti presentate;

c) Oche intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ''oche 82 %'';

- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ''oche 75 %'' o altrimenti presentate.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Romania:

a) Anatre intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate ''anatre 85 %'';

- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate ''anatre 70 %'';

- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette ''anatre 63 %'', o altrimenti presentate;

c) Oche intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ''oche 82 %'';

- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ''oche 75 %'' o altrimenti presentate.»

Articolo 3

Il testo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione, del 7 dicembre 1970, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia (1), è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

I prelievi fissati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati delle sottovoci 0207 10 31, 0207 10 39 e 0207 22 della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dalla Polonia.»

Articolo 4

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/86 (3), sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/82 (5), è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

POR:L376UMBI05.96

FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 910 mm; 160 Zeilen; 7245 Zeichen;

Bediener: PUPA Pr.: B;

Kunde: 40772 L376UMBI05

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(4) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 77.

(5) GU n. L 107 dell' 8. 5. 1968, pag. 7.

(6) GU n. L 207 del 28. 7. 1973, pag. 30.

(7) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

(1) GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

(3) GU n. L 301 del 25. 10. 1986, pag. 3.

(4) GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

(5) GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 5.

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